Emvas Nessun commento

A seguito delle nuove misure annunciate dal premier Conte l’11 marzo 2020 il nuovo quadro delle restrizioni è stato definito in nottata con la pubblicazione del provvedimento, che stabilisce la chiusura di gran parte delle attività di vicinato al dettaglio, come ristoranti e bar in tutta Italia, e non solo. Restaranno tuttavia aperte farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari e di prima necessità (identificati in un allegato), edicole.

LE ATTIVITA’ DI PRIMA NECESSITA’ APERTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano ferme le disposizioni sul lavoro agile

Per i lavoratori, le esigenze lavorative sono quelle normalmente connesse al rapporto di lavoro, che devono essere comprovate, quindi in qualche modo documentate. Pertanto, si dovrà certificare mediante documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che lo spostamento avviene per esigenze di lavoro, ma i lavoratori potranno anche autocertificarlo.

Quanto al ricorso al lavoro agile, rimane fermo quanto disposto dal DPCM dell’8 marzo. Rimane così invariato l’accesso “semplificato” allo smart working: i datori di lavoro presenti sull’intero territorio nazionale sono invitati ad applicare la particolare modalità di svolgimento della prestazione rappresentata dal lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), anche in assenza degli accordi individuali, pur nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni contenute nella L. 81/2017

Sul sito INAIL è scaricabile un modello di informativa per assolvere agli obblighi datoriali in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 22 della L. 81/2017, che dovrà essere inviata in via telematica ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Vai alla pagina INAIL

Si ricorda, poi, che sul sito Cliclavoro i datori di lavoro, utilizzando le credenziali del portale, potranno accedere alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, essendo stato posticipato a data da destinarsi l’accesso ai servizi on line tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) del Ministero del Lavoro.
Tra le informazioni da indicare nelle predette comunicazioni massive rientrano i dati anagrafici dell’azienda e dei lavoratori interessati, la posizione assicurativa territoriale INAIL (c.d. PAT), la voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro e la data di inizio e fine del lavoro agile.

La Circolare 5/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa un’analisi degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro previsti dallo stesso DPCM 8 MARZO 2020 (fruizione delle ferie e congedi e utilizzo del lavoro agile), con illustrazione di procedure e formulari per aiutare tutti gli operatori del mercato a gestire il rapporto di lavoro subordinato, secondo le esigenze straordinarie dettate dall’attuale emergenza sanitaria.

Sulle misure alternative datore e lavoratori devono raggiungere un accordo

In alternativa al lavoro agile, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono infine esortati a promuovere, fino – per il momento – al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020).
La fruizione del congedo o delle ferie da parte dei lavoratori costituisce, quindi, una misura alternativa rispetto allo smart working per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. Risulta evidente, dal dato testuale della disposizione, in cui è appunto utilizzato il verbo “promuovere”, che non può trattarsi di un’imposizione datoriale in quanto le parti contrattuali, quindi datore di lavoro e lavoratori, devono raggiungere sul punto un accordo.
Resta, comunque, il fatto che l’utilizzo di congedi o ferie potrebbe rappresentare un valido strumento per limitare gli spostamenti dei lavoratori per tutte le aziende in cui il ricorso al lavoro agile risulti particolarmente difficoltoso per il tipo di attività svolta o non sia comunque possibile per esigenze organizzative.

Suggerimenti operativi per la gestione del Coronavirus

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) • Il datore di lavoro che impieghi almeno un lavoratore ha la responsabilità esclusiva della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR).

• Egli è tenuto a valutare, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la previsione di un rischio biologico specifico connesso al Coronavirus.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) • Il DUVRI (art. 26, c. 3 D. Lgs. 81/2008) deve essere formalizzato nell’ambito di un contratto di appalto per lo svolgimento di specifiche attività alle quali due o più imprese cooperano.

• L’introduzione di personale esterno in condizioni di emergenza sanitaria nazionale rappresenta un fattore estremamente critico e, nei casi di appalto, occorre valutare la necessità di aggiornare il DUVRI, adottando le misure conseguenti e ricalcolando i relativi costi per la sicurezza.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI) • Il datore di lavoro deve dotarsi, in base ai rischi, di adeguate quantità di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori che vanno formati all’uso e resi disponibili ai soggetti che abbiano l’autorizzazione di accesso.

• Si deve considerare che si tratta di materiali monouso (guanti e mascherine) da indossare e togliere seguendo corrette procedure e depositare, al termine, in contenitori chiusi. Le mascherine hanno efficacia limitata nel tempo e devono essere sostituite.

CORRETTA PRASSI IGIENICA E SANIFICAZIONE • Occorre garantire una corretta igiene di ambienti e superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcol – etanolo – oppure a base di cloro all’1% – candeggina) e delle mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi, oppure con disinfettante per mani a base alcolica).

• Nelle aree accessibili agli addetti/utenti e all’interno dei locali aziendali occorre mettere a disposizione erogatori di liquido disinfettante per l’igiene.

ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE I lavoratori devono ricevere le informazioni sui rischi e le istruzioni di corretta prassi igienica. Devono essere tempestivamente informati e formati sulle procedure implementate dal datore di lavoro per prevenire il rischio, fronteggiare la diffusione del virus e gestire eventuali casi di contagio.
LIMITARE ACCESSI AZIENDALI PER LE AZIENDE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA DAL 11 MARZO Le aziende devono limitare l’accesso di soggetti esterni (clienti, fornitori, ecc.) e comunicare: o la necessità di contingentare gli accessi a quelli strettamente necessari, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti; o l’eventuale insorgenza di contagi tra il personale dipendente, informando, se necessario, le Autorità sanitarie. • Occorre rispettare la normativa sulla privacy.
TRASFERTE Salvo i casi di assoluta necessità, dovranno essere annullate tutte le trasferte e limitati gli spostamenti, privilegiando collegamenti a distanza.
SMART WORKING Si consiglia, di assegnare, quando possibile, il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working, che può essere attivato anche senza accordo preventivo col lavoratore, con obbligo di informativa scritta.
AUTORITÀ SANITARIE • I datori di lavoro devono comunicare alle Autorità sanitarie qualsiasi dato relativo ai soggetti contagiati, per consentire l’applicazione di adeguate misure di tutela della salute.

• È vietato, ai datori di lavoro, raccogliere dati sanitari dei dipendenti o del pubblico, come previsto dalla normativa sulla privacy.

 

Schemi di approccio alla gestione delle risorse umane per gli studi professionali e per le imprese

Un utile schema di approccio, nel nuovo contesto creato dal DPCM 9 marzo 2020 che Studi Professionali e Aziende dovranno affrontare, è stato elaborato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti. L’Unione propone un percorso multidisciplinare attraverso il problema della gestione delle risorse umane in questo momento di emergenza affinché si possano trovare soluzioni al presente ma nascano anche proposte per il futuro.

Scarica il documento

Ungdcec_CommLavoro_Coronavirus_09032020