La presente Circolare analizza, sulla base dei chiarimenti del Garante della privacy, il ruolo assunto dal professionista che:
– da un lato, tratta i dati personali dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche);
– dall’altro, tratta i dati personali dei dipendenti dei propri clienti, in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale affidati all’esterno dal datore di lavoro.
Approfondimento n.3/2019 – Trasmissione telematica dei corrispettivi: novità
Aggiornamento delle disposizioni normative a luglio 2019.
Ristrutturazioni edilizie
In relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio (c.d. ristrutturazioni) spetta una detrazione dall’IRPEF lorda ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Fra questi interventi vi rientrano quelli di ristrutturazione edilizia definiti come quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Tipologie di interventi
Vi rientrano, ad esempio, le seguenti opere (cfr., tra le altre, C.M. 24.2.98 n. 57/E, circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13 e guida Agenzia delle Entrate maggio 2019):
- la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- le modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
- gli interventi di ampliamento delle superfici. Al riguardo, la C.M. 11.5.98 n. 121/E (§ 4) ha precisato che possono essere ammessi alla detrazione i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente. Così, ad esempio, secondo il documento di prassi, è detraibile la spesa sostenuta per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita (cfr. C.T. Reg. Bologna 25.10.2016 n. 2799/5/16 che ha ricompreso fra gli interventi di ristrutturazione edilizia il recupero dei sottotetti con conseguente aumento della volumetria dell’immobile, eseguito nel rispetto della normativa urbanistica statale, regionale e comunale);
- la realizzazione di una mansarda o del balcone in veranda e la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- la modifica della facciata;
- l’apertura di nuove porte e finestre;
- la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Detrazione IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia
Le opere di ristrutturazione edilizia rientrano fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, possono beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50%.
Si ricorda che, da ultimo, l’art. 1 co. 67 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato l’agevolazione con aliquota del 50%, nel limite di spesa pari a 96.000 euro, alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2019.
Interventi di demolizione e ricostruzione
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate (cfr. C.M. 24.2.98 n. 57/E, circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 2), circ. Agenzia delle Entrate 1.7.2010 n. 39 (§ 4.1) e ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 4) ha chiarito che:
- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento deve considerarsi nel suo complesso una “nuova costruzione”;
- nel caso in cui, a seguito della demolizione, l’edificio venga ricostruito nel rispetto della volumetria originaria (il rispetto della sagoma originaria non deve più essere rispettato a seguito della modifica dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 ad opera dell’art. 30 co. 1 lett. a) del DL 21.6.2013 n. 69, conv. L. 98/2013), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, la detrazione compete, in quanto l’intervento configura, nel suo insieme, una ristrutturazione edilizia. Vi rientrano anche gli interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente (risposte interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 210 e 18.7.2019 n. 265);
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, occorre scindere due componenti:
- quella riferibile alla ristrutturazione della parte di edificio già esistente, per le cui spese la detrazione compete;
- quella riferibile all’ampliamento (che configura una nuova costruzione), per le cui spese la detrazione non compete (il principio dell’esclusione della componente di spese relativa all’ampliamento del fabbricato oggetto di un intervento di recupero era già stato espresso, in precedenza, dalla nota DRE Lombardia 14.4.99 n. 70837).
Gli stessi criteri di cui sopra si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione dal c.d. “piano casa” di cui all’art. 11 del DL 112/2008, conv. L. 133/2008, sulla base delle leggi regionali vigenti in materia (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 4).
Immobili vincolati
Per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42 gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. Cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 210).
Interventi di riqualificazione energetica
Le considerazioni fatte per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero valgono anche per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica in virtù del rinvio operato dal co. 348 dell’art. 1della L. 296/2006.
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Approfondimento_3_Guida bonus_ristruttazioni_mobili_risp.energetico_2019Circolare di studio n. 39/2019
La presente Circolare analizza la disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., a seguito delle modifiche apportate:
– dal DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, entrate in vigore il 16.3.2019;
– dal DL 18.4.2019 n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, entrata in vigore il 18.6.2019.
In particolare, vengono analizzati:
– i nuovi limiti previsti;
– i casi dei controllori già nominati;
– l’eventuale necessità di adeguamenti statutari.
Circolare di studio n. 38/2019
La presente Circolare analizza la riapertura della definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. “saldo e stralcio”), di cui all’art. 1 co. 184 – 198 della L. 30.12.2018 n. 145, disposta dal DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti destinatari della definizione;
– l’ambito oggettivo di applicazione della definizione;
– gli effetti della definizione;
– la presentazione della domanda per beneficiare della riapertura, che scade il 31.7.2019;
– il versamento delle somme dovute per la definizione;
– la conversione della domanda nella “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 3 del DL 119/2018.
Approfondimento n.2/2019 – Fatturazione elettronica: novità
Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione, introdotte con le modifiche apportate dal DL 119/2018 all’articolo 21 del DPR 633/1972. In base alla nuova formulazione dell’articolo 21, la fattura deve riportare, oltre alla “data di emissione”, la “data di effettuazione dell’operazione”, quando questa differisce dalla data di emissione, e deve essere emessa entro dieci giorni (dodici con la conversione in legge del DL 34/2019) dalla data di effettuazione dell’operazione stessa.
Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture, i cui punti principali sono commentati di seguito.
Circolare di studio n. 37/2019
La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.6.2019 n. 58, diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la modifica della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche;
– l’indicazione nel bilancio sociale dei tempi di pagamento tra le imprese;
– il rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato;
– la proroga dei termini per gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore;
– la riduzione dei premi INAIL;
– le modifiche alla “Nuova Sabatini” e alle “Nuove imprese a tasso zero”;
– la concessione di agevolazioni per sostenere l’innovazione delle imprese;
– il “contratto di espansione” per le grandi imprese;
– la tutela dei marchi storici e il contrasto all’“Italian sounding”;
– i termini di validità della DSU e la determinazione dell’ISEE corrente;
– l’introduzione della Società di investimento semplice (SIS).
Circolare di studio n. 36/2019
La presente Circolare analizza le novità in materia fiscale contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.6.2019 n. 58.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP;
– la riforma della disciplina della c.d. “mini-IRES”;
– la reintroduzione dei super-ammortamenti;
– la detassazione dei canoni di locazione non percepiti;
– l’aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU;
– l’ampliamento dei termini per l’emissione della fattura;
– i termini di trasmissione telematica dei corrispettivi;
– la cedibilità dei crediti IVA trimestrali;
– le semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento;
– l’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte dei contribuenti in regime forfetario;
– la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici;
– la soppressione delle sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca;
– le locazioni brevi e le attività ricettive;
– il ravvedimento operoso parziale;
– la riapertura della definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi;
– gli impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni;
– la proroga a regime del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI;
– la semplificazione della disciplina del Patent box;
– il regime fiscale degli “impatriati”, dei ricercatori e docenti e dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia;
– la fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino;
– le vendite a distanza facilitate da un’interfaccia elettronica;
– il trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili;
– le agevolazioni fiscali per le operazioni di valorizzazione edilizia.
Circolare di studio n. 35/2019
La presente Circolare analizza le novità inserite in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) in materia di rottamazione dei ruoli.
In particolare, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di rottamazione per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017.
Entro il 31.7.2019 è inoltre possibile integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti.
Inoltre, le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del DL 34/2019 convertito.