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COVID-19: sanzioni penali e accessorie per i trasgressori

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, il DPCM 9 marzo 2020 estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive già previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e per altre 14 province italiane distribuite su quattro regioni.
L’11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un ulteriore decreto, destinato ad introdurre a livello nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le sanzioni penali e accessorie che verranno comminate ai trasgressori degli obblighi previsti dall’ultimo DPCM emanato l’11 marzo.

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COVID-19 LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

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SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER COVID-19: GESTIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO RT

Tra le misure prese per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, con l’art. 1, DPCM 11.3.2020 è stato disposto che:

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie …
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

L’art. 2 del citato Decreto prevede che le disposizioni sopra riportate producono effetto nel periodo 12.3 – 25.3.2020.

Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:

  • l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
  • il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alle Specifiche tecniche vigenti dell’agenzia delle entrate, è previsto che:

nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

Specifiche-tecn-CorrTelem-20.12.19-def

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È online il Portale della lotteria degli scontrini

Online dal 9 marzo 2020 il portale della lotteria degli scontrini, con tutte le informazioni utili e le modalità per ottenere il codice lotteria, necessario per partecipare al nuovo concorso da luglio 2020. Il portale si compone di un’area pubblica e di un’area riservata: nell’area pubblica – che riporta una serie di informazioni relative alla lotteria (il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi) – è possibile generare il codice lotteria; nell’area riservata – accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS – sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

È pronto il Portale della lotteria degli scontrini (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), il concorso a premi collegato al nuovo scontrino elettronico.
Dal 1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria.
Per ottenere il codice lotteria basta inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del Portale lotteria.
Tutte le regole sono state definite nel provvedimento n. 80217 del 5 marzo 2020dei Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.
In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30.000 euro ciascuno e un’estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro.
La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020.
Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese.
A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5.000 euro ciascuno.

Il Portale della lotteria

Il portale lotteria, disponibile dal 9 marzo 2020 all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it, si compone di un’area pubblica e di un’area riservata:
– l’area pubblica contiene una serie di informazioni relative alla lotteria, quali ad esempio il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi;
– nell’area pubblica, cui si accede liberamente, senza autenticazione, sarà inoltre possibile generare il codice lotteria;
Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, itablet, etc.) e mostrato all’esercente.
– nell’area riservata, accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta nazionale dei servizi), sarà possibile invece controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

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Il coronavirus mette a rischio l’adempimento dei contratti

 

L’emergenza coronavirus è destinata ad avere un impatto significativo sull’adempimento dei contratti, in quanto può generare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, renderle impossibili o eccessivamente onerose, in virtù del repentino mutamento delle condizioni a cui i contratti erano stati originariamente conclusi.

Il coronavirus, incidendo sulla salute delle persone, può determinare l’impossibilità per le stesse di proseguire l’attività produttiva; inoltre, la pandemia in corso è oggetto di provvedimenti delle autorità, che potrebbero porre limiti alla circolazione dei beni o determinare il blocco di stabilimenti (per il momento, il DPCM 11 marzo 2020, in Italia, ha sospeso solo “le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”).

Si pensi al caso del conduttore di un negozio che offre servizi alla persona, la cui attività è sospesa (come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ad esempio, per i parrucchieri), con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, o all’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti in una supply chain non possa adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura di uno stabilimento, con effetto a cascata su tutti i contraenti o, ancora, alla deviazione di rotta a cui può essere costretto un vettore.

Ponendo il caso che il contratto, stipulato anteriormente al sorgere dell’emergenza, non contenga una clausola di “forza maggiore”, che espressamente preveda la possibilità di risolverlo, rinegoziarlo o ritardare l’adempimento in caso di epidemia o pandemia (nel qual caso non si pongono particolari problemi, salvo quello dell’interpretazione della clausola stessa e della verifica della corretta allocazione del rischio tra i contraenti), possono vagliarsi i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione quando le parti non hanno previsto clausole di gestione delle sopravvenienze.

Di seguito si esamineranno gli istituti predisposti dal codice civile italiano, con la precisazione che, nei contratti internazionali, va previamente individuata la legge applicabile, che è quella per cui le parti hanno optato o, in assenza di scelta, quella individuata dalle norme di diritto internazionale privato.

Innanzitutto, può rispondere alle esigenze dei contraenti il rimedio all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c., a mente del quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”; l’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia di coronavirus potrebbe qualificarsi come avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. e condurre alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto, qualora sia dimostrato che ha reso eccessivamente costosa la prestazione di una delle parti (ad esempio, del venditore che deve reperire nuovi fornitori o del vettore costretto a effettuare una rotta più lunga e costosa rispetto a quella originariamente stabilita).

Se la prestazione, invece, è divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità della prestazione, peraltro, rientra l’eventualità che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d. “factum principis”).
Se, poi, l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità perdura e l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

A livello internazionale, poi, la forza maggiore è contemplata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l’applicazione di altra legge) che, all’art. 79, esclude la responsabilità della parte che provi che l’inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o a evitare o a superarne le conseguenze.

Per l’operatività di questi rimedi, in ogni caso, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.

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EROGAZIONI PUBBLICHE – Circolare per la cliente n.12/2020

La presente Circolare analizza la disciplina contenuta nell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124, che prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche, come modificata dall’art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti destinatari degli obblighi di informativa;
– l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa;
– le modalità e i termini di pubblicazione delle informazioni (nella Nota integrativa del bilancio oppure su siti Internet o portali digitali);
– il regime sanzionatorio.

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Niente retribuzione per i dipendenti di esercizi commerciali obbligati alla chiusura

La questione deve essere trattata distinguendo due diverse tipologie di esercizi commerciali, a seconda che la chiusura sia obbligatoria o frutto di una scelta imprenditoriale.

  • Per le attività la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un DPCM, come ad esempio un bar, un parrucchiere, un cinema, un teatro od una sala giochi, non vi sono dubbi sul fatto che i dipendenti possano essere sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino a quando perdurerà il divieto imposto dall’autorità. La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. Analoghe considerazioni valgono per quegli esercizi che, anche nel periodo in cui era ancora possibile la loro apertura, non erano nelle condizioni oggettive di rispettare la distanza minima di un metro tra gli avventori, come ad esempio il caso di un piccolo bar, predisposto a rendere solo il servizio al banco. Anche in questo caso, evidentemente, la chiusura discenderebbe da condizioni oggettive che non consentono la prosecuzione dell’attività fino a quando perdureranno i divieti introdotti dal Governo.
  • Un discorso diverso vale, invece, per quegli esercizi commerciali che hanno chiuso o chiuderanno per scelta, dettata evidentemente da una situazione che rende assolutamente antieconomico proseguire nell’attività fino a quando perdureranno le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per contenere il contagio del virus COVID-19.
    In questo caso, infatti, occorre stabilire se la sospensione unilaterale disposta dal datore di lavoro sia giustificata e come tale lo esoneri dall’obbligazione retributiva.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esprimersi, affermando anche di recente che la sospensione è legittima soltanto quando non sia imputabile al datore di lavoro, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferita a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 14419/2019). Sempre secondo la Corte in questi casi non è necessario che il dipendente “sospeso” provi di aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un’ipotesi di “mora credendi”, il dipendente conserva il diritto alla retribuzione.

Le caratteristiche della situazione che si è venuta a creare in questi giorni, che non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato, visto il carattere eccezionale degli avvenimenti che stiamo vivendo, rende discutibile che la sospensione possa essere considerata imputabile al datore di lavoro e che, di conseguenza, il lavoratore mantenga il diritto alla retribuzione quando la chiusura dell’esercizio commerciale sia frutto di una scelta non imposta dai provvedimenti dell’autorità di cui si è detto.

Le incertezze sulle conseguenze della temporanea interruzione dell’attività sul piano retributivo, destinate a riguardare un numero di lavoratori in progressivo aumento, nel protrarsi dell’attuale situazione, rendono a maggior ragione necessario che l’intervento in tema di ammortizzatori sociali che il Governo si appresta ad approvare sia di ampia portata, così da garantire a tutti i lavoratori dipendenti il mantenimento di un reddito.

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REGIONE LAZIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LO SMART WORKING

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus la Regione Lazio ha messo a bando 2 Ml per smart working

La Regione Lazio ha messo a bando 2 milioni di euro per incentivare lo smart working, modalità di lavoro compatibile con le direttive del DPCM 9/03 per contenere la diffusione delle infezioni da coronavirus.

Questa misura consentirebbe ad alcuni tipi di impresa di continuare ad operare in sicurezza, riducendo l’impatto economico delle misure disposte dal governo.

Cos’è lo Smart Working?

Lo smart working non è semplicemente un “lavorare da casa”. Essendo una modalità che sempre più sta prendendo piede nelle PMI italiane e non, grazie soprattutto agli effetti “benefici” sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, si è resa necessaria la definizione di un quadro normativo per la regolamentazione di diritti/doveri di aziende e lavoratori.

I principi che animano lo smart working sono quelli della flessibilità e della personalizzazione svincolati da limiti temporali o spaziali, organizzando il lavoro per obiettivi piuttosto per prestazione oraria.

Il cosiddetto “telelavoro” è solo una delle modalità con cui questo nuovo paradigma lavorativo viene impiegato. È però proprio questa caratteristica, a renderlo necessario in un contesto di emergenza epidemiologica, assicurando il flusso di lavoro in condizioni di isolamento personale, e quindi limitando a zero i contatti e gli spostamenti di migliaia di persone.

In questo senso, lo smart working a “distanza”, poggia le sue fondamenta su alcune tecnologie digitali e su best practices consolidate a livello organizzativo.

Chi può accedere al contributo?

Possono fare domanda le imprese iscritte nelle Camere di Commercio di competenza, oppure soggetti in possesso di partita IVA non iscritti in Camera di Commercio che soddisfino i seguenti requisiti:

  • Sede operativa nel Lazio
  • Avere almeno 2 dipendenti
  • Non essere già in possesso di un piano di smart working
  • Risultare in regola rispetto alla verifica contributiva
  • Risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
  • Non rientrare nei campi di esclusione (pesca, acquacultura e produzione agricola primaria)
  • Non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o situazioni equivalenti secondo la normativa.

Quali sono le spese ammissibili?

Gli interventi ammessi si dividono in due categorie:

  • AZIONE A: servizi di consulenza e formazione per la formulazione e regolamentazione di un piano di smart working aziendale
  • AZIONE B: acuisto di strumenti tecnologici funzionali allo smart working

L’attività di formazione può essere svolta dagli stessi soggetti proponenti, o da un Organismo accreditato in ATI/ATS con i soggetti proponenti.

Esistono delle limitazioni nel numero di ore di formazione ammesse al contributo, variabili in base al numero dei dipendenti.

Per quanto riguarda l’AZIONE B, ovvero l’acquisto di strumenti tecnologici, sarà possibile ammettere tra le spese:

  • Hardware
    • Notebook
    • Smartphone
    • Accessori
  • Software specifico per lo smart working

Destinatari

Potranno beneficiare degli interventi i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, con contratto di apprendistato, o i soci-lavoratori di cooperative.

Sono esclusi: tirocinanti, collaboratori d’impresa, lavoratori con contratto di somministrazione o con contratto di lavoro intermittente, i titolari d’impresa e i componenti dei CDA.

Il contributo

Il contributo per le singole imprese è diviso nelle due AZIONI secondo la seguente tabella:

Numero di dipendenti Importo totale Di cui per AZIONE A Di cui per AZIONE B
Da 2 a 10 dipendenti € 7.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00
Da 11 a 20 dipendenti € 10.500,00 € 7.000,00 € 3.500,00
Da 21 a 30 dipendenti € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00
Oltre i 30 dipendenti € 22.500,00 € 15.000,00 € 7.500,00

Le azioni dovranno essere realizzate entro 9 mesi dalla data di comunicazione di avvio attività.

Come e quando fare domanda

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:30 del 12 marzo 2020 fino ad esaurimento risorse, con la modalità “on demand” ed assegnazione in base al punteggio raggiunto.

L’avviso pubblico del bando al seguente link

La documentazione da caricare nel formulario è:

  • domanda di ammissione a finanziamento, prodotta dal sistema come da allegato A 01, da stampare, firmare e allegare;
  • dichiarazioni redatte sui modelli Allegato A 02a e 02b, prodotte dal sistema, da stampare, firmare e allegare (nel caso di ATI/ATS il modello Allegato A 02b deve essere compilato da tutti i componenti mandanti dell’associazione);
  • dichiarazione aiuti “de minimis”, come da Allegato A 03, da stampare, firmare e allegare (e relativi allegati I e II);
  • atto di costituzione dell’ATS o ATI, laddove già costituita, nel caso di soggetto associato ovvero dichiarazione di intenti di tutti i soggetti che si presentano in forma associata nel caso di soggetto associato, in sostituzione dell’atto di costituzione, qualora questa non sia stata ancora formalizzata. La dichiarazione di intenti deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti coinvolti (Allegato A 04).
  • atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, prodotto dal sistema, da stampare, firmare e allegare;
  • formulario di presentazione della Proposta da compilare on line (un esempio dei dati richiesti è riportato nell’allegato C);
  • scheda finanziaria di progetto, da compilare on line (esempio nell’Allegato D);
  • documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente o, in caso di ATS o ATI di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei soggetti costituendi l’associazione;
  • eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti facenti parte dell’ATI o ATS;

EMVAS continua a fornire la propria consulenza proprio con gli strumenti dello smart working, quindi non esitare a contattarci se hai bisogno di aiuto nella presentazione del tuo progetto.

Oltre il Coronavirus

Lo smart working, strumento necessario in questo difficile periodo per le PMI, può essere letto anche in chiave di investimento futuro.

Numerosi studi sull’argomento dimostrano infatti un incremento della produttività dei lavoratori in smart working, uno dei quali, dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, quantifica questo dato in un incremento del 15% per lavoratore.

Questo incentivo regionale potrà quindi essere utile a studiare e pianificare la propria politica di smart working e testarne l’efficacia in vista di una più ampia adozione di queste “intelligenti” modalità di lavoro.

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CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO

– CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO –

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.
Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
– E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici
– Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2, sono:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul traposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6) Gli uffici della pubblica amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.

7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Questo dunque l’ulteriore decreto. Vediamo allora le risposte alle principali domande, in attesa nella giornata del 12 marzo di ulteriori chiarimenti.
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Anche le nuove misure approvate l’11 saranno valide per tutta Italia e non solo per la Lombardia che le aveva richieste.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai le regole sono uguali per tutti.

– SPOSTAMENTI –

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; e poi saranno aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie che dovranno comunque garantire la distanza di un metro. Dunque si potrà uscire per fare acquisti solo in queste attività. Son contenuti nell’allegato 1 del decreto dell11 marzo. L’elenco è in fondo all’articolo
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12. Sono separato divorziato, poso andare a trovare i miei figli?
Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

– ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

1. Le aziende possono continuare la propria attività produttiva e lavorativa?
Sì, le aziende possono restare aperte ma con alcune riserve: vanno incentivati il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. Chiudono però i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. In generale le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Dovranno limitare al massimo gli spostamenti interni e contingentare gli spazi comuni
2. Quali servizi di pubblica utilità rimangono aperti?
Saranno garantiti il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Restano anche garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e gli altri servizi di pubblica utilità che però saranno fortemente ridotti con provvedimenti dei presidenti della regione. (vedi sotto).
3. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni. Saranno garantite, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.
4. Potrò andare dal parrucchiere?
No sono sospese le attività per i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.
Sono autorizzati solo:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

– TRASPORTI –

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Sì, le Regioni possono disporre la programmazione del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione di corse, garantendo i servizi minimi essenziali. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

– TEMPO LIBERO –

1. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
2. Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar, Pub e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. Da giovedì 12 marzo tutte le attività commerciali tranne negozi di generi alimentari e farmacie saranno.
2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e

università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
4. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

– CERIMONIE ED EVENTI –

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

– TURISMO –

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI, SIAMO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI CHE VERRANNO COMUNICATE NON APPENA DISPONIBILI.

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BILANCIO 2019 – Circolare per la cliente n.11/2020

La presente Circolare riporta una lista di documentazione per la redazione del Bilancio 2019 e la determinazione dell’IRES e dell’IRAP.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i principi di valutazione delle poste di bilancio;
– l’informativa in Nota integrativa;
– l’informativa nella Relazione sulla gestione.

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