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11 MARZO 2020: ITALIA QUASI BLINDATA , GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO.

A seguito delle nuove misure annunciate dal premier Conte l’11 marzo 2020 il nuovo quadro delle restrizioni è stato definito in nottata con la pubblicazione del provvedimento, che stabilisce la chiusura di gran parte delle attività di vicinato al dettaglio, come ristoranti e bar in tutta Italia, e non solo. Restaranno tuttavia aperte farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari e di prima necessità (identificati in un allegato), edicole.

LE ATTIVITA’ DI PRIMA NECESSITA’ APERTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano ferme le disposizioni sul lavoro agile

Per i lavoratori, le esigenze lavorative sono quelle normalmente connesse al rapporto di lavoro, che devono essere comprovate, quindi in qualche modo documentate. Pertanto, si dovrà certificare mediante documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che lo spostamento avviene per esigenze di lavoro, ma i lavoratori potranno anche autocertificarlo.

Quanto al ricorso al lavoro agile, rimane fermo quanto disposto dal DPCM dell’8 marzo. Rimane così invariato l’accesso “semplificato” allo smart working: i datori di lavoro presenti sull’intero territorio nazionale sono invitati ad applicare la particolare modalità di svolgimento della prestazione rappresentata dal lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), anche in assenza degli accordi individuali, pur nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni contenute nella L. 81/2017

Sul sito INAIL è scaricabile un modello di informativa per assolvere agli obblighi datoriali in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 22 della L. 81/2017, che dovrà essere inviata in via telematica ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Vai alla pagina INAIL

Si ricorda, poi, che sul sito Cliclavoro i datori di lavoro, utilizzando le credenziali del portale, potranno accedere alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, essendo stato posticipato a data da destinarsi l’accesso ai servizi on line tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) del Ministero del Lavoro.
Tra le informazioni da indicare nelle predette comunicazioni massive rientrano i dati anagrafici dell’azienda e dei lavoratori interessati, la posizione assicurativa territoriale INAIL (c.d. PAT), la voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro e la data di inizio e fine del lavoro agile.

La Circolare 5/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa un’analisi degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro previsti dallo stesso DPCM 8 MARZO 2020 (fruizione delle ferie e congedi e utilizzo del lavoro agile), con illustrazione di procedure e formulari per aiutare tutti gli operatori del mercato a gestire il rapporto di lavoro subordinato, secondo le esigenze straordinarie dettate dall’attuale emergenza sanitaria.

Sulle misure alternative datore e lavoratori devono raggiungere un accordo

In alternativa al lavoro agile, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono infine esortati a promuovere, fino – per il momento – al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020).
La fruizione del congedo o delle ferie da parte dei lavoratori costituisce, quindi, una misura alternativa rispetto allo smart working per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. Risulta evidente, dal dato testuale della disposizione, in cui è appunto utilizzato il verbo “promuovere”, che non può trattarsi di un’imposizione datoriale in quanto le parti contrattuali, quindi datore di lavoro e lavoratori, devono raggiungere sul punto un accordo.
Resta, comunque, il fatto che l’utilizzo di congedi o ferie potrebbe rappresentare un valido strumento per limitare gli spostamenti dei lavoratori per tutte le aziende in cui il ricorso al lavoro agile risulti particolarmente difficoltoso per il tipo di attività svolta o non sia comunque possibile per esigenze organizzative.

Suggerimenti operativi per la gestione del Coronavirus

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) • Il datore di lavoro che impieghi almeno un lavoratore ha la responsabilità esclusiva della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR).

• Egli è tenuto a valutare, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la previsione di un rischio biologico specifico connesso al Coronavirus.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) • Il DUVRI (art. 26, c. 3 D. Lgs. 81/2008) deve essere formalizzato nell’ambito di un contratto di appalto per lo svolgimento di specifiche attività alle quali due o più imprese cooperano.

• L’introduzione di personale esterno in condizioni di emergenza sanitaria nazionale rappresenta un fattore estremamente critico e, nei casi di appalto, occorre valutare la necessità di aggiornare il DUVRI, adottando le misure conseguenti e ricalcolando i relativi costi per la sicurezza.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI) • Il datore di lavoro deve dotarsi, in base ai rischi, di adeguate quantità di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori che vanno formati all’uso e resi disponibili ai soggetti che abbiano l’autorizzazione di accesso.

• Si deve considerare che si tratta di materiali monouso (guanti e mascherine) da indossare e togliere seguendo corrette procedure e depositare, al termine, in contenitori chiusi. Le mascherine hanno efficacia limitata nel tempo e devono essere sostituite.

CORRETTA PRASSI IGIENICA E SANIFICAZIONE • Occorre garantire una corretta igiene di ambienti e superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcol – etanolo – oppure a base di cloro all’1% – candeggina) e delle mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi, oppure con disinfettante per mani a base alcolica).

• Nelle aree accessibili agli addetti/utenti e all’interno dei locali aziendali occorre mettere a disposizione erogatori di liquido disinfettante per l’igiene.

ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE I lavoratori devono ricevere le informazioni sui rischi e le istruzioni di corretta prassi igienica. Devono essere tempestivamente informati e formati sulle procedure implementate dal datore di lavoro per prevenire il rischio, fronteggiare la diffusione del virus e gestire eventuali casi di contagio.
LIMITARE ACCESSI AZIENDALI PER LE AZIENDE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA DAL 11 MARZO Le aziende devono limitare l’accesso di soggetti esterni (clienti, fornitori, ecc.) e comunicare: o la necessità di contingentare gli accessi a quelli strettamente necessari, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti; o l’eventuale insorgenza di contagi tra il personale dipendente, informando, se necessario, le Autorità sanitarie. • Occorre rispettare la normativa sulla privacy.
TRASFERTE Salvo i casi di assoluta necessità, dovranno essere annullate tutte le trasferte e limitati gli spostamenti, privilegiando collegamenti a distanza.
SMART WORKING Si consiglia, di assegnare, quando possibile, il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working, che può essere attivato anche senza accordo preventivo col lavoratore, con obbligo di informativa scritta.
AUTORITÀ SANITARIE • I datori di lavoro devono comunicare alle Autorità sanitarie qualsiasi dato relativo ai soggetti contagiati, per consentire l’applicazione di adeguate misure di tutela della salute.

• È vietato, ai datori di lavoro, raccogliere dati sanitari dei dipendenti o del pubblico, come previsto dalla normativa sulla privacy.

 

Schemi di approccio alla gestione delle risorse umane per gli studi professionali e per le imprese

Un utile schema di approccio, nel nuovo contesto creato dal DPCM 9 marzo 2020 che Studi Professionali e Aziende dovranno affrontare, è stato elaborato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti. L’Unione propone un percorso multidisciplinare attraverso il problema della gestione delle risorse umane in questo momento di emergenza affinché si possano trovare soluzioni al presente ma nascano anche proposte per il futuro.

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In arrivo il Decreto salva-economia da € 25 miliardi.

E’ atteso il pacchetto governativo di misure economiche da € 25 miliardi.

  • Decreto salva-economia – Con il placet di Bruxelles, il Governo sta studiando una moratoria per i prestiti alle imprese (comprese partite Iva) e alle famiglie e un pacchetto a sostegno dei settori coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per i quali si ipotizza un’esenzione parziale da tasse e contributi:
      • congedo straordinario di 12 giorni (che potrebbe diventare di 15) per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati (forse anche per i lavoratori autonomi) con figli con età fino a 12 anni (non ci saranno limiti per figli con disabilità), retribuito al 30% dello stipendio. L’alternativa potrebbe essere un voucher baby sitter del valore di 600 euro;
      • integrazione dei sussidi a favore dei lavoratori stagionali;
      • ammortizzatori sociali tramite un iter veloce e semplificato; possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga anche per le microimprese con massimo 5 dipendenti, con valore retroattivo fino al 23.02.2020 e una durata di almeno 60 giorni;
      • sistema di garanzia del valore di 2 miliardi affidate al Fondo di garanza per le Pmi al fine di consentire la moratoria sui prestiti alle Pmi e sui mutui per l’acquisto della prima casa.
  • Ammortizzatori – Prima del ricorso agli ammortizzatori sociali, si ricordano le consuete raccomandazioni:
    • ricorso allo smart working;
    • fruizione di ferie già maturate (per le ferie in corso di maturazione si fa riferimento al Ccnl e comunque non è ammesso il potere unilaterale del datore di lavoro) in caso di chiusura totale o parziale dell’attività;
    • variazioni di orario.

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Moratoria Mutui (Accordo ABI) : aggiornata e rafforzata all’intero territorio!

Operativa la moratoria ABI sui mutui alle imprese per affrontare l’emergenza Coronavirus: istruttorie brevi, condizioni migliorative.

Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum all’accordo per il credito già operativo. Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla durata residua dell’ammortamento.

L’addendum promuove procedure di istruttoria veloci e  condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese.

Moratoria mutui 2020

Nel dettaglio, è prevista l’estensione della misura “Imprese in ripresa 2.0” ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020. Possono utilizzarlo le aziende danneggiate per cause connesse al Coronavirus. Sono due le operazioni possibili.

  • Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno: applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare). Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

L’ABI annuncia di aver informato tutte le banche aderenti affinché applichino l’accordo con le regole sopra esposte, parliamo del 90% degli istituto di credito del Paese, con una presenza capillare sul territorio.

Infine, l’accordo contiene una serie di richieste al Governo, in attesa del nuovo decreto del Governo con le misure specifiche per imprese e famiglie in difficoltà.

  • Incentivi pubblici per le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, in particolare accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo termine e mitigazione perdite economiche.
  • Fondo Garanzia PMI: aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di moratoria.
  • Disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle imprese.

L’accordo è stato sottoscritto da Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Link ABI

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10-03- In tutta Italia è già operativa la moratoria aggiornata e rafforzata

 

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MILLEPROROGHE – Circolare per la cliente n.10/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.2.2020 n. 8.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la nomina dell’organo di controllo o revisore di srl;
– la cedolare secca sulle locazioni;
– la proroga al 2020 della detrazione IRPEF per la “sistemazione a verde”;
– la proroga al 2020 del contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto;
– il contributo per l’acquisto di nuove autovetture;
– la proroga dell’adozione del sistema “UniEmens” in agricoltura;
– la proroga per gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili;
– il pignoramento immobiliare.

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Coronavirus: Obblighi e raccomandazioni per i datori di lavoro

Le norme, in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, prevedono limiti (fino al divieto) allo spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Resta confermata, per i datori di lavoro, la possibilità di applicare lo smart working con modalità semplificate per tutta la durata dell’emergenza e l’invito ad agevolare la fruizione dei congedi e delle ferie maturate dai propri lavoratori dipendenti.

Obblighi in materia di sicurezza

Il Coronavirus costituisce infatti un nuovo rischio biologico specifico. Il datore di lavoro è innanzitutto tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi presente in azienda individuando le condizioni di svolgimento dell’attività di lavoro dipendente che possono generare situazioni di pericolo per i lavoratori. La predisposizione di uno specifico piano di prevenzione e protezione costituisce piena responsabilità del datore di lavoro, che dovrà operare in collaborazione con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Anche il DUVRI, redatto per i singoli contratti di appalto, deve essere integrato qualora siano rilevati rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. Ogni datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori:
– una adeguata informativa con le disposizioni vigenti per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e sul comportamento da tenere in caso di sospetto contagio
– i Dispositivi di Protezione Individuale, quali guanti e mascherine.
I datori di lavoro sono altresì obbligati a comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione utile a gestire le attività di prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite una accurata pulizia degli spazi e delle superfici.
Misure di carattere organizzativo
Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni e l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente. Laddove possibile è opportuno ricorrere a prestazioni lavorative in smart working: tale opzione è esercitabile, fino alla fine del periodo di emergenza, presuntivamente stabilito per il 31 luglio 2020, anche senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia. È stata inoltre una modulistica semplificata, disponibile per il download nella apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro.
È inoltre necessario annullare tutte le trasferte lavorative non indispensabili, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.
Il decreto inoltre consiglia a datori di lavoro pubblici e privati di far fruire al proprio personale dipendente tutte le ferie e i permessi già maturati.
Restano invece sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Misure di sostegno al reddito
In materia di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di chiedere la CIG ordinaria o l’assegno ordinario o la CIG in deroga, quest’ultima con durata massima attualmente pari ad un mese, secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 9/2020.  Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
In attesa delle relative modalità applicative, resta anche il promesso indennizzo mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS.

 

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Coronavirus: Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini?

A partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.

Si ritiene che ci saranno (si spera a breve) interventi sul versante economico, ma, in attesa di ulteriori provvedimenti in tal senso, vale la pena riassumere cosa è previsto dal 10 marzo al 3 aprile sull’intero territorio nazionale, tenendo presente quello che è il principio di base delle nuove norme: il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Spostamenti

La prima cosa da sapere è che non c’è un divieto assoluto di spostamento, ma piuttosto sono previste forti limitazioni in tal senso.
In pratica, si devono limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Chi si trova al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi.
In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento (per i lavoratori dipendenti, può essere sufficiente mostrare la busta paga).
Il modello di autocertificazione è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno anche se, è bene ricordarlo, l’autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità la momento del controllo.
Chi presenta sintomi di febbre (temperatura superiore a 37.5°) è invitato a rimanere a casa e a contattare il medico curante, mentre i soggetti in quarantena non devono assolutamente spostarsi da casa.
Attenzione: in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.

Misure specifiche per lavoratori e datori di lavoro

Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Chiaramente, viene estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile per tutte le realtà imprenditoriali, senza alcun limite.

Attività sospese o chiuse

Sono molti i settori di attività sospesi o chiusi.
Tra le sospensioni ci sono:
– tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
– servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l’attività svolta a distanza);
– palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Restano, invece, chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.

Somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali

Per i bar e ristoranti, è prevista l’apertura dalle 6 alle 18, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell’attività in caso di violazione di tali regole.
Per le attività commerciali diverse da bar e ristoranti è prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Anche in questo caso, in caso di violazione di tali disposizioni è prevista la sospensione dell’attività.
Da segnalare che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si deve chiudere.
Le medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti) sono obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c’è l’obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti, con uguale sanzione della sospensione dell’attività per chi non rispetta le regole.
Attenzione: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono rimanere aperti, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati).

Le misure per lo sport

Un ultimo accenno va fatto al settore dello sport, sul quale è stato decisa la sospensione di tutti i campionati di calcio (quindi, si ferma anche il campionato di serie A).
Salvo quanto detto a proposito di palestre e centri sportivi, viene disposto che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

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Pacchetto web a supporto delle zone rosse

Imprese, associazioni e privati hanno messo a disposizione servizi web gratuiti per chi si trova nella “zona rossa” (attualmente i soli Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020, ma sono in corso dialoghi per ampliarlo all’attuale “zona rossa allargata” a Lombardia e 14 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche), aderendo all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione.

Qui il link per il pacchetto cui aderiscono decine dei principali player del settore: per esempio, Eolo offre un mese di connettività gratis, Amazon Web Services un pacchetto crediti con canale di assistenza AWS, Vodafone azzera i giga e minuti, ecc.

Alcuni servizi sono disponibili sul sito dei promotori, altri sono accessibili gratuitamente con SPID oppure forniti automaticamente (sospensione giga e minuti nelle zone rosse).

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Coronavirus, le misure per artigiani e Pmi sotto i 6 dipendenti

Si riassumono i principali ammortizzatori a disposizione per aziende artigiane e PMI, alla luce dell’emergenza Coronavirus.

  • FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) – Un apposito protocollo prevede la sospensione dal lavoro con causale “COVID 19 – CORONAVIRUS” a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno specifico verbale di accordo sindacale (qui il facsimile).
    • Requisiti – Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai.
    • Condizioni – Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore a un mese di calendario.
    • Deroghe – Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26.02.2020.
    • Importo – Ai lavoratori aspetta un’indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72.
    • Destinatari – Tutte le imprese anche con un solo dipendente, che applicano i seguenti CCNL:
      • Area Acconciatura – Estetica
      • Area Alimentari e Panificazione
      • Area Comunicazione
      • Area Chimica e Ceramica
      • Area Legno e Lapidi
      • Area Meccanica
      • Area Tessile – Moda
      • Area Pulizia
      • Area Autotrasporto.
  • Cassa integrazione in deroga – Per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, Il Dpcm 2.03.2020 ha previsto la concessione di ammortizzatori in deroga alla aziende con meno di 6 dipendenti, del settore privato compreso quello agricolo.
    • Un mese – La concessione è pari a un mese di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 23.02.2020 e in costanza di rapporto di lavoro; è prevista per lavoratori che risultino alle dipendenze dal 23.02.2020.
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Bonus cultura: come chiedere i 500 euro

Dal 5 marzo 2020, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019 possono iscriversi alla piattaforma “18app” e ricevere il bonus cultura. A disposizione 500 euro spendibili in libri, musica, concerti, eventi culturali, cinema, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno sarà possibile acquistare anche i prodotti dell’editoria audiovisiva.

La registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2020, mentre il bonus dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2021.

Chi e come richiedere il bonus cultura

Possono richiedere il bonus cultura di 500 euro, che di fatto è una carta elettronica, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019, residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

L’attivazione della carta può essere effettuata dal 5 marzo fino al 31 agosto 2020 registrandosi sulla piattaforma www.18app.italia.it.
A tal fine, occorre essere dotati dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Come può essere speso il buono
Una volta ottenuta l’identità digitale, per attivare il profilo sulla piattaforma www.18app.italia.it si deve cliccare sul bottone “Entra con SPID” presente nella homepage e selezionare l’identity provide scelto per creare l’identità digitale. A questo punto si può inserire le credenziali e accedere al portafoglio digitale.
L’attivazione della carta elettronica da 500 euro permette di generare buoni spesa elettronici, individuali e nominativi, con codici identificativi associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
I buoni possono essere utilizzati fino al 28 febbraio 2021 per l’acquisto di:
– biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
– libri;
– titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
– musica registrata;
– corsi di musica;
– corsi di teatro;
– corsi di lingua straniera;
– prodotti dell’editoria audiovisiva.
Per ogni singolo acquisto non ci sono limiti di spesa, ma è possibile comprare solo un’unità di ciascun bene. Ad esempio, non si potrà acquistare più biglietti per un concerto oppure più copie dello stesso libro.
Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Come si genera il buono
Per generare il buono necessario ad acquistare uno dei beni o servizi consentiti si devono seguire semplici passaggi.
Prima di tutto si deve scegliere il prodotto che si vuol acquistare e verificare che l’esercente sia registrato a 18app (sezione del burger menu “Dove spendere i buoni”).
Dopodiché si deve accedere a 18app con le proprie credenziali di identità digitale (SPID) e dal menù a tendina in alto a sinistra selezionare la voce ”Crea nuovo buono”.
A questo punto si deve:
– scegliere se compiere l’acquisto presso un esercente fisico oppure online;
– selezionare l’ambito ed il tipo di bene da acquistare;
– inserire l’importo preciso corrispondente al prezzo del bene o servizio da comprare e selezionare la voce “Crea buono”.
Se il buono è generato correttamente si riceverà immediata comunicazione. Il buono così generato è pronto per essere speso. È possibile salvarlo come pdf oppure come immagine o stamparlo.
In caso di errore è possibile selezionare la voce “Annulla buono” e ripetere l’operazione. I buoni per l’ingresso ai musei, monumenti e parchi non si possono annullare subito, ma è necessario attendere qualche giorno.
Dove spendere il buono
Ciascun buono (individuale e nominativo) può essere speso esclusivamente presso le strutture e gli esercizi accreditati (l’elenco è consultabile sulla piattaforma www.18app.italia.it).
Al momento dell’acquisto, l’esercente verificherà l’identità del beneficiario tramite il confronto del nome e cognome presenti nel buono d’acquisto ed i riferimenti del documento d’identità esibito.
Gli importi dei buoni utilizzati verranno scalati dal portafoglio digitale di 500 euro, esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente (sia fisico che online).
Se, invece, i buoni sono stati generati e stampati ma non spesi, il credito disponibile non si riduce.
Nell’area autenticata dell’applicazione 18app è possibile verificare l’importo residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati.
I buoni, una volta validati dall’esercente, non possono più essere annullati e riaccreditati. Se al momento dell’acquisto l’esercente effettua uno sconto e il buono è di importo superiore della spesa, è necessario generare un nuovo buono.
Esercizi accreditati
Gli esercizi interessati ad accreditarsi devono registrarsi sulla piattaforma www.18app.italia.it entro e non oltre il 31 agosto 2020.
L’accesso all’applicazione deve essere effettuato con le credenziali di accreditamento ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate del rappresentante legale o di un soggetto delegato ad operare per suo conto in Fisconline o Entratel (con codice fiscale/password/codice PIN in caso di Fisconline – con nome utente/password/codice PIN in caso di Entratel).
La registrazione già effettuata per le precedenti edizioni del bonus resta valida anche ai fini della nuova edizione.
L’avvenuta registrazione implica l’obbligo di accettazione dei buoni di spesa nonché l’obbligo della tenuta di un “registro vendite”, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con il bonus cultura.
Il ministero dei Beni culturali vigila sul corretto funzionamento del bonus cultura e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle regole, alla disattivazione della carta o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale accreditati, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Fattura elettronica
Per il pagamento dei buoni autorizzati, l’esercente deve emettere fattura elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il tracciato stabilito per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.
Il codice destinatario (o codice univoco o codice IPA) da riportare nella fattura è YD2JNF.
Come indicato nelle linee guida per la fatturazione (pubblicate sulla piattaforma www.18app.italia.it):
1. nonostante il nome “fattura”, i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione di reddito. La fiscalità dovuta è regolata all’atto della compravendita tra esercente e cliente, con l’emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura intestata all’acquirente;
2. pertanto le fatture emesse nell’ambito di “18App” non sono soggette a IVA né all’imposta di bollo. Un’imposta di bollo eventualmente inserita in fattura non sarà rimborsata;
3. è possibile utilizzare qualunque software di fatturazione purché la compilazione della fattura. In ogni caso si raccomanda di utilizzare il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline o SPID o Carta Nazionale dei Servizi;
4. in alternativa è possibile utilizzare la funzionalità presente sul sito 18App, nell’area riservata dell’esercente, chiamata Xml Fattura.

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25.000 EURO A FONDO PERDUTO DALLA REGIONE LAZIO

 

Vitamina G è il bando delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35 che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di solidarietà.

A chi si rivolge

  • Gruppi informali composti da almeno 3 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Lazio
  • Associazioni giovanili ovvero associazioni con un direttivo per la maggioranza under35
  • Raggruppamenti di associazioni giovanili (ATS giovanili)

Come funziona

Vitamina G è un avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 785.000€. Per presentare il proprio progetto, e quindi richiedere il finanziamento, basta:

  • Leggere il bando
  • Compilare e sottoscrivere i moduli e allegare la documentazione richiesta
  • Inviare il tutto attraverso una delle modalità previste (PEC, Raccomandata A/R, Consegna a Mano) entro il 4 maggio 2020 alle ore 12.00

Cosa puoi fare

Puoi avere un finanziamento fino a 25 mila euro a fondo perduto per trasformare la tua idea in un progetto concreto per dare uno slancio alle tue passioni, sostenere il tuo territorio o aiutare la comunità dove vivi

Come verrà valutato un progetto?

Ai progetti ammissibili verrà attribuito un punteggio da 0 a 100 punti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

  • PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE O DEL GRUPPO INFORMALE – 10 PUNTI
    È la valutazione della corrispondenza del profilo di studi, attitudinale, professionale e delle esperienze dei componenti del gruppo in relazione alle attività della proposta presentata. In caso di associazioni, verranno valutate la competenze relative alle capacità logistiche ed organizzative del soggetto proponente che dovranno essere comprovate da idonea documentazione attestante i progetti precedentemente attuati.
    La Commissione prenderà inoltre in esame i curricula dei professionisti, operatori, tecnici, coinvolti nel progetto presentato.
  • QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – 30 PUNTI
    È la valutazione della qualità complessiva del progetto proposto. La commissione valuterà la quantificazione e l’individuazione degli obiettivi e di indicatori per la verifica del raggiungimento degli stessi, la fattibilità e l’organizzazione prevista, l’articolazione della proposta e il suo cronoprogramma, la quantificazione dei soggetti interessati diretti e indiretti, l’attivazione di reti di partenariato o di relazioni con i soggetti, istituzionali e non, della comunità locale di riferimento.
  • EFFICACIA DEL PROGETTO E IMPATTO SUL TERRITORIO – 20 PUNTI
    È la valutazione del livello di corrispondenza dei bisogni strategici per il territorio e la comunità di riferimento con gli obiettivi del progetto. Idoneità e capacità della proposta di sviluppare le azioni proposte e di conseguire gli obiettivi dichiarati. Verrà inoltre esaminata la capacità della proposta di generare effetti positivi sullo sviluppo della comunità locale e/o regionale.
  • FOLLOW-UP – 15 PUNTI
    È la valutazione dell’idoneità del progetto ad avere prospettive di continuità porsi come modello di scalabilità, trasferibilità e buona pratica. Vale 15 punti su 100.
  • INNOVATIVITA’ – 15 PUNTI
    È la valutazione del grado di innovatività e creatività del progetto nel suo complesso e in relazione al contesto, alle modalità impiegate e alle tematiche trattate.  Vale 15 punti su 100.
  • PIANO ECONOMICO – 10 PUNTI
    Congruità dei costi esposti rispetto alle attività della proposta progettuale. Vale 10 punti su 100.

Cosa succede dopo il finanziamento

Vitamina G non ti darà solo un contributo economico. Infatti, con l’obiettivo di sostenerti durante il percorso e di rafforzare l’ecosistema regionale di organizzazioni giovanili e rendere i progetti realizzati buone pratiche per farle divenire modello trasferibile per altri gruppi anche in altri contesti territoriali saranno messe in campo iniziative funzionali all’ accompagnamento e di networking per progetti sinergici.

Vai alla pagina del bando

bando-idee-RR-27-febbraio-002