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CIRCOLARE DI STUDIO N.02/2021 – SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (D.L. RISCOSSIONE)

La presente Circolare analizza le novità del DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.1.2021;
– la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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CIRCOLARE DI STUDIO N.01/2021 – USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA (BREXIT)

La presente Circolare analizza i principali effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”), in considerazione:
– della cessazione del previsto periodo transitorio, avvenuta il 31.12.2020;
– dell’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020 tra l’Unione europea e il Regno Unito.
In particolare, vengono analizzati i principali effetto nell’ambito:
– dell’IVA;
– delle imposte sui redditi;
– della sicurezza sociale e del distacco dei lavoratori.

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AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2021

Sono molte le opportunità di ridurre il costo del lavoro per le imprese e i professionisti che assumono nel 2021.
Tralasciando le misure introdotte negli ultimi mesi con la decretazione d’urgenza per far fronte al costante calo dell’occupazione a seguito della pandemia da COVID 19, ci soffermeremo sulle novità 2021 fornendo una panoramica delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono giovani o apprendisti.

Under 36

Per il biennio 2021-2022, i datori di lavoro privati anche non imprenditori (imprese, studi professionali, ed enti pubblici economici) che assumono a tempo indeterminato o che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato hanno diritto ad un esonero contributivo:
· nella misura del 100% (in luogo del valore già previsto a regime, pari al 50%);
· per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
· nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (in luogo del valore già previsto a regime, pari a 3.000 euro su base annua);
· con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (nel 2021 il limite sarebbe stato di 30 anni).
Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’esonero contributivo non può essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, o che procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Le disposizioni in esame non si applicano in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione (comma 106 della legge n. 205 del 2017) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108 della legge n. 205 del 2017) al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro (vedi infra).
I neoassunti non devono aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Studenti

I datori di lavoro privati anche non imprenditori che assumono, a tempo indeterminato ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro:
a) attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015; del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005; del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari,
b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello)
hanno diritto all’esonero contributivo totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi.
I neoassunti non devono aver compiuto i 30 anni (dal 2021) e non aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).

Giovani diplomati

Alle imprese che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa.
Per l’operatività dell’incentivo si attende l’emanazione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a cui spetta definire le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali nonchè la misura dell’incentivo.

Apprendistato di 1° livello

Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è riconosciuto, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nell’anno 2021, uno sgravio del 100% della contribuzione ridotta dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In altri termini, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9 unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato di primo livello, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro è abbattuto integralmente. Resta fermo il livello di aliquota del 10% (11,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Prosecuzione di un rapporto di apprendistato

E’ riconosciuto un incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi, anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero in commento, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
L’incentivo non ha subito modifiche ad opera della legge di Bilancio 2021.
Incentivi contributivi all’assunzione
Misura, durata e importo massimo
Under 36
· misura del 100%
· per 36 o 48 mesi
· importo massimo pari a 6.000 euro annui
· per soggetti alla prima assunzione incentivata e che non abbiano compiuto 36 anni
Studenti
· misura del 100%
· per 36 mesi
· importo massimo pari a 3.000 euro annui
· studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro o con periodi di apprendistato di 1° livello e 3° livello presso lo stesso datore di lavoro
Giovani diplomati
· esonero parziale (la misura deve essere definita con decreto interministeriale)
· alle imprese che donano non meno di 10.000 euro annui a scuole secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le stesse
· per 12 mesi
Apprendistato di 1° livello
· misura del 100% della contribuzione ridotta dovuta
· per i primi tre anni
· per le imprese con numero di addetti pari o inferiore a 9
Prosecuzione di un rapporto di apprendistato
· misura del 50%
· nel limite massimo di 3.000 euro su base annua
· per un periodo massimo di 12 mesi
· per apprendisti che non abbiano compiuto 30 anni

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Forfettari 2021, accesso al regime e verifiche di inizio anno


Il 2021, a differenza dei precedenti anni, non apporta modifiche al regime dei forfettari (L. 190/2014) e pertanto si dovranno controllare i medesimi requisiti di accesso e cause di esclusione del 2020. Si tratta, come sempre, di verificare se nell’anno precedente (2020) sono venuti meno i requisiti per mantenere il regime agevolato o se sono emerse cause di esclusione che non hanno permesso l’accesso nel 2020, ma lo possono permettere ora nel 2021.

  1. Il primo controllo da effettuare è di non aver sforato il tetto massimo dei 65.000 Euro di ricavi/compensi nel 2020, per entrare/proseguire nel 2021 nel regime agevolato. Il controllo va effettuato seguendo il criterio di cassa, pertanto se l’ultima fattura emessa sarebbe quella che fa fuoriuscire perché comporta il superamento della soglia, ma è/sarà incassata nel 2021, non va considerata.
  2. Nel corso del 2020 inoltre è possibile aver ceduto una partecipazione in società di persone che aveva impedito per l’anno 2020 l’accesso al regime, pertanto nel 2021 (se tale era l’unica causa ostativa) il soggetto può accedere al regime in questione. Diversa è invece la partecipazione in una Srl, che di per sé non implica una causa ostativa, se non accompagnata da un controllo diretto o indiretto della Srl e dall’esercizio di un’attività economica da parte della Srl direttamente o indirettamente riconducibile all’attività della persona fisica, le quali condizioni sono da verificare nel corso dell’anno di applicazione del regime. Poniamo il caso di un socio di Srl che detiene la maggioranza dei voti (controllo diretto), svolge attività nella stessa sezione ATECO della Srl ma nel corso del 2020 non ha emesso alcuna fattura verso la Srl. In tale caso il soggetto potrà proseguire nel regime dei forfettari anche per l’anno 2021, ovviamente al verificarsi di tutti gli altri requisiti.
  3. Altro requisito da verificare è la presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 Euro percepiti nel 2020. Anche in questo caso se nel corso del 2020 tale rapporto è venuto meno o è rimasto sotto la soglia dei 30.000 euro, il contribuente potrà accedere al regime agevolato nel 2021.
  4. Altra causa ostativa (quella di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014), ossia: non si applica il regime forfettario per il soggetto la cui attività sia esercitata prevalentemente verso il datore di lavoro/ex datore (nei 2 anni precedenti) o soggetti al datore direttamente o indirettamente riconducibili. A oggi, ossia per il regime forfettario 2021, non si devono sottoporre a monitoraggio i rapporti cessati prima del 1.01.2019: questo significa che se nel corso di tutto il 2019 e 2020 il soggetto non ha fatturato verso il suo ex datore di lavoro (o soggetti a lui riconducibili) e nel corso del 2021 prevede di doverne emettere potrà farlo poiché sono trascorsi i 2 anni di monitoraggio di tale causa ostativa.

Da ricordare infine che, se dal 2021 il forfettario dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’accertamento.