La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione con riferimento all’impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato, si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”. La scelta del legislatore di inserire il nuovo obbligo all’interno della norma che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale comporta che la comunicazione obbligatoria non potrà che riguardare chi opera in qualità di imprenditore. Questo ci permette non solo di delimitare il perimetro dei soggetti obbligati, ma anche di comprendere che l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali privi della preventiva comunicazione determina, al realizzarsi delle condizioni previste, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Molto utili, per classificare le varie fattispecie, sono le FAQ pubblicate nella nota del 27.01.2022. L’INL esclude dall’obbligo della comunicazione preventiva:
- gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio;
- il procacciatore d’affari occasionale;
- la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (es.: docenti, redattori di articoli e testi);
- gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.
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