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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023

La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

#ROTTAMAZIONE #AGENZIADELLEENTRATE #STRALCIO

1 PREMESSA ROTTAMAZIONE

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

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2 BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

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DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI NOVITA’

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) nella L. 13.1.2023 n. 6.
In particolare, vengono analizzate:
– le ulteriori modifiche alla disciplina di cessione dei crediti d’imposta derivanti da detrazioni “edilizie”;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca;
– la garanzia SACE per i finanziamenti a imprese che realizzano interventi con il “superbonus”;
– i limiti alla distribuzione degli utili per le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

#DECRETO #AIUTI #QUARTER #AGENZIADELLEENTARTE

1 DECRETO AIUTI-QUARTER – PREMESSA

Con il DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023
n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

2 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI “EDILIZIE” – ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA DECRETO AIUTI-QUARTER

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

  • Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:
    in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:
    – una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    – tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    – una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
  • in caso di opzione per la cessione del credito:
    – una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    – tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    – una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

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BONUS EDILIZI 2023

Si riassumono le principali novità della Legge di bilancio 2023 in materia di bonus edilizi:

  • proroga al 2025 della detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche;
  • nuovo limite di 8.000 euro per il bonus mobili nel 2023;
  • detrazione al 75% o 85% per l’acquisto da imprese di immobili frutto di una demolizione con ricostruzione;
  • detrazione del 50% dell’Iva per la persona fisica che acquista nel 2023 un’abitazione di classe energetica A o B, costruita da un’impresa o da un fondo immobiliare;
  • superbonus: la regola generale è che l’agevolazione sarà pari al 90% nel 2023. Per il condominio non sono previsti particolari requisiti da rispettare; al contrario, per le unifamiliari, saranno necessari i seguenti requisiti:
    1. che i lavori siano avviati a partire da gennaio;
    2. che riguardino l’abitazione principale;
    3. che i beneficiari siano proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile;
    4. e che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro in base al nuovo quoziente familiare.
  • L’agevolazione sarà ancora maggiorata al 110% per gli interventi sulle unifamiliari fino al 31.03.2023, per i quali al 30.09.2022 è stato eseguito il 30% dei lavori; per gli interventi in condominio è invece necessario che la delibera sia stata approvata entro il 18.11.2022 con Cilas presentata entro il 31.12.2022, o che la delibera sia stata approvata tra il 19.11 e il 24.11.2022 con Cilas presentata entro il 25.11.2022.
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DL 29.12.2022 N. 198 (C.D. “MILLEPROROGHE”)

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”).
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’ulteriore proroga al 30.6.2023 della presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021;
– la sterilizzazione delle perdite 2022;
– l’estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti;
– l’ulteriore proroga del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie;
– l’ulteriore differimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il Sistema tessera sanitaria;
– la proroga al 2024 del contributo per le colonnine di ricarica;
– la proroga per le ONLUS delle precedenti modalità di accesso al cinque per mille dell’IRPEF;
– la proroga della decorrenza per la riforma dello sport;
– la proroga degli adempimenti per i Fondi di solidarietà;
– le proroghe per l’effettuazione dei versamenti sospesi nel Comune di Lampedusa e Linosa.

#MILLEPROROGHE #MEF #AGENZIADELLEENTRATE #PROROGHE #SPORT #BILANCIO #ONLUS

1 PREMESSA MILLEPROROGHE

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numero-se proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 198/2022.

Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 – ULTERIORE PROROGA AL 30.6.2023

L’art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:
• agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
• alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.

Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe.

In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto an-che per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta da versare.
Enti non commerciali
La proroga al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali.

Per tali contribuenti, a differenza di quanto prescritto per gli altri soggetti passivi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni anno, a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta. Pertanto, tali soggetti dovranno necessariamente as-solvere, entro il 30.6.2023, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU:
• per l’anno 2021 (dichiarazione IMU 2022);
• e per l’anno 2022 (dichiarazione IMU 2023).

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