La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per gli operatori economici che hanno subito una rilevante perdita di fatturato;
– il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione;
– le agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio;
– i contributi per attività d’impresa nei comprensori sciistici;
– la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi;
– la proroga dei termini di versamento delle rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti”;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
– l’annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro;
– la definizione degli avvisi bonari;
– la proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari;
– la proroga delle indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo e i collaboratori sportivi;
– la proroga dei trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– l’estensione dell’esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– la proroga del termine per gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore con procedura semplificata.
Premessa
Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 41/2021.
Il DL 41/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Contributo a fondo perduto
L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:
- che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:
- 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.
Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.
È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:
- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021
n. 77923.
L’istanza deve essere presentata:
- dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
- mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:
- direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello
Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione
A fini di coordinamento tra norme, l’art. 42 co. 8 del DL 41/2021 abroga i commi della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un Comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione, già previsto dall’art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020.
Di conseguenza, resta in vigore la sola misura di cui all’art. 9-quater del DL 137/2020, in base al quale il contributo spetta se:
- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, rientrante nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;
- l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il contratto è in essere alla data del 29.10.2020 (requisito che non era richiesto dalla legge di bilancio 2021).
In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro, in base alle risorse disponibili.
Provvedimento attuativo
Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite:
- le modalità di effettuazione di un’apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia;
- le altre disposizioni attuative dell’agevolazione.
Contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali – Abrogazione
Viene abrogato il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 14-bis e 14-ter del DL 137/2020 convertito (c.d. “Ristori”), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Contributo a fondo perduto per attività nei comuni con santuari religiosi – limitazioni
Viene modificato l’art. 59 co. 1 lett. a) del DL 104/2020 convertito relativo al contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici per i Comuni in cui siano situati santuari religiosi.
In particolare vengono limitati i destinatari del contributo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Disposizioni relative agli aiuti di stato
Le imprese beneficiarie delle misure elencate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (es. contributi a fondo perduto, credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, esenzione dai versamenti IRAP) possono fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche), ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e ciò pregiudicherebbe l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
Le imprese che intendono avvalersi dei massimali di cui alla Sezione 3.12 devono presentare un’apposita autodichiarazione, con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio
Modificando l’art. 9-ter del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020, vengono prorogate le agevolazioni che erano state previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.
Esenzione dal “canone unico”
Dall’1.1.2021 al 30.6.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021) sono esonerati:
- dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
- dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.
Esenzione dall’imposta di bollo per le nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021), non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.
Esclusione di autorizzazioni per i dehors
Al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, dall’1.1.2021 e comunque non oltre il 31.12.2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.
Contributi per attività d’impresa nei comprensori sciistici
Viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:
- ai gestori degli impianti di risalita a fune;
- alle scuole e ai maestri di sci;
- ai soggetti esercenti altre attività di impresa di vendita di beni o servizi.
Provvedimento attuativo
La ripartizione delle risorse in esame avverrà mediante un successivo decreto interministeriale.
Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi – proroga dei termini di versamento
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.
Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.
Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Avvisi di addebito inps
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
Accertamenti esecutivi
Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.
Rate da dilazione dei ruoli
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021.
Rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti” – proroga dei termini di versamento
Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate la rate derivanti dalla “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.
Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:
- entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 7.2021.
Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l’1.3.2021.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il “periodo di tolleranza” di 5 giorni.
Termini di notifica delle cartelle di pagamento
Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica (si pensi al caso in cui il contribuente non versi imposte regolarmente dichiarate) che al controllo formale della dichiarazione.
Molte questioni presentano aspetti problematici, dunque non è escluso che saranno oggetto di ulteriori interventi legislativi o di chiarimenti ad opera degli enti competenti.
Liquidazione automatica
In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2023.
Sulla base di una diversa interpretazione, il termine potrebbe però decadere il 28.2.2025.
Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d’imposta 2018), il termine scade non il 31.12.2022 ma il 31.12.2023.
Controllo formale
In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021).
Adottando una diversa interpretazione, tuttavia, il termine potrebbe decadere, rispettivamente, il 28.2.2026 e il 28.2.2025.
Termini in scadenza al 31.12.2020
In base alla disciplina antecedente al DL 41/2021, tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero slittati al 31.12.2022 (si pensi alla liquidazione automatica per l’anno 2016, in base alla dichiarazione presentata nel 2017).
Questa norma è stata abrogata, dunque i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, formalmente, più prorogati.
Carichi affidati dall’8.3.2020 al 31.12.2021
Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro
Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli 2000-2010 consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.
Rientrano nell’annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo sino a 5.000,00 euro.
Può anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetto di precedente “rottamazione” o di “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.
Ambito applicativo
Nell’annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.
Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.
Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione.
Requisiti reddituali
Possono beneficiare dell’annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell’anno 2019 (dichiarazioni da presentare nel 2020).
Definizione degli avvisi bonari
L’art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d’imposta:
- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il12.2021.
Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.
La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario.
Presupposti per la definizione
Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:
- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
- aver subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta
Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2020.
Ambito oggettivo della definizione
La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.
Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell’ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall’INPS e non dall’Agenzia delle Entrate.
Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che saranno emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Sospensione delle attività esecutive e cautelari
Dall’8.3.2020 al 30.4.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Per effetto del DL 41/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.4.2021.
Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.
Compensazione volontaria con crediti d’imposta
Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.
Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e ora sino al 30.4.2021.
Certificazioni Uniche e comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Proroghe
Il DL 41/2021 ha “ratificato” le proroghe dei termini relativi alle Certificazioni Uniche e alla comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, che erano state anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49.
Sono quindi confermate le proroghe dal 16.3.2021 al 31.3.2021 per:
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020);
- l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).
Viene inoltre confermato il differimento dal 30.4.2021 al 10.5.2021 del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).
Proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, viene differita di 3 mesi la scadenza per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui all’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014.
L’adempimento si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei 3 mesi successivi al termine di cui all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, ossia entro 6 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.
Per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 è scaduto il 10.12.2020, il processo di conservazione dei documenti informatici deve, quindi, concludersi entro il 10.6.2021.
Le ragioni del differimento sono da ricercarsi nelle difficoltà riscontrate dagli operatori, causate dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Conservazione delle fatture elettroniche mediante il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate
Per effetto della proroga, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, potranno procedere all’upload dei file XML, relativi al 2019, che devono ancora essere portati in conservazione, entro il 10.6.2021.
Il sistema prende, infatti, automaticamente in carico i documenti a partire dal giorno successivo a quello di adesione al servizio; pertanto, coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 e devono ancora procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione, possono disporre di ulteriori 3 mesi rispetto al termine precedentemente stabilito (10.3.2021).
Proroga dell’avvio del programma di predisposizione dei documenti precompilati IVA
L’art. 1 co. 10 del DL 41/2021 ha disposto il differimento dell’avvio della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 4 del DLgs. 127/2015, il programma sperimentale di assistenza on line avrà un inizio differenziato in relazione alla tipologia del documento precompilato. Nel dettaglio:
- a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata, le bozze dei registri di cui agli artt. 23 (registro delle fatture) e 25 (registro degli acquisti) del DPR 633/72, nonché della liquidazione periodica dell’IVA;
- a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022, oltre alla documentazione di cui al punto precedente, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche le bozze della dichiarazione annuale
La proroga si è resa opportuna alla luce delle difficoltà che la situazione di emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha comportato per i soggetti passivi IVA e per gli intermediari delegati nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.
Dati utili alla predisposizione dei documenti precompilati
Il programma di assistenza on line si basa sui dati acquisiti con:
- le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio;
- le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);
- i corrispettivi inviati telematicamente.
Vengono, inoltre, utilizzati gli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.
Sospensione attività commerciali/professionali
Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività o l’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese.
Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad Albi od Ordini professionali, in cui si prevede la sanzione accessoria della sospensione dall’Albo/Ordine.
Dall’8.3.2020 al 31.1.2022 (prima del DL 41/2021 il termine era il 31.1.2021) è sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l’esecuzione della sanzione accessoria stessa.
ALLERTA IVA – rinvio DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL’AgenZIA DELLE ENTRATE
Il DL 41/2021 ha prorogato di un anno l’allerta IVA, con la modifica dell’art. 15 co. 7 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1.9.2021.
Per effetto dell’art. 5 co. 14 del DL 41/2021, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo – e non più dell’anno d’imposta successivo – all’entrata in vigore (1.9.2021) del Codice.
Pertanto, ai fini dell’allerta IVA, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.
La misura, secondo la Relazione illustrativa, risponde all’esigenza di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, attesa la perdurante situazione di crisi emergenziale.
INDENNITÀ per lavoratori del turismo e dello spettacolo e per collaboratori sportivi
Sono riconosciute ulteriori indennità per il sostegno al reddito delle categorie di lavoratori di seguito indicate.
Indennità erogate dall’inps
L’art. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 riconosce un’indennità, pari a 2.400,00 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”), conv. L. 18.12.2020 n. 176, la predetta indennità pari a 2.400,00 euro è erogata una tantum dall’INPS (co. 1 dell’art. 10).
Ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al DL 137/2020 per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda, invece, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 2.400,00 euro, al ricorrere di determinati requisiti (co. 2, 3, 5 e 6 dell’art. 10). Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 30.4.2021.
Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari:
- non sono cumulabili tra di loro;
- sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla 222/84;
- non sono imponibili ai fini IRPEF.
INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”
L’art. 10 co. 10 – 15 del DL 41/2021 riconosce un’indennità variabile in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Tale indennità è riconosciuta ed erogata dalla società “Sport e Salute spa”.
A differenza delle precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie, l’ammontare dell’indennità non è predeterminato, ma viene calcolato da “Sport e Salute spa” utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica, nel rispetto dei seguenti parametri:
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.
Nuovi trattamenti di cig covid-19
L’art. 8 del DL 41/2021 riconosce ai datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”):
- per una durata massima di 13 settimane;
- nel periodo compreso tra l’1.4.2021 e il6.2021.
Per quanto riguarda invece i trattamenti di Assegno ordinario e di CIG in deroga previsti dagli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020, il decreto in commento ne concede la fruizione:
- per una durata massima di 28 settimane;
- nel periodo compreso tra l’1.4.2021 e il12.2021.
La disposizione non prevede l’applicazione del contributo addizionale, mentre i lavoratori interessati sono quelli in forza al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021).
Invece, il trattamento di CISOA ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020 viene concesso:
- in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/72;
- per una durata massima di 120 giorni;
- nel periodo compreso tra l’1.4.2021 e il 12.2021.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG COVID-19
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione dovranno essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30.4.2021.
RICHIESTE DI PAGAMENTO DIRETTO
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, i datori di lavoro interessati dovranno inviare all’Istituto previdenziale i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Trascorsi inutilmente tali termini decadenziali, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
SEMPLIFICAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Per le domande dei predetti trattamenti di integrazione salariale, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, verrà effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
Novità in materia di ACCESSO ALLA NASPI
L’art. 16 del DL 41/2021 prevede la possibilità di accedere alle indennità NASpI, concesse a decorrere dal 23.3.2021 e fino al 31.12.2021, a prescindere dal possesso del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione, di cui all’art. 3 co. 1
lett. c) del DLgs. 22/2015.
Ulteriori provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali
L’art. 9 del DL 41/2021 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 29.11.2008 n. 185, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Tale rifinanziamento, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2021 e a 70 milioni di euro per l’anno 2022, è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal Fondo (ammortizzatori sociali in deroga, proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività, incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50, ecc.).
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento per motivi economici, in scadenza al 31.3.2021, è stato prorogato dall’art. 8 co. 9 – 10 del DL 41/2021, il quale ha previsto due differenti scadenze:
- fino al 30.6.2021, per tutti i datori di lavoro;
- dall’1.7.2021 al 31.10.2021, per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA).
L’oggetto del divieto di licenziamento rimane invariato. Pertanto:
- resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo (e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020);
- sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (le procedure già avviate ai sensi dell’art. 7 della L. 604/66 restano sospese).
Eccezioni
Rimangono invariate le eccezioni al divieto di licenziamento.
Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto;
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Rinnovi o proroghe di contratti a termine acausali
L’art. 17 del DL 41/2021 ha prorogato fino al 31.12.2021 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Rimangono ferme le seguenti condizioni:
- il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
- la durata massima complessiva non deve superare i 24 mesi.
È stato disposto che nell’applicazione del nuovo regime, con efficacia a decorrere dal 23.3.2021, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
PROROGA DELLE TUTELE PER I “LAVORATORI FRAGILI”
L’art. 15 del DL 41/2021 dispone la proroga, dal 28.2.2021 al 30.6.2021, delle disposizioni di tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, riguardanti:
- l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
- la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
In proposito, si dispone inoltre che i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporto e che, per i lavoratori disabili, non rilevino ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’art. 19 del DL 41/2021 estende anche al mese di gennaio 2021 l’esonero contributivo di cui all’art. 16-bis del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), riconosciuto in favore di datori di lavoro e lavoratori agricoli autonomi (IAP, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
PROROGA DEL REDDITO DI EMERGENZA
L’art. 12 del DL 41/2021 riconosce tre ulteriori mensilità di reddito di emergenza (REM), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, da richiedere all’INPS entro il 30.4.2021.
REQUISITI
Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 82 co. 5 del DL 34/2020; sotto questo profilo, il decreto in esame delinea un ampliamento dei beneficiari, in quanto per i nuclei familiari in locazione la soglia di accesso al REM viene incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;
- assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’art. 10 del DL 41/2021;
- possesso dei requisiti di cui ai co. 2 lett. a), c) e d), 2-bis e 3 lett. a), b) e c) dell’art. 82 del DL 34/2020.
Le tre mensilità possono inoltre essere riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati dalla legge e nell’importo spettante ai nuclei composti da un unico componente, anche a coloro che tra l’1.7.2020 e il 28.2.2021 abbiano terminato la fruizione delle prestazioni di NASpl e DIS-COLL, a condizione che siano in possesso di un ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 30.000,00 euro.
In tale ipotesi, restano ferme le incompatibilità:
- con la fruizione delle indennità di cui all’art. 10 del DL 41/2021;
- con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità), di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta (tranne l’assegno ordinario di invalidità);
- con la fruizione, per lo stesso periodo, del reddito di cittadinanza.
MISURA
L’erogazione del beneficio avviene in due quote, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.
RIFINANZIAMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
L’art. 11 del DL 41/2021 dispone il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza (RDC), nella misura di un miliardo di euro per l’anno 2021, nonché la possibilità di sospendere il beneficio in caso di stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comportanti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000,00 euro annui. La durata della sospensione è pari alla durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare, fino ad un massimo di 6 mesi.
Adeguamenti statutari al codice del terzo settore
In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’art. 14 co. 2 del DL 41/2021 proroga dal 31.3.2021 al 31.5.2021 il termine previsto dall’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, entro il quale le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono operare determinati adeguamenti statutari al codice del Terzo settore con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
Analogo differimento non è stato introdotto per gli adeguamenti statutari cui sono onerati gli enti dotati della qualifica di impresa sociale di cui al DLgs. 112/2017, i quali possono procedervi ricorrendo alle maggioranze semplificate entro il 31.3.2021.
Differimento dell’entrata in vigore della riforma dello sport
Il DL 41/2021 dispone che le disposizioni contenute nei decreti attuativi della Riforma dello sport (ossia i DLgs. 28.2.2021 n. 36, 37, 38, 39 e 40) diventano operative dall’1.1.2022.
Resta confermata la decorrenza dall’1.7.2022 per la nuova disciplina del lavoro sportivo.