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Con la risposta all’interpello 10.09.2019, n. 373 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del regime fiscale della cedolare secca del 21% (previsto dall’art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modifiche dalla L. 21.06.2017, n. 96), in caso di attività di locazione di immobile uso abitativo posta in essere da un privato al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa tramite il portale online “AirBnB”. Ricordano i tecnici delle Entrate che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Inoltre, i funzionari sottolineano che, nella circolare 12.10.2017, n. 24/E, par. 1, è specificato che la disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. La circolare, inoltre, precisa che la disciplina delle locazioni brevi introdotta dall’art. 4 D.L. 50/2017 non può trovare applicazione se “insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione”.
Come specificato nello stesso art. 4, la norma si applica ai contratti di locazione “stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”. Se in sede di accertamento dovesse emergere l’esistenza di un’attività commerciale, gli introiti dovranno essere dichiarati come redditi d’impresa.