A partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.
Si ritiene che ci saranno (si spera a breve) interventi sul versante economico, ma, in attesa di ulteriori provvedimenti in tal senso, vale la pena riassumere cosa è previsto dal 10 marzo al 3 aprile sull’intero territorio nazionale, tenendo presente quello che è il principio di base delle nuove norme: il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
La prima cosa da sapere è che non c’è un divieto assoluto di spostamento, ma piuttosto sono previste forti limitazioni in tal senso.
In pratica, si devono limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Chi si trova al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi.
In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento (per i lavoratori dipendenti, può essere sufficiente mostrare la busta paga).
Il modello di autocertificazione è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno anche se, è bene ricordarlo, l’autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità la momento del controllo.
Chi presenta sintomi di febbre (temperatura superiore a 37.5°) è invitato a rimanere a casa e a contattare il medico curante, mentre i soggetti in quarantena non devono assolutamente spostarsi da casa.
Attenzione: in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.
Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Chiaramente, viene estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile per tutte le realtà imprenditoriali, senza alcun limite.
Sono molti i settori di attività sospesi o chiusi.
Tra le sospensioni ci sono:
– tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
– servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l’attività svolta a distanza);
– palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Restano, invece, chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.
Per i bar e ristoranti, è prevista l’apertura dalle 6 alle 18, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell’attività in caso di violazione di tali regole.
Per le attività commerciali diverse da bar e ristoranti è prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Anche in questo caso, in caso di violazione di tali disposizioni è prevista la sospensione dell’attività.
Da segnalare che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si deve chiudere.
Le medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti) sono obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c’è l’obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti, con uguale sanzione della sospensione dell’attività per chi non rispetta le regole.
Attenzione: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono rimanere aperti, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati).
Un ultimo accenno va fatto al settore dello sport, sul quale è stato decisa la sospensione di tutti i campionati di calcio (quindi, si ferma anche il campionato di serie A).
Salvo quanto detto a proposito di palestre e centri sportivi, viene disposto che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.