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Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è una banca dati digitalizzata che consente di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono stati concessi ad un’impresa nel rispetto della normativa europea.

Consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima di presentare una nuova istanza per ottenere un beneficio erogato da un ente pubblico, costituisce per l’impresa e per il consulente un passo preliminare di fondamentale importanza, in particolare durante questo periodo di emergenza sanitaria in cui nuove agevolazioni e più moderni aiuti si mescolano a quelli già noti, con bandi che impongono condizioni restrittive, come il divieto di cumulo o di superamento di una certa soglia o il generale divieto del superamento del massimale di aiuto concedibile fissato dall’Unione europea.

Vediamo allora a cosa serve il Registro e soprattutto come fare per visualizzare e scaricare le informazioni in esso contenute.

Il Regolamento generale di esenzione per categoria, noto con l’acronimo GBER ha ampliato notevolmente la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti in maniera semplificata, accelerando l’iter di concessione e, in alcuni casi, eliminando la verifica preliminare, d’altro canto, ha però previsto rigorosi obblighi di trasparenza. Gli Stati membri, infatti, a decorrere dal 1 luglio 2016, devono rendere pubbliche, su una banca dati digitalizzata, tutte le informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto concessa ad un’impresa, riportando:

  1.  la denominazione e identificativo del beneficiario;
  2. la dimensione del beneficiario;
  3. la regione in cui è ubicato il beneficiario;
  4. l’autorità che concede l’aiuto;
  5. il riferimento alla misura di aiuto;
  6. l’elemento di aiuto;
  7. la data di concessione;
  8. il settore di attività;
  9. lo strumento di aiuto;
  10. l’obiettivo dell’aiuto.

Per adempiere a tale obbligo, l’Italia, attraverso la Legge europea 2014 [art. 14] in vigore dal 18 agosto 2015, ha istituito, presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI), il Registro nazionale degli aiuti di Stato, una banca dati raggiungibile in rete all’indirizzo www.rna.gov.it, operativa dal 12 agosto 2017 con la pubblicazione in Gazzetta del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

A partire dalla data del funzionamento del portale che ospita le informazioni contenute nel RNA, tutti gli enti responsabili sono tenuti, quindi, ad inserire nel Registro, gli aiuti di Stato da essi concessi alle imprese, compresi gli aiuti in regime di esenzione e de minimis. Mediante siffatto strumento digitale che assicura pubblicità e trasparenza, viene altresì ottimizzato il sistema dei controlli e assicurato il monitoraggio nel contesto degli aiuti di Stato, adempiendo agli obblighi imposti agli Stati membri dalla Commissione europea.

Il Registro è uno strumento di facile utilizzo che consente di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, allo scopo di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.

Non solo. L’interrogazione del Registro e l’inserimento dell’aiuto pubblico in esso costituisce condizione legale di efficacia del relativo provvedimento di concessione dell’aiuto medesimo.

Infatti, dalla data di attivazione del portale, ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti in favore di un’impresa, per avere efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro; l’avvenuto inserimento dell’aiuto concesso nel Registro deve in sostanza essere espressamente citato nel provvedimento.

La legge europea del 2014 fissa espressamente in capo al responsabile preposto alla concessione o all’erogazione degli aiuti, la responsabilità patrimoniale qualora non dovesse adempiere ai suddetti obblighi; in tali circostanze, l’inadempimento può essere rilevato d’ufficio o dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Dati contenuti dal Registro

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato contiene informazioni relative a:

  • gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
  • gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
  • gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.  360/2012;
  • i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta “regola Deggendorf”.

I dati inseriti nel Registro restano in esso conservati per dieci anni dalla data di concessione del beneficio.

Per gli adempimenti relativi agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, regolati dalla normativa europea di settore, continuano ad operare i Registri dell’Agricoltura e della Pesca [rispettivamente SIAN e SIPA] che sono stati resi interoperabili e sono integrati con il Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Il Registro è inoltre interoperabile con Spid e con il Registro imprese del sistema camerale.

Il Registro nazionale aiuti, infine attraverso l’interoperabilità con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del Codice Unico di Progetto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che corrisponde con il codice identificativo dell’aiuto individuale.

 

Le funzioni del Registro

Attraverso la consultazione del Registro e il rilascio delle visure che riportano l’elenco delle agevolazioni di cui il destinatario dell’aiuto abbia già fruito negli ultimi esercizi in qualunque settore, le amministrazioni pubbliche, titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e i soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, possono compiere i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto.

Lista Deggendorf

Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni in favore delle imprese, il Registro contiene una sezione dedicata riportante l’elenco dei soggetti su cui pende un obbligo di restituzione di un aiuto ricevuto in violazione dell’art. 108 paragrafo 3 del TFUE  e dunque oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf).

 

Le sezioni del Registro

Il portale che contiene il Registro è composto da un’area ad accesso libero, priva di richiesta di autenticazione o identificazione e dunque consultabile da chiunque ne fosse interessato, incentrata sul tema degli aiuti e della trasparenza e da un’area riservata ai soggetti gestori degli aiuti con le seguenti principali funzionalità:

  • censimento delle Misure di Aiuto e delle informazioni richieste dalla normativa europea in materia di trasparenza. Il sistema in fase di registrazione della Misura di Aiuto rilascia un Codice identificativo della Misura (CAR) come disposto dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro;
  • censimento degli Aiuti Individuali e delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali “de minimis” e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria. Il sistema in fase di registrazione dell’Aiuto rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR) come previsto dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro;
  • gestione della lista cosiddetta “Deggendorf”, ovvero dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel Registro e oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea;
  • certificazione degli adempimenti di consultazione del Registro previsti dal Regolamento attraverso la generazione delle Visure (Visura Aiuti, Visura Aiuti de minimis, Visura Deggendorf) a supporto alla verifica dei massimali de minimis e dei massimali di intensità previsti dai regolamenti comunitari (noti come rischio di cumulo).

 

Come accedere alle informazioni contenute nell’RNA 

Si può accedere per consultare l’RNA senza loggarsi o autenticarsi dalla sezione “Trasparenza” che è suddivisa in 4 sottosezioni:

La consultazione del registro è facile e immediata. Di seguito si riporta un esempio di consultazione della sezione “Aiuti individuali”. La procedura di consultazione è molto simile anche per le altre sezioni.

Si può accedere alla sezione Aiuti individuali dal seguente link:

(https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx).

Comparirà la schermata qui di seguito:

2. Per avviare la Ricerca rispetto ad un soggetto beneficiario di aiuti e dunque interrogare il sistema, sarà sufficiente inserire il Codice Fiscale/partita iva dell’impresa beneficiaria dell’aiuto di Stato nel campo “C.F. Beneficiario” oppure la Denominazione (campo: “Denominazione Beneficiario”). La ricerca viene avviata cliccando sul tasto “Effettua Ricerca” in alto a destra.

3. A questo punto, il sistema consente di visualizzare a schermo i risultati e tutti gli aiuti individuali concessi al soggetto di cui si è chiesta la visura:

4. Nella sezione “Dettaglio” in basso a destra, cliccando sulla icona lente, è possibile entrare nel dettaglio dell’aiuto concesso; si potranno dunque visualizzare informazioni, quali, ad esempio, il soggetto concedente, il titolo e il tipo di misura concessa, la norma di riferimento, il CUP (Codice Unico di Progetto ), l’atto di concessione, la data, l’importo dell’aiuto. E’ anche possibile effettuare il download in excel del risultato dell’interrogazione.

Le nuove sezioni aggiunte al Registro per gli aiuti in occasione del Covid 19

Le quattro sezioni suindicate del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in occasione dell’emergenza sanitaria, sono state implementate con l’aggiunta di una nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato in materia di Covid-19. In tale sezione sono pubblicate le informazioni riguardanti tutte le Misure di Aiuto notificate e i relativi Aiuti individuali concessi nell’ambito della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C (2020) 1863 final, modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final (Temporary Framework Covid-19),  modificata il 3 aprile 2020 e registrati nel sistema dai Soggetti gestori.

A causa, della crisi socio economica provocata dall’emergenza Covid – 19, infatti, la Commissione Europea ha adottato un “quadro temporaneo” per permettere agli Stati membri di sostenere, con gli aiuti di Stato, i settori economici danneggiati dall’epidemia, stabilendo che, anche per gli aiuti concessi in occasione del Covid-19 ,valgono gli obblighi di trasparenza e pubblicazione già introdotti dall’art. 9 del Regolamento GBER. Obblighi, che continuano ad essere onorati attraverso il Registro, sulla base delle informazioni in esso inserite.

La nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato in emergenza Covid-19 dell’RNA, è suddivisa in due sottosezioni, che ospitano le informazioni riguardanti le Misure di Aiuto notificate nell’ambito del Quadro Temporaneo e i relativi Aiuti individuali, concessi e registrati nel sistema dai Soggetti gestori.

Anche tale sezione è consultabile liberamente, senza necessità di autenticazione e consente il download delle informazioni.

Come stabilito dalla Commissione, la disciplina temporanea resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per la sezione 3.11, relativa ad interventi in forma di ricapitalizzazione, che sarà applicabile fino al 1° luglio 2021, ferma restando la valutazione, da parte della Commissione, di eventuali proroghe alla disciplina straordinaria. Le misure del Quadro Temporaneo possono essere cumulate tra loro ed essere anche cumulate con gli aiuti coperti dal regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) e con gli aiuti de minimis, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dalle relative discipline. Per continuare a garantire la corretta applicazione delle norme sugli Aiuti di stato, la Commissione Europea, in materia di monitoraggio, ha confermato.

E’ possibile consultare la nuova sezione del Registro dedicata agli aiuti di Stato concessi in occasione della crisi provocata dal Covid-19 dai seguenti link:

Per le Misure agevolate in materia di Covid-19:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/MisuraTemporaryFramework.jspx;

Per gli Aiuti individuali in materia di Covid-19:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/AiutoTemporaryFramework.jspx

 

E’ chiaro che il Registro nazionale degli aiuti, riportando la summa dei benefici concessi ad un’impresa negli ultimi esercizi in qualsiasi settore, ha come utenti destinatari le pubbliche amministrazioni, gli enti titolari delle misure di aiuto e i soggetti, anche di natura privata, che devono effettuare i controlli e il monitoraggio in fase di concessione del nuovo aiuto all’impresa che ne faccia richiesta, tuttavia, prima di chiedere un nuovo aiuto di Stato e avviare la relativa procedura, si suggerisce anche all’impresa istante di interrogare il Registro per verificare la propria situazione attuale.