La presente Circolare analizza:
– la proroga dal 2.11.2020 al 10.12.2020 dei termini di presentazione dei modelli 770/2020, disposta con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”);
– gli effetti della proroga al 10.12.2020 in relazione ai termini, ad essa collegati, relativi all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati rilevanti per la dichiarazione precompilata e ai ravvedimenti operosi.
Premessa
Con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), pubblicato sulla G.U. 28.10.2020 n. 269 e in vigore dal 29.10.2020, è stata disposta la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019.
Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020 (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).
Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2020 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta, tenuto conto anche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per effetto della proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione dei modelli 770/2020, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:
- all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi.
Invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata
Per effetto delle modifiche all’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 apportate dall’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), è stata data “veste normativa” alla possibilità di differire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:
- non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate;
- entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770.
Tale possibilità, che opera a regime, era infatti già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell’ambito di proprie circolari.
Potranno quindi essere trasmesse entro il 10.12.2020 (termine per la presentazione del modello 770/2020, come prorogato dal DL 137/2020), se non ancora effettuate, le Certificazioni Uniche 2020 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Contenuto del modello 770/2020
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando il co. 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98, ha stabilito che le trasmissioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei relativi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Conseguentemente, è stato previsto un modello “ordinario” di Certificazione Unica 2020:
- da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- più dettagliato, in funzione sostitutiva dell’indicazione dei dati nel modello 770/2020.
Il modello 770/2020 è quindi composto:
- dal frontespizio;
- dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS;
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY);
- dal quadro DI, in relazione alla disciplina delle dichiarazioni integrative introdotta dall’ 5 del DL 193/2016.
Presentazione telematica del modello 770/2020
La presentazione del modello 770/2020 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
- oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo).
Suddivisione del modello 770/2020 in più flussi telematici
Le istruzioni al modello 770/2020 prevedono che, ai fini dell’invio telematico, il modello possa essere suddiviso in più flussi.
Ai fini della suddivisione della dichiarazione per l’invio telematico, le istruzioni al modello 770/2020 distinguono le seguenti cinque parti:
- “Dipendente”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- “Autonomo”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- “Capitale”, qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui bonifici già presenti nel quadro SY;
- “Locazioni brevi”, qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi (ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017);
- “Altre ritenute”, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignora-mento presso terzi e nell’ambito di procedure espropriative.
Tuttavia, viene precisato che:
- l’invio del modello 770/2020 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
- in presenza della parte “Autonomo”, la parte “Locazioni brevi” va necessariamente unita a quella “Autonomo”;
- la parte “Altre ritenute” va necessariamente unita ad uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”).
Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV ed SX.
Indicazione nel frontespizio delle parti in cui viene suddiviso il modello
Nel caso in cui l’invio del 770/2020 avvenga in modo separato, nel frontespizio del modello, nella sezione “Redazione della dichiarazione” devono essere barrate le caselle relative alle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all’indicazione del codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali.
Nel modello 770/2020 sono inoltre previste apposite caselle per evidenziare la possibilità per il sostituto d’imposta di suddividere la dichiarazione ma di procedere direttamente all’invio di tutte le parti o di alcune di esse, oppure di avvalersi in tutto o in parte di intermediari.
Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” del frontespizio, infatti, sono previste:
- la casella “Incaricato in gestione separata”, che va barrata dall’intermediario, qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della dichiarazione;
- le caselle “Sostituto”, da barrare per indicare la parte che viene trasmessa dal sostituto stesso.
Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi
La proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione dei modelli 770/2020 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati.
Cause ostative al ravvedimento operoso
In base alla disciplina introdotta dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.
In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.
Ravvedimenti operosi relativi all’infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute
Per effetto della proroga, slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018;
- l’omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.
Inoltre, entro il 10.12.2020 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l’omessa effettuazione o l’omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).
Ravvedimento operoso dell’omessa presentazione del modello 770/2020
Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 10.12.2020 per la presentazione del modello 770/2020, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:
- nei successivi 90 giorni;
- con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.
L’omessa presentazione del modello 770/2020, entro la nuova scadenza del 10.12.2020, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 10.3.2021 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).
Presentazione dopo 90 giorni
Decorso il suddetto termine del 10.3.2021 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque il modello 770/2020 omesso, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:
- del generale dimezzamento delle sanzioni amministrative (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
- della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista soglia di 50.000,00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-bis e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015 e dal DL 124/2019).