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A seguito dell’emanazione del d.l. n. 137/2020 (Decreto “Ristori”) è stata prevista all’art.17 la possibilità per i collaboratori sportivi di ricevere per il mese di novembre 2020 una indennità di Euro 800,00 da Sport e Salute.


Ai fini della procedura da seguire occorre fare un distinguo, tra collaboratori che hanno già ricevuto l’indennità nei precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e quelli che non hanno mai presentato l’istanza per tale indennità.

  • Per i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità nei precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno senza comunicazioni da parte di SPORT E SALUTE di diniego e/o invito alla restituzione in quanto effettivamente non dovuto.

Per questi non occorre presentare una nuova domanda essendo prevista una procedura di erogazione automatica.

Rientrano in questa categoria:

  1. chi ha percepito l’indennità in precedenza ed aveva in essere alla data di riferimento del primo decreto legge “Cura Italia” (art. 96 del d.l. 18/2020) e cioè alla data del 23 febbraio 2020 un contratto di collaborazione sportiva o amministrativo-gestionale.
  2. coloro ai quali il precedente contratto sia scaduto dopo il 31 maggio 2020 e non ne sia stato sottoscritto uno nuovo per l’attuale stagione. In tal senso si segnala che ai soggetti che avevano contratti scaduti prima del 31 maggio 2020 è stata inviata da Sport e Salute una e-mail che consentiva a costoro di rinunciare all’indennità per il mese di giugno. Tuttavia ai sensi di quanto riportato ora nel comma 5 dell’art. 17 del nuovo Decreto “Ristori”, l’indennità spetta anche a coloro i cui contratti di collaborazione siano scaduti al 31 maggio 2020 e non rinnovati, purché permangano gli altri requisiti obbligatori (si veda infra, l’indennità non spetta). Ne consegue che chi ha presentato la rinuncia all’indennità per il mese di giugno 2020, pur avendone diritto, potrà ora ricevere l’indennità di novembre, senza necessità di presentare una nuova domanda – si veda FAQ n. 4 dal sito istituzionale di Sport e Salute. Si auspica che Sport e Salute possa erogare l’indennità di giugno anche a chi era stata denegata, in conseguenza della prima interpretazione restrittiva riguardo alla naturale scadenza dei contratti di collaborazione alla luce di quanto disposto ora dal citato comma 5 dell’art. 17 del d.l. 137/2020.
  • Per i collaboratori sportivi che non hanno mai presentato l’istanza per tale indennità

Il d.l. 137/2020  (Decreto “Ristori”) stabilisce che potranno presentare la domanda per l’indennità di novembre 2020 i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 [e quindi i collaboratori sportivi o amministrativo-gestionali] che possiedano i seguenti requisiti:

  1. devono avere un rapporto di collaborazione in essere (non viene chiarito a che data e quindi si suppone dalla data del 23 febbraio 2020 in poi purchè il rapporto sia cessato o sospeso o ridotto in conseguenza dell’emergenza epidemiologica – si veda FAQ n. 31) con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP oppure con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data 18.03.2020 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
  2. aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività per il mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Nei casi di cessazione o sospensione non vi sono dubbi interpretativi mentre per la “riduzione” si farà riferimento a quanto previsto nella FAQ n.19 come previsto più avanti nella sezione “CASI PARTICOLARI”.

L’indennità non spetta:

  1. ai titolari di partita IVA;
  2. ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata dell’INPS;
  3. ai titolari di pensione (salvo che per i titolari di pensione di invalidità o di reversibilità, i quali possono ricevere l’indennità di Sport e Salute);
  4. agli iscritti alla gestione previdenziale INPS commercianti o artigiani;
  5. ai beneficiari di altre forme di sostegno del reddito (NASPI, Reddito di Emergenza, Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione);
  6. a coloro che hanno percepito o dovranno percepire redditi dal lavoro (inteso come redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale) per il mese di novembre 2020;
  7. a coloro che in forza di un contratto di collaborazione sportiva o amministrativo-gestionale che preveda un compenso forfetario, percepiscano tale compenso anche per il mese di novembre.

Per i collaboratori sportivi che dovranno presentare l’istanza per indennità, la domanda dovrà essere compilata direttamente dall’interessato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 2 novembre sul sito di Sport e Salute e fino al 12 novembre p.v

Come già nelle precedenti occasioni, la procedura d’invio della domanda prevede 3 fasi (si veda anche quanto riportato sul sito di Sport e Salute Spa):

  • la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14 di lunedì 2 novembre sull’homepage del sito di Sport e Salute. Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.
  • l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;
  • la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Ricordiamo che coloro che presenteranno la domanda dovranno allegare alla stessa:

  • documento identità
  • contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società. In mancanza di uno dei tre precedenti documenti si accetta anche la copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di ottobre 2020 (si veda FAQ n.48) riportante l’indicazione delle parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui hai svolto la collaborazione), l’importo pagato, la data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente), nonché il timbro e la firma del soggetto per cui hai svolto la collaborazione (si veda FAQ n.50)

Tra i dati da inserire nel sistema, rammentiamo:

  • Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza, IBAN per l’accredito della somma del collaboratore
  • Dati del datore di lavoro (CONI; ASD; SSD; CIP …..): denominazione e codice fiscale
  • decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione come riportati nel contratto di collaborazione o nella lettera di incarico
  • l’importo complessivo dei compensi per collaborazioni sportive percepiti nel 2019 (NB: L’importo totale percepito nell’anno 2019 sommando tutto quanto incassato dai vari datori di lavoro per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionale e non solo con riferimento al contratto che si allega alla domanda)

Si segnala di verificare con attenzione che:

  • se si è collaborato con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
  • se si è collaborato con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuta dal CONI o dal CIP

Restano casi particolari, alcuni dei quali solo in parte risolti dalla lettura delle FAQ di Sport e Salute a cui qui si rinvia:

  1. Coloro che risultano essere ancora in sospeso o non hanno riscosso l’indennità dei mesi pregressi (marzo, aprile, maggio e giugno), devono ripresentare la domanda? Si consiglia di ripresentare la domanda, stante il dubbio circa le motivazioni che hanno determinato la sospensione e la non riscossione riguardo alle precedenti domande. La nuova normativa indica infatti che l’automatica percezione dell’indennità spetta a chi già ne ha beneficiato per i mesi precedenti e non rientrano in questa categoria coloro che ancora non hanno riscosso l’indennità dei mesi precedenti.
  2. Coloro che hanno ricevuto l’invito a restituire quanto percepito per aver dichiarato, erroneamente, di NON aver superato i 10.000 euro nel 2019, possono ripresentare la domanda? Si ritiene di sì, ma si attende conferma ufficiale. Si evidenzia in proposito che questi avendo subìto la revoca delle precedenti domande, non riceverebbero nulla in automatico. Da qui la necessità di una nuova ripresentazione della domanda con le informazioni corrette.
  3. Coloro che hanno restituito anche parzialmente l’indennità per i precedenti mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, devono ripresentare la domanda? Non devono ripresentare la domanda (si veda FAQ n. 4).
  4. Coloro che percepiscono un compenso forfetario e che quindi percepiranno ugualmente tale compenso nel mese di novembre, nonostante la sospensione delle attività, possono presentare la domanda? No (si veda FAQ n. 18).
  5. Coloro che svolgeranno lezioni online nel mese di novembre, hanno diritto all’indennità? Sì se si rispetta il requisito della riduzione della propria attività nello stesso mese di novembre rispetto a quanto originariamente programmato e previsto nel contratto di collaborazione (si veda FAQ n. 19).

Si rammenta infine che l’indennità non costituisce reddito per il percipiente e quindi non rientra neppure nel plafond dei 10.000 euro di compenso sportivo o amministrativo-gestionale ex art. 67, co.1, lett.m) del TUIR.

E ciò anche se a fronte di tale indennità Sport e Salute fornirà agli interessati nel corso del prossimo anno la relativa Certificazione Unica (CU).