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La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL c.d. “Ristori-quater” riguardanti la proroga dei termini, in scadenza il 30.11.2020:
– per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

1 Premessa

Nella tarda serata di domenica 29.11.2020 il Governo ha approvato definitivamente il DL c.d. “Ri­stori-quater”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal giorno stesso di tale pubblicazione.

Gli artt. 1 e 3 del DL “Ristori-quater” prorogano i termini, in scadenza il 30.11.2020:

  • per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che han­no il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

2 Proroga del termine di versamento degli acconti

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30.11.2020, è posticipato al 10.12.2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30.4.2021).

Per effetto di tale proroga, il quadro dei suddetti termini di versamento si presenta articolato.

In pratica, è possibile enucleare le seguenti quattro categorie di contribuenti:

  • soggetti ISA;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione estranei agli ISA:
  • con determinati parametri “quantitativi”;
  • oppure svolgenti attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, a prescindere dai parametri “quantitativi”;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione diversi dai precedenti;
  • contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione.

2.1 Soggetti ISA

La prima categoria è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento al 30.4.2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020.

Nel dettaglio, si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

 

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti mi­nimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Il differimento si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

2.1.1 Condizioni per fruire della proroga

La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’an­no 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stes­so periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancioni”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratte­riz­zate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordi­nanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “arancioni”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Pu­glia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria, Lombar­dia e Piemonte (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 20.11.2020, del 24.11.2020 e del 27.11.2020).

Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:

  • esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epi­de­miologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al mede­simo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

 

Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “rosse”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Bolzano (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 20.11.2020, del 24.11.2020 e del 27.11.2020).

2.1.2 Attività interessate dalla sospensione o limitazione a causa dell’emergenza COVID-19

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 1 al DL 149/2020.

 

Codice ATECO Descrizione
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
Codice ATECO Descrizione
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio sen­za operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agen­zie di viaggio NCA
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi NCA
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive NCA
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
Codice ATECO Descrizione
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative NCA
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
52.21.30 Gestione di stazioni per autobus
93.19.92 Attività delle guide alpine
74.30.00 Traduzione e interpretariato
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

 

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

 

Codice ATECO Descrizione
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Codice ATECO Descrizione
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Codice ATECO Descrizione
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

2.2 Imprese e professionisti estranei agli ISA con determinati parametri quanti­tativi o limitazioni nell’attività

Per effetto della novità introdotta dall’art. 1 co. 3 e 4 del DL “Ristori-quater”, beneficiano della proroga al 30.4.2021 anche i soggetti estranei agli ISA che:

  • operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. Regioni “arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’am­­montare dei ricavi o compensi 2019;
  • ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

2.3 Imprese e professionisti diversi dai precedenti

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 10.12.2020.

2.4 contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione

In assenza di specifiche previsioni, per i contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o pro­fes­sione che presentano il modello REDDITI (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall’esercizio di arti e professioni) resta confermata al 30.11.2020 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

2.5 Imposte interessate dalla proroga

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la proroga si applica an­che alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito, purché dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo.

 

Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007
Imposta sostitutiva per il regime forfetario Art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014
Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) Art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011

 

Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e­ste­ro (IVAFE) Art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011
Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di in­ci­ta­men­­­­­to alla violenza Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative Art. 2 del DL 138/2011
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finan­ziari e la Ban­ca d’Italia Art. 1 co. 65 della L. 208/2015
Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei tra­sporti Art. 1 co. 716 – 718 della L. 160/2019
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitaliz­za­zio­ne di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’ener­gia Art. 3 della L. 7/2009

2.6 estensione della proroga al Versamento del secondo acconto dei contributi INPS dei professionisti

I nuovi termini previsti per il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF si estendono anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97.

3 Proroga del termine di presentazione dei modelli redditi

Ai sensi dell’art. 3 del DL “Ristori-quater”, il termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020, in scadenza il 30.11.2020, è prorogato al 10.12.2020.

Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla presentazione dei modelli 770/2020, a seguito della proroga disposta con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”).

3.1 ambito di applicazione

Il suddetto differimento al 10.12.2020 riguarda tutti i contribuenti tenuti a presentare i modelli RED­DITI e IRAP 2020 entro il 30.11.2020, indipendentemente dal fatto che essi:

  • applichino o meno gli ISA;
  • siano o meno titolari di partita IVA;
  • svolgano le previste attività economiche;
  • abbiano subito rilevanti diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi;
  • siano residenti in determinate zone del territorio nazionale.

3.2 Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

Per effetto della proroga al 10.12.2020, sono conseguentemente differite anche le sca­den­ze re­lative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP.

 

Sono quindi “posticipati” al 10.12.2020, ad esempio, anche i termini per:

  • la trasmissione telematica delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al periodo d’im­posta 2019 (modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020);
  • la trasmissione telematica delle dichiarazioni “integrative” relative al periodo d’imposta 2018 (mo­del­li REDDITI 2019 e IRAP 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di pre­sen­ta­zione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’im­po­sta successivo (es. rav­ve­dimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l’infedele dichiarazione, compensazione “ordinaria” del credito);
  • l’esercizio (o la revoca), nell’ambito del modello REDDITI 2020, dell’op­zio­ne per i regimi fiscali spe­ciali (consolidato fiscale nazionale e mon­diale, trasparenza fiscale e Tonnage tax);
  • l’esercizio (o la revoca), nell’ambito del modello IRAP 2020, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, dell’opzione per la determinazione del valore del­la produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali;
  • la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di deter­minazione dell’imposta o dei re­gi­mi contabili attraverso la presenta­zione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2020, per i sog­getti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 (relativa al 2019);
  • la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. “remissione in bonis”), ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44;
  • la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
  • le annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (si veda il DM 2.5.89).

Adempimenti da effettuare entro 3 mesi dal termine di presenta­zione della dichiara­zio­ne dei redditi

La proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi comporta inoltre il differimento al 10.3.2021 dei seguenti adem­pimenti, che devono essere effettuati entro 3 mesi dal termine di presenta­zione della dichiara­zio­ne dei redditi:

  • redazione e sottoscrizione dell’inventario;
  • stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, ai sensi del­l’art. 7 co. 4-ter e 4-quater del DL 10.6.94 n. 357, conv. L. 8.8.94 n. 489; la tenuta con sistemi elet­tro­ni­ci, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in di­fet­to di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di ac­cesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stam­pati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;
  • conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, ai sensi del DM 17.6.2014 (si vedano le ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 e 29.1.2018 n. 9).

3.3 presentazione della dichiarazioni “tardive”

Per effetto della proroga, slitta al 10.3.2021 anche il termine per presentare i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 “tardivi”, cioè entro 90 giorni dal previsto termine di presentazione.

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