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La presente Circolare analizza le novità dal DM 29.1.2021 riguardanti:
– il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
– l’introduzione, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, dell’invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

PREMESSA

Con il DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

In particolare, sono stati previsti:

  • nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Si­stema Tessera Sanitaria;
  • nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria;

Le disposizioni del suddetto DM 19.10.2020 sono state modificate dal DM 29.1.2021, pubblicato sulla G.U. 6.2.2021 n. 31.

Le principali novità riguardano:

  • il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • l’introduzione, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, dell’invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Viene inoltre espressamente previsto che per determinare la scadenza della trasmissione dei dati si fa riferimento alla data di pagamento delle spese.

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO

Obbligo di pagamenti tracciabili dall’1.1.2020

Per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Spese escluse dall’obbligo di tracciabilità

Ai sensi dell’art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

Secondo quanto stabilito dal DM 19.10.2020, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dall’1.1.2020 in relazione alle quali sia previsto l’obbligo di trac­ciabilità, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere anche le informazioni rela­tive alle modalità di pagamento.

Tale informazione relativa alle modalità di pagamento non è invece necessaria in relazione alle ca­sistiche di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui al suddetto art. 1 co. 680 della L. 160/2019.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie, pertanto, i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria continuano a riguardare tutte le spese sostenute, specificando però la modalità con la quale è avvenuto il relativo pagamento (salvo che si tratti delle tipologie di spese escluse dall’ob­bligo di tracciabilità).

Sarà poi il Sistema Tessera Sanitaria che, tramite sistemi informatici:

  • verificherà la modalità di pagamento;
  • escluderà dall’invio all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei red­diti precompilate, le spese sostenute che non hanno rispettato l’obbligo di tracciabilità del pa­gamento.

ULTERIORI NUOVE INFORMAZIONI DA INVIARE AL SISTEMA TESSA SANITARIO

Per le spese sostenute a partire dall’1.1.2021, il DM 19.10.2020 stabilisce che l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamen­to, anche:

  • il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di do­cu­men­to;
  • l’aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;
  • l’esercizio, da parte del cittadino, dell’opposizione alla messa a disposizione dei dati all’Agen­zia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non vie­ne trasmesso il codice fiscale dell’assistito).

TERMINI DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIO

Il termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione delle dichia­ra­zioni dei redditi precompilate, viene modificato a decorrere dalle spese sostenute dal 2021.

Spese sostenute nel 2021

La versione originaria dell’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 prevedeva, per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, il passaggio dalla scadenza annuale ad una periodicità mensile, “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”. Il primo invio mensile sarebbe quindi scaduto il 28.2.2021.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29.1.2021:

  • la decorrenza della periodicità mensile viene differita di un anno;
  • in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, viene introdotta una periodicità semestrale.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, la trasmissione deve avvenire entro:

  • il 31.7.2021, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2021;
  • il 31.1.2022, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2021.

Spese sostenute dall’1.1.2022

Secondo quanto stabilito dal DM 29.1.2021, la periodicità mensile si applicherà “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022” e l’invio dovrà avvenire “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”.

Rilevanza del momento del pagamento

Il DM 29.1.2021 interviene anche a risolvere i dubbi che possono determinarsi dal fatto che sia le precedenti disposizioni del DM 19.10.2020, sia le nuove disposizioni applicabili dal 2022:

  • da una parte, fanno riferimento alle “spese sostenute”;
  • dall’altra, individuano la scadenza mensile di invio “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”.

Con il nuovo co. 2-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021, viene infatti stabilito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.

Viene quindi ribadito che l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica “di cassa”, coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19.10.2020, le quali:

  • da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
  • dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Esempi

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:

  • con fattura emessa entro il 31.12.2020 e pagata a gennaio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 31.7.2021;
  • con fattura emessa entro il 30.6.2021 e pagata a luglio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2022;
  • con fattura emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 28.2.2022;
  • con fattura emessa a maggio 2022 e pagata a luglio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 31.8.2022;
  • con fattura emessa a settembre 2022 e pagata a ottobre 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 30.11.2022.