La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2021, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2021.
Regime forfetario per gli autonomi
L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Condizioni d’accesso o di permanenza nel regime
Dal 2020, l’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell’anno precedente:
- hanno percepito ricavi e compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a 65.000,00 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Inoltre, il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:
- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR), oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Principali caratteristiche del regime
L’utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.
Al ricorrere di talune condizioni, detta aliquota può essere ridotta al 5% in favore dei soggetti che iniziano una nuova attività.
Il regime contempla, altresì, l’esclusione da IVA, IRAP e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’esonero dalle ritenute fiscali (da subire sulle somme percepite e da operare su quelle corrisposte, con la sola eccezione delle ritenute sulle somme erogate a titolo di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati) e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.
Con riferimento all’agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, il suo utilizzo necessita la presentazione di un’apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
Agevolazione contributiva
L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:
- ai soli imprenditori individuali (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex 335/95, oppure alle Casse professionali private);
- che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.
Contenuto dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.
La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).
Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della
L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.
In forza di tale norma, il pagamento di un importo, in base alla prevista riduzione, pari al contributo calcolato (con le aliquote ordinarie previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito (per il 2021, pari a 15.953,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Decadenza dell’agevolazione
Considerato che il presupposto per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).
Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
Effetti della decadenza
La cessazione dell’agevolazione determina:
- ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.
Comunicazione di rinuncia all’agevolazione
Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle già definite dell’INPS per la precedente domanda di agevolazione.
Si ipotizzi un soggetto che abbia applicato il regime forfetario con l’agevolazione contributiva per il 2020 e fuoriesca da detto regime nel 2021.
Sulla base delle indicazioni dell’Istituto, se la rinuncia all’agevolazione contributiva è fatta pervenire entro il 28.2.2021, la disciplina previdenziale ordinaria sarà applicata dall’1.1.2021.
Laddove, invece, la rinuncia sia trasmessa oltre la predetta data, la disciplina previdenziale ordinaria sarà ripristinata solo dall’1.1.2022; ciò significa che, per il 2021, può continuare ad essere applicata la riduzione contributiva del 35%, pur non trovando più applicazione il regime agevolato ai fini reddituali.
Esclusione di ulteriori riduzioni contributive
Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:
- coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva di 3 punti percentuali;
- soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Presentazione della domanda
L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le circ. 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35.
Attività in corso
I soggetti “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31.12.2020, che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di:
- compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente;
- presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2021; il termine del 28 febbraio va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non è applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.
Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2020, la stessa si applicherà automaticamente anche nel 2021, ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (circ. INPS 9.2.2021 n. 17).
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Nuova attività
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2021, aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare:
- la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
- con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Versamento dei contributi agevolati
Il versamento dei contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata è effettuato:
- per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d’anno alle consuete scadenze trimestrali;
- per l’eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).