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Fino al 1° luglio 2021 – data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 2 della direttiva n. 2017/2455/UE, che contengono la nuova disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi – sarà possibile beneficiare di un’apposita agevolazione, il cui ambito applicativo è definito dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 100615/2021.


Soggetti autorizzati

I soggetti che introducono nel territorio italiano merci non unionali, relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a privati consumatori, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito dell’ottenimento di un’autorizzazione se le operazioni di importazione discendono da vendite a distanza mediante l’utilizzo di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale Internet o mezzi analoghi.
Per le spedizioni di valore trascurabile è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione se il valore delle merci presentate all’importazione, escluse le spese di trasporto e di assicurazione, non è superiore a 22 euro.
Ai fini dei dazi, invece, l’esenzione opera fino a 150 euro, fermo restando che sono esclusi dalle franchigie i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta e i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Elenco “e-commerce P4I”

I soggetti autorizzati sono iscritti nell’elenco, istituito presso la Direzione Dogane, denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato e con l’indicazione della franchigia di riferimento (22 o 150 euro).
Nelle sezioni, riferite ai “corrieri espresso” e agli “altri operatori economici”, sono iscritti anche gli operatori già autorizzati ad utilizzare le modalità dichiarative semplificate per le spedizioni di valore trascurabile destinate a privati consumatori, discendenti da vendite a distanza di beni importati mediante l’utilizzo di un’interfaccia elettronica.

Semplificazioni

I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, nel campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00, anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.
La semplificazione è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana.

Requisiti per l’autorizzazione

L’autorizzazione per l’iscrizione alla sezione “Altri operatori economici” dell’elenco è subordinata alla dimostrazione, da parte del richiedente, della sussistenza di specifici requisiti:
– 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 7 aprile 2021; nessun numero di operazioni minime mensili per le autorizzazioni efficaci dal 1° maggio 2021;
– possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato”, nonché per “destinatario autorizzato transito”;
– utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
– tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
– possibilità, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
– adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
– predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro è, inoltre, richiesta:
– la titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di costituzione di garanzia globale;
– dal 10 maggio al 14 giugno 2021, la disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo tracciato H7, di cui all’allegato B del regolamento delegato n. 2015/2446/UE, per tutte le dichiarazioni di valore da 22 a 150 euro.

Adempimenti in capo ai soggetti autorizzati

A pena di decadenza, i soggetti autorizzati ad avvalersi della semplificazione devono:
– garantire la corretta compilazione della dichiarazione doganale a dati ridotti, secondo le modalità descritte in apposito disciplinare di servizio redatto dall’Ufficio;
– per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornire il dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate;
– per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornire un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che i diritti dovuti siano stati indicati in modo corretto e che la merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
– consentire all’Agenzia di interoperare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato (ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione).

Procedura di rilascio dell’autorizzazione

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’iscrizione all’elenco nella sezione di interesse, occorre presentare istanza entro il 22 aprile 2021 presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’elenco.

Monitoraggi periodici

A seguito del rilascio dell’autorizzazione e al fine del suo mantenimento, sono effettuati monitoraggi periodici, con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.