La presente Circolare riepiloga l’applicazione, in relazione al periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti cui sono applicabili gli ISA;
– la presentazione, unitamente al modello REDDITI 2021, dei modelli ISA per la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità fiscale;
– l’acquisizione di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente;
– il regime premiale previsto in relazione ai maggiori livelli di affidabilità fiscale conseguiti;
– l’utilizzo del livello di affidabilità fiscale ai fini dei controlli;
– le sanzioni previste in caso di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati.
Premessa
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Applicazione degli ISA
L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:
- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico software.
Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.
Modelli ISA
Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d’imposta una causa di esclusione.
Soggetti esclusi dagli ISA
La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, operanti per il periodo d’imposta 2020. Rispetto all’anno scorso, l’emergenza Coronavirus ha determinato l’introduzione di ulteriori cause di esclusione.
Esclusioni | Codice da riportare nei modelli REDDITI | Compilazione del modello ISA |
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta | 1 | No |
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta | 2 | No |
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569,00 euro | 3 | No |
Periodo di non normale svolgimento dell’attività | 4 | No |
Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) con altre tipologie di criteri forfetari |
5 | No |
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata | 6 | No |
Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività”) | 7 | Sì |
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 80 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 8 | No |
Esclusioni | Codice da riportare nei modelli REDDITI | Compilazione del modello ISA |
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 9 | No |
Imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 10 | No |
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi | 11 | No |
Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U |
12 | No |
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U – Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi | 13 | No |
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA | 14 | Sì |
Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente | 15 | Sì |
Contribuenti che hanno aperto la partita IVA dall’1.1.2019 | 16 | Sì |
Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA per il 2020 – Parte generale (es. settori della ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo) | 17 | Sì |
Altro | 18 | Sì |
Contenuto del modello
I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:
- i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l’attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e H).
Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all’altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.
Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
Informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate
L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.
Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.
Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate, se non corrette, e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.
Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati
Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) reperiscono il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal contribuente assistito.
Software applicativo degli isa
Il software per l’applicazione degli ISA è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e segnala il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10).
Detto programma consente anche di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti.
Indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali
Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tali componenti:
- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.
La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2021), i termini di versamento scadono quindi:
- il 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,4%.
Profili sanzionatori
Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.
Regime premiale
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 26.4.2021 n. 103206).
Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019,
§ 4 e 16/2020, § 8.1).
Beneficio | Livello minimo di affidabilità richiesto |
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
· 50.000,00 euro annui, relativamente all’IVA; · 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. |
8 (per il 2020) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020) |
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui. | 8 (per il 2020) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020) |
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo. | 9 (per il 2020) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020) |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. | 8,5 (per il 2020) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020) |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo. | 8 |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. | 9 (per il 2020) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020) |
I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2020 o alla media dei giudizi relativi al 2019 e al 2020, sono spendibili per i crediti maturati nell’anno 2021 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2022) e nei primi tre trimestri del 2022 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.
Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia |
Tipologia credito | Periodo di maturazione del credito |
Importo massimo |
Compensazione | IVA annuale | 2021 | 50.000,00 euro |
IVA infrannuale | Primi 3 trimestri 2022 | ||
IRPEF/IRES/IRAP | 2020 | 20.000,00 euro | |
Rimborsi | IVA annuale | 2021 | 50.000,00 euro |
IVA infrannuale | Primi 3 trimestri 2022 |
I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.
Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento
Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
L’art. 148 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha previsto che, per la definizione delle strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto:
- per il periodo d’imposta 2018, anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il periodo 2019;
per il periodo d’imposta 2020, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.