- fino al 30.06.2021 coloro che realizzano vendite a distanza di beni possono applicare l’Iva relativa al proprio Paese (cioè del Paese in cui sono stabiliti) solo se l’ammontare di queste operazioni non supera determinate soglie che variano da 35.000 a 100.0000 euro (al superamento di queste soglie è obbligatorio identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, con il conseguente onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni sono realizzate);
- dal prossimo 1.07.2021, la soglia sarà complessivamente pari a 10.000 euro; in tal caso il fornitore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss/Ioss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.
Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html.
Come calcolare la soglia di 10.000 euro?
La citata soglia di € 10.000 è calcolata sommando per ciascun anno il valore “totale” delle vendite a distanza intracomunitarie di beni realizzate in ogni singolo paese (c.d. commercio elettronico indiretto), al netto dell’Iva nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.
Ne consegue che, dal 1.07.2021:
- se la soglia di € 10.000 non risulta superata, l’Iva è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione*;
- se la soglia di € 10.000 nell’anno precedente è stata superata, l’ Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all’apertura di partita Iva nel Paese di destino ovvero optare per l’OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi Iva presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l’onere di aprire una posizione Iva in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);
- se la soglia di € 10.000 è superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad Iva a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l’OSS.
* è fatta salva la facoltà di decidere di non applicare la soglia di €. 10.000 optando da subito per l’applicazione dell’Iva nel paese UE di destinazione, vincolandosi per almeno 2 anni.
Sul punto risulta necessario un chiarimento ministeriale in considerazione del fatto che entrando la norma in vigore in corso d’anno (1.07.2021) dovrà essere chiarito se vale sempre il superamento dei € 10.000 dell’anno precedente ed eventualmente come vada considerato il superamento in corso d’anno dei citati € 10.000.
La domanda per l’iscrizione al regime Oss/Ioss potrà essere presentata direttamente online, tramite il sito dell’agenzia delle Entrate, accedendo alla procedura prevista per la scelta del regime speciale.
Una volta esercitata l’opzione per il regime OSS, lo stesso va applicato per tutte le vendite a distanza nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro.
Gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime OSS o IOSS.
A decorrere dal 1.04.2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”). L’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In tale dichiarazione OSS l’Iva va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota Iva. Le modalità operative di applicazione dell’OSS è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, se comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 22 giugno 2021, un soggetto passivo potrà avvalersi dello sportello unico per le prestazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
N.B.: in generale un soggetto passivo IVA che intenda avvalersi dell’OSS dal prossimo 1° luglio dovrebbe registrarsi entro il 30 giugno 2021.
Esempio 1: Impresa stabilita in Italia inizia ad operare con l’estero solo da luglio 2021.
Da tale mese effettua vendite a distanza (es: cessione di scarpe) per un ammontare totale di €. 7.000 a privati in Olanda.
In tal caso, potrà assolvere l’IVA in Italia in quanto il valore totale di dette operazioni non supera, nell’anno in corso e in quello precedente, la soglia di €. 10.000 (al netto dell’IVA).
Nel mese di agosto 2021 effettua cessioni di scarpe a privati francesi per €. 4.000. Avendo superato la soglia complessiva annua di €. 10.000 è tenuta ad assolvere l’IVA in Francia.
Onde evitare di aprire una P.Iva in Francia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta) decide di avvalersi dell’OSS (regime Ue) in Italia (in quanto Stato membro di stabilimento, ex art. 74-sexies del DPR 633/72, come mod. dal DLgs. 83/2021); la ditta:
– si registra nel sito dedicato dell’Agenzia entrate (obbligatorio in quanto non era precedentemente iscritta al MOSS)
– procede a versare l’Iva del 20% applicabile in Francia che versa all’erario italiano (che la “girerà all’erario francese)
– comincia a presentare la dichiarazione Iva MOSS trimestrale.
Qualora il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni di servizi/cessioni rientranti nel regime prima della registrazione all’OSS può comunque avvalersi del particolare regime dalla data della prima prestazione/cessione comunicando al paese UE di identificazione, entro il 10° giorno del mese successivo all’operazione, di aver avviato attività rientranti nel regime. Qualora detto termine non venisse rispettato, il soggetto passivo non potrebbe avvalersi dell’OSS e dovrebbe identificarsi finiva nel paese UE di “consumo”.
Esempio 2: Nell’Esempio 1 precedente, l’impresa:
che ha iniziato a effettuare vendite a distanza intra-Ue “sopra soglia” dal mese di agosto 2021ha tempo fino al 10 settembre per registrarsi all’OSS con decorrenza fin dalla prima operazione di agosto rientrante nel regime. Che ha fatto “splafonare il limite di €. 10.000.
Successivamente, l’operatore domestico potrà scegliere se mantenere attiva la partita Iva in altro Stato membro, ovvero procedere con la chiusura della stessa, ovvero lasciarne aperte alcune e chiuderne altre.
Per le operazioni realizzate nel regime speciale OSS, le dichiarazioni sono trimestrali (e non mensili) e riguardano unicamente le operazioni di cessione realizzate tramite l’Oss.
IOSS (Import One Stop Shop) -> beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a € 150
A decorrere sempre dal 1.07.2021, vi è inoltre la rimozione dell’attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari ad € 22). Contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a € 150, l’assolvimento dell’Iva all’importazione viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).
Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all’Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l’imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l’aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).
-> vai al precedente articolo sull’IOSS
La documentazione relativa alle operazioni effettuate in adesione al regime MOSS, OSS e IOSS deve essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dalla fine dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui o meno ad avvalersi del regime.
Il soggetto passivo mette a disposizione delle autorità fiscali detta documentazione su richiesta dell’Amministrazione.
La documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo.
Lo Stato membro darà informazioni su come farlo in concreto al momento della richiesta della documentazione. È opportuno tenere presente che nel caso in cui la documentazione non venga messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è considerato un’inosservanza persistente delle norme relative al regime, comportante l’esclusione dal regime stesso.