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La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.6.2021 n. 99, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi;
– l’ulteriore sospensione delle attività esecutive e cautelari;
– l’estensione dei crediti d’imposta legati ai pagamenti elettronici;
– il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”;
– la proroga dei trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– la sospensione del programma “cashback”


Premessa

Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epi­demiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 99/2021 è entrato in vigore il 30.6.2021, stesso giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 99/2021.

Il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi – proroga dei termini di versamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 de­vono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021.

Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.

Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica solu­zio­ne, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Avvisi di addebito inps

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Accertamenti esecutivi

Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo sca­dono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fi­scalità locale.

Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

Rate da dilazione dei ruoli

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.

Rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi ver­sa­menti”

Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:

  • entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fer­mi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il cre­ditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della moro­sità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 99/2021, tale procedura è sospesa sino al 31.8.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

Compensazione volontaria con crediti d’imposta

Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.

Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e, grazie al DL 99/2021, sino al 31.8.2021.

Crediti d’imposta legati ai pagamenti elettronici

L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.

Credito d’imposta sulle commissioni adebbitate

Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):

  • per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022;
  • nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.

Credito d’imposta per l’acquisto di pos

Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
  • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
  • 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Nuova sabatini

L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.

Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle do­mande di accesso ai contributi.

Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Abrogazione del contributo a fondo perduto per i sog­getti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro

Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o com­pensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

Trattamenti di integrazione salariale

L’art. 4 del DL 99/2021 consente alle aziende – in specifici casi – di poter beneficiare di trat­tamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) in modalità agevolata.

In particolare, l’art. 4 co. 2 del DL 99/2021 riconosce ai datori di lavoro del settore tessile che, a decorrere dall’1.7.2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021.

Sono destinatarie della misura in esame le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbi­glia­mento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.

Per il trattamento di CIGO in questione non occorre versare alcun contributo addizionale.

Invece, l’art. 4 co. 8 del DL 99/2021 prevede un ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni

straordinaria (CIGS) riconosciuto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trat­tamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015.

In particolare, il trattamento di CIGS in questione – previsto introducendo il nuovo art. 40-bis del DL 73/2021 – viene riconosciuto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata e all’obbligo di versamento della contribuzione addizionale previsti dal DLgs. 148/2015.

Divieto di licenziamento

L’art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige:

  • sino al 31.10.2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (co. 2 e 4);
  • per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40-bis 1 del DL 73/2021 (co. 8).

Rimangono invariate le eccezioni al divieto in questione, già previste dal legislatore.

Sospensione del programma “cashback

L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il secondo semestre 2021.

Sono, inoltre, ridotte le risorse finanziarie riconosciute per l’erogazione dei rimborsi. Qualora le ri­sor­se stanziate non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante all’aderente al programma, il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Sospensione del “cashback” per il secondo semestre 2021

Per il periodo 1.7.2021 – 31.12.2021, è sospeso il programma di attribuzione di specifici rimborsi in denaro in relazione agli acquisti effettuati da privati consumatori mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, istituito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 288 – 290 della L. 27.12.2019 n. 160) e ulteriormente disciplinato dal DM 24.11.2020 n. 156.

Sospensione del “super cashback” per il secondo semestre 2021

Anche il rimborso speciale pari a 1.500,00 euro, previsto per i soggetti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “super cashback”) è sospeso per il semestre 1.7.2021 – 31.12.2021.

I predetti rimborsi speciali sono, dunque, erogati:

  • entro il 30.11.2021, con riferimento al primo semestre 2021;
  • entro il 30.11.2022, con riferimento al primo semestre 2022.

Reclamo per inesatta contabilizzazione

L’art. 1 co. 3 del DL 99/2021 prevede la possibilità, per gli aderenti al programma “cashback” e “super cashback”, di presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso nella app “IO” o negli ulteriori sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati.

Il reclamo è possibile:

  • a partire dal 15.7.2021 e sino al 29.8.2021, con riferimento al primo semestre 2021;
  • a partire dal 15.7.2022 e sino al 29.8.2022, con riferimento al primo semestre 2022.

I reclami presentati dagli aderenti sono valutati da CONSAP, sulla base del quadro normativo e re­golamentare che disciplina il programma, entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.