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La presente Circolare analizza le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) nella L. 23.7.2021 n. 106, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– le novità in materia di lavoro a termine;
– le novità in materia di divieto di licenziamento;
– il differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti;
– la decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo;
– le altre novità in materia di previdenza e sicurezza nel settore dello spettacolo;
– le novità in materia di ammortizzatori sociali.

PREMESSA

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis” sono state fatte “confluire” anche le disposizioni del successivo DL 30.6.2021 n. 99, analizzate in una precedente circolare.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in se­de di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”.

Le novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione sono invece state analizzate in precedenti circolari.

NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO A TERMINE

L’art. 41-bis del DL 73/2021 convertito modifica all’art. 19 del DLgs. 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato aggiungendo, alle due causali già previste alle lett. a) e b) del co. 1 (ossia: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’at­tività ordinaria), una nuova ipotesi, valevole fino al 30.9.2022, secondo cui possono essere sti­pulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, per spe­cifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

NOVITA’ IN MATERIA DI DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Oltre ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio vengono aggiunti quelli del settore creativo, culturale e dello spettacolo tra i beneficiari dell’esonero contributivo di cui al co. 1 dell’art. 43 del DL 73/2021, per i quali il divieto di licenziamento per motivi economici (di cui all’art. 8 co. 9 – 11 del DL 41/2021, conv. L. 69/2021) si applica fino al 31.12.2021 ai sensi del successivo co. 2. In caso di violazione del divieto:

  • l’esonero contributivo concesso è revocato con efficacia retroattiva;
  • non si può presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 8 co. 1 – 2 del
    DL 41/2021, conv. L. 69/2021.

Differimento dei termini per la verifica contributiva dei la­voratori autonomi e dei professionisti

L’art. 47-bis del DL 73/2021 convertito dispone che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dall’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in favore dei lavo­ratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, la regolarità contributiva di tali lavo­ratori venga verificata d’ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dall’1.11.2021.

A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC

L’art. 57-bis del DL 73/2021 convertito estende la possibilità di accertare mediante dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi a oggetto l’erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni ex art. 264 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, conv.
L. 77/2020, al periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so­ste­gno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Com­mis­sione europea 19.3.2020 C (2020)1863 final.

DECONTRIBUZIONE PER IL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

Con le modifiche apportate in sede di conversione all’art. 43 del DL 73/2021, viene esteso anche al settore creativo, culturale e dello spettacolo l’esonero relativo alle quote di contribuzione previ­den­ziale a carico dei datori di lavoro privati operanti per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

NOVITA’ IN MATERIA DI PREVIDENZA E SICUREZZA NEL SETTORE DEL­LO SPETTACOLO

In sede di conversione è stato modificato l’art. 66 del DL 73/2021, con la sostituzione dei co. 4 e 5 e l’introduzione dei co. 5-bis e 5-ter.

In dettaglio, al co. 4, si prevede che, con decorrenza dall’1.1.2022, l’assicurazione INAIL venga estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Al co. 5, si prevede che, a decorrere dal 25.7.2021, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con riferimento ai giudizi pendenti al 25.7.2021 aventi ad oggetto le questioni di cui al co. 5, il
co. 5-ter dispone che essi sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Con il co. 5-bis, sono fatti salvi i versamenti dei premi e le prestazioni erogate anteriormente al 25.7.2021.

Infine, modificando il co. 16 dell’art. 66 del DL 73/2021, viene precisato che l’indennità di disoc­cu­pazione (ALAS) riconosciuta ai lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Disposizioni in materia di lavoro portuale

L’art. 40-quater del DL 73/2021 convertito stabilisce che, fino al 31.12.2021, ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trat­ta­men­to straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020 (e già dipendenti da imprese autoriz­zate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall’Auto­rità di sistema portuale), viene riconosciuta, a domanda e in alternativa alla NASPI, un’indennità di im­por­to pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordi­naria.

Con il co. 6-bis dell’art. 73 del DL 73/2021 convertito è stata introdotta una norma di inter­pre­ta­zione autentica, precisando che la locuzione “per ogni lavoratore” contenuta all’art. 199 co. 1
lett. b) primo periodo del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, deve interpretarsi nel senso che, ai fini della determi­nazione del contributo al soggetto fornitore di lavoro portuale previsto da tale norma, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato (compresi i con­tratti a termine, a tempo parziale o stagionale e i contratti di somministrazione).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO 

Mediante il co. 1-bis dell’art. 40 del DL 73/2021 convertito, è stato previsto il differimento al 31.7.2021 dei termini di decadenza di 12 mesi, scaduti nel periodo tra l’1.2.2020 e il 30.4.2021, per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative:

  • delle misure di indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un con­tratto di solidarietà;
  • erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

TRATTAMENTI INTEGRATIVI ARRETRATI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

Per effetto dell’art. 40-ter del DL 73/2021 convertito, l’art. 5 co. 1 lett. a) del DM 7.4.2016 n. 95269 si applica anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, con riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i me­si dall’1.3.2020 al 31.12.2020.

Le disposizioni attuative saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI MOBILITA’ IN DEROGA

I co. 2-bis e 2-ter dell’art. 38 del DL 73/2021 convertito prevedono uno stanziamento di 500.000,00 euro per l’anno 2021, al fine di non applicare ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa beneficiari del trattamento di mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del DL 50/2017, per il periodo dall’1.2.2021 al 31.12.2021, le riduzioni degli importi del medesimo trattamento di mobilità in de­ro­ga nei casi di terza e quarta proroga.