La presente Circolare esamina la disciplina relativa al credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019, di cui all’art. 36-bis del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262278.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del credito d’imposta;
– le spese ammissibili al credito d’imposta, che devono essere comunicate in via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 14.10.2021 al 15.11.2021;
– la determinazione del credito d’imposta spettante;
– l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante.
PREMESSA
L’art. 36-bis del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262278 sono stati:
- definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta;
- approvati il modello e le relative istruzioni per la comunicazione delle spese ammissibili.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione spetta alle imprese che:
- svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo;
- abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.
Il credito d’imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta spetta per le spese:
- sostenute nell’anno 2020;
- per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto in misura pari al 90% delle suddette spese sostenute nel 2020.
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa (pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021), infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
Limiti comunitari
Per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare del credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 14.10.2021 al 15.11.2021; ai fini dell’accesso all’agevolazione, non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicati:
- l’ammontare complessivo delle spese agevolabili sostenute nel 2020;
- il credito d’imposta “teorico” pari al 90% delle suddette spese.
Aiuti di Stato
Nella comunicazione deve essere compilata anche la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, avente ad oggetto:
- il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato;
- nonché, per gli aiuti diversi dal credito in esame per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.
In particolare, nella comunicazione devono essere compilati:
- il quadro A, nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea;
- il quadro B, per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Qualora con il credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo risultassero superati i limiti di cui alla predetta Sezione 3.1, nella comunicazione va indicato l’importo del credito rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.
Presentazione di comunicazioni di variazione
Nel suddetto periodo dal 14.10.2021 al 15.11.2021 è possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito d’imposta “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale percentuale sarà resa nota con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25.11.2021.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è utilizzabile dai beneficiari:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne definisce l’ammontare effettivamente fruibile;
- in esito alle verifiche antimafia e alla relativa autorizzazione, in relazione alle comunicazioni delle spese ammissibili per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000,00 euro.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inapplicabilità dei limiti annui alla compensazione dei crediti
All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame non si applicano i limiti annui di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.