La presente Circolare esamina la disciplina relativa al credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino per il settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’art. 48-bis del DL 19.5.2020 n. 34 conv. L. 17.7.2020 n. 77, sulla base dei provvedimenti attuativi che sono stati emanati.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– la determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per accedere al credito d’imposta;
– la determinazione del credito d’imposta fruibile;
– l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, che potrà comunque avvenire solo dopo l’autorizzazione comunitaria della misura di aiuto.
Premessa
Il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293378 ha definito i termini per la presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, ai sensi dell’art. 48-bis del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), previsto per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A ben vedere, tali termini avrebbero dovuto essere definiti soltanto dopo l’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, ad oggi però non ancora intervenuta.
Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito d’imposta, che deve essere fruito entro il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi, per i crediti d’imposta maturati nel 2020, entro il 31.12.2021), si è reso necessario anticipare l’adozione del citato provvedimento.
In ogni caso, la fruizione del beneficio sarà consentita solo in seguito alla suddetta autorizzazione comunitaria.
Disposizioni attuative già emanate
Ulteriori disposizioni attuative della misura sono state emanate:
- con il DM 27.7.2021, che ne ha individuato i beneficiari;
- con il provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282, che ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.
Ambito applicativo dell’agevolazione
In base all’art. 48-bis del DL 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d’imposta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (come individuati dal citato DM 27.7.2021, in base ai codici ATECO di seguito riportati);
- limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.
Attività economiche interessate
Codice ATECO | Descrizione |
13.10.00 | Preparazione e filatura di fibre tessili |
13.20.00 | Tessitura |
13.30.00 | Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari |
13.91.00 | Fabbricazione di tessuti a maglia |
13.92.10 | Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento |
13.92.20 | Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |
13.93.00 | Fabbricazione di tappeti e moquette |
13.94.00 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95.00 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
13.96.10 | Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.99.10 | Fabbricazione di ricami |
13.99.20 | Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
13.99.90 | Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
14.11.00 | Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.12.00 | Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro |
14.13.10 | Confezione in serie di abbigliamento esterno |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.00 | Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 | Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento |
14.19.21 | Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate |
14.19.29 | Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
14.20.00 | Confezione di articoli in pelliccia |
14.31.00 | Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.39.00 | Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15.11.00 | Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.01 | Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
15.12.09 | Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 | Fabbricazione di calzature |
15.20.20 | Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
16.29.11 | Fabbricazione di parti in legno per calzature |
16.29.12 | Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili |
20.42.00 | Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili |
20.59.60 | Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio |
32.12.10 | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi |
32.12.20 | Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
32.13.01 | Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) |
32.13.09 | Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |
32.50.50 | Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
32.99.20 | Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini |
Omogeneità del metodo e dei criteri valutativi delle rimanenze
Ai fini dell’incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Attestazione della consistenza delle rimanenze
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.
Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è:
- riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 150 milioni di euro, per l’anno 2022;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In ogni caso, l’utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Adempimenti per la fruizione del credito d’imposta
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato dal citato provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282.
Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d’imposta:
- rendono noto all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili;
- rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche;
- solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro, dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011.
Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.):
- dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”);
- dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”).
Ricevuta di presa in carico o scarto
A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Presentazione di comunicazioni di variazione
Nei suddetti periodi è possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione e, in ogni caso, solo dopo la citata autorizzazione comunitaria.
Pertanto, l’attribuzione dell’incentivo avverrà proporzionalmente alle risorse disponibili e non secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (c.d. “click day”).
Quindi, per poter beneficiare del credito d’imposta, è sufficiente che il relativo invio avvenga entro il termine ultimo (22.11.2021, per il 2020, e 10.6.2022, per il 2021).