La presente Circolare analizza gli effetti dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), stabilita dal DM 26.10.2021 n. 561 a decorrere dal 23.11.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti le procedure di iscrizione al RUNTS in relazione:
– alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (ODV);
– alle ONLUS;
– agli enti con la qualifica di impresa sociale e alle società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni;
– agli altri enti, a seconda che siano dotati o meno di personalità giuridica.
Premessa
Tendenzialmente, per far parte del Terzo settore e applicare la relativa disciplina, un ente deve necessariamente iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall’art. 53 del DLgs. 117/2017.
Tale Registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero del Lavoro, con il DM 15.9.2020 n. 106, ha istituito il RUNTS.
Il successivo DM 26.10.2021 n. 561 ha fissato l’operatività dello stesso a decorrere dal 23.11.2021.
Di seguito sono riepilogate le procedure di iscrizione che saranno attivate a partire da tale data.
Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato
Per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) sono previste particolari procedure di iscrizione che si attuano mediante l’automatico trasferimento dei dati dai registri di settore previgenti al RUNTS, senza necessità di presentare apposita domanda.
Dal 23.11.2021 avranno inizio tali procedure di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri di settore al giorno precedente (22.11.2021). Il trasferimento dei dati e dei documenti si dovrà concludere entro il 21.2.2022.
Verifica da parte dell’ufficio
Entro 180 giorni dalla scadenza del suddetto termine (ossia entro il 20.8.2022), ciascun ufficio del RUNTS verificherà i presupposti di iscrizione.
Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda:
- positivamente, l’ufficio disporrà l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente;
- negativamente per la presenza di motivi ostativi all’iscrizione, l’ufficio ne darà comunicazione all’ente, assegnandogli, rispettivamente, 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione nei successivi 60 giorni.
In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l’operatività del silenzio assenso all’iscrizione.
Abrogazione dei registri nazionale, regionali e provinciali
A decorrere dalla data di operatività del RUNTS sono abrogati i registri di settore per ODV e APS (art. 102 co. 1 lett. a) del DLgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22.11.2021.
ONLUS
Per gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS il procedimento di iscrizione al RUNTS richiede la comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021.
Solo successivamente, ciascun ente avrà tempo fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea, in merito all’applicazione della disciplina fiscale riservata agli enti del Terzo settore, per inviare all’ufficio del RUNTS territorialmente competente la domanda di iscrizione indicando la sezione in cui l’ente intende essere inserito.
Le modalità attraverso cui l’Agenzia delle Entrate effettuerà la predetta comunicazione saranno oggetto di successivo provvedimento, allo stato non ancora pubblicato.
Verifica da parte dell’ufficio
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio procederà all’iscrizione, oppure segnalerà eventuali documenti mancanti, motivi ostativi all’iscrizione, oppure proporrà l’iscrizione in una sezione diversa del RUNTS di cui l’ente possieda i requisiti.
Trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura dettata con riferimento ad ODV e APS.
Efficacia residua dell’Anagrafe delle ONLUS
Le procedure di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS cessano alla data del 22.11.2021; successivamente, detta Anagrafe resterà operativa limitatamente ai procedimenti di iscrizione e cancellazione in corso a tale data.
La soppressione definitiva dell’Anagrafe delle ONLUS (unitamente all’intera disciplina delle ONLUS) avverrà dal periodo di imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione europea.
ALTRI ENTI
Per gli enti diversi da ODV, APS e ONLUS, le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS potranno essere presentate dal 24.11.2021 in via telematica.
Fanno eccezione, inoltre, gli enti con qualifica di impresa sociale e le società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni per i quali l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nella corrispondente sezione del RUNTS.
ENTI PRIVI DI PERSONALITà GIURIDICA CHE NON INTENDONO OTTENERLA
Gli enti privi di personalità giuridica e che non intendono ottenerla presentano autonomamente la domanda di iscrizione all’ufficio regionale o provinciale del RUNTS in cui l’ente ha la sede legale, tramite il proprio rappresentante legale.
Verifica da parte dell’ufficio
L’ufficio competente:
- verificherà la sussistenza delle condizioni previste dal DLgs. 117/2017 per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
- in base all’esito del controllo, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, potrà iscrivere l’ente o invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione (assegnando un termine non superiore a 30 giorni);
- ricevuta la documentazione completata o rettificata, oppure l’ulteriore documentazione richiesta, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il riesame da parte dell’ufficio, che si conclude con l’accoglimento o la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
ENTI DOTATI DI PERSONALITà GIURIDICA o CHE INTENDONO ACQUISIRLA
Gli enti dotati di personalità giuridica o che, essendone privi, intendono acquisirla presentano la domanda di iscrizione tramite il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo o il verbale dell’organo competente contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS.
Verifica da parte dell’ufficio
Con l’intervento del notaio, l’ufficio si limita a verificare la regolarità formale della domanda procedendo all’iscrizione, potendo invitare il notaio a completare o rettificare la domanda e la documentazione allegata entro 60 giorni dalla domanda.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Di seguito sono riepilogati i termini di attivazione delle procedure di iscrizione e l’eventuale obbligo di presentazione della domanda agli uffici del RUNTS.
Enti | Attivazione procedure di iscrizione |
Presentazione della domanda |
APS e ODV | Dal 23.11.2021 | No, trasferimento automatico dei dati entro il 21.2.2022 |
ONLUS | Termine non ancora definito | Sì, entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione comunitaria |
Altri enti senza personalità giuridica |
Dal 24.11.2021 | Sì, autonomamente tramite il legale rappresentante |
Altri enti con personalità giuridica | Dal 24.11.2021 | Sì, tramite il notaio |
Imprese sociali | Attiva | No, sufficiente l’iscrizione al Registro delle imprese |
Società di mutuo soccorso di grandi dimensioni |
Attiva | No, sufficiente l’iscrizione al Registro delle imprese |
PROFILI FISCALI
La disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore sarà applicabile, in base all’art. 104
co. 2 del DLgs. 117/2017, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il RUNTS, verrà rilasciata l’autorizzazione della Commissione europea. In sostanza, fatta eccezione per limitate disposizioni già efficaci (es. imposta su successioni e donazioni, imposta di registro, detrazioni fiscali), la parte relativa alle imposte dirette e ai regimi forfetari per ETS, ODV e APS è a tutt’oggi ancora sospesa.
Ne consegue che, fino al periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione comunitaria, continua ad applicarsi l’attuale disciplina dettata dal TUIR per gli enti non lucrativi, siano essi in forma associativa o di fondazione.