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Il censimento non si limiterà a un monitoraggio dei dati sociali e anagrafici di chi esercita in Italia l’attività sulle criptovalute.

Il registro informatizzato OAM degli operatori, persone fisiche e società italiane e straniere partirà 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto Mef che lo istituisce, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la chiusura della fase di consultazione pubblica (qui il link per l’esito).

Dati relativi alle operazioni effettuate – L’Oam (organismo agenti e mediatori) dovrà inviare al Ministero anche i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano:

  • dati identificativi del cliente;
  • dati sintetici per singolo cliente relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore nell’ambito di:
  • servizi sull’utilizzo di valute virtuali;
  • servizi di portafoglio digitale.

La trasmissione dati avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche che saranno stabilite.