La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di definizione delle irregolarità formali contenute nell’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce del provvedimento attuativo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nella sanatoria;
– il versamento delle somme dovute per la definizione, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023;
– la rimozione delle violazioni commesse.#F24 #AGENZIADELLEENTRATE #SANATORIA #VIOLAZIONI
1 Premessa irregolarità formali
L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).
Le modalità di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell’Erario, possono o meno rientrare nella definizione. Tale definizione è formulata in modo identico a quella a suo tempo introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare anche i chiarimenti forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024
Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023 |
Termine per la regolarizzazione |
31.3.2024 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
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