DIRITTO CAMERALE ANNUALE
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La presente Circolare analizza:
– il diritto camerale annuale dovuto per il 2023;
– la maggiorazione del 20% del diritto camerale annuale dovuto per gli anni 2023-2025, deliberata dalle singole Camere di Commercio e approvata con il DM 23.2.2023;
– la maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale dovuto per gli anni 2022-2024, deliberata dalle Camere di Commercio della Regione Sicilia e approvata con il DM 28.2.2023;
– i termini stabiliti per il versamento di tali maggiorazioni.

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1 Diritto camerale annuale per il 2023

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per cia­scuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

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