La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. decreto “bollette”) nella L. 26.5.2023 n. 56.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la definizione delle liti pendenti;
– la possibilità per gli enti territoriali di deliberare l’accesso alla rottamazione dei carichi riscossi in proprio o mediante concessionario locale oppure di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali del valore sino a 1.000,00 euro;
– la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con contributi regionali;
– l’introduzione di un credito d’imposta per le start up innovative dei settori ambiente, energia e sanità;
– l’incremento dei contributi a fondo perduto per l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo;
– la detrazione dell’IVA in caso di payback dei dispositivi medici#DECRETO #BOLLETTE #IVA
1 PREMESSA
Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 ed entrato in vigore il 31.3.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettri-ca e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).
Il DL 30.3.2023 n. 34 è stato convertito nella L. 26.5.2023 n. 56, pubblicata sulla G.U. 29.5.2023 n. 124 ed entrata in vigore il 30.5.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 34/2023.
2 DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Di norma la definizione ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all’1.1.2023 il contribuente:
• ha depositato il ricorso, c’è un abbattimento del 10% delle imposte;
• ha vinto in primo grado, c’è un abbattimento del 60% delle imposte;
• ha vinto in secondo grado, c’è un abbattimento dell’85% delle imposte;
• ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c’è un abbattimento del 95% delle imposte.
Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, ci può essere lo stralcio del 60% (se non c’è sentenza o c’è ma è negativa) o dell’85% (se il contribuente ha vinto).
La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.
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