La presente Circolare riepiloga la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, contenuta negli artt. 6 – 39 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, alla luce delle modifiche apportate con il DLgs. 5.8.2024 n. 108.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono accedere al concordato preventivo;
– i requisiti per accedere al concordato preventivo;
– le cause di esclusione dal concordato preventivo;
– la determinazione del reddito concordato;
– la procedura di accesso al concordato preventivo;
– gli effetti del concordato preventivo;
– il regime sostitutivo opzionale sul maggior reddito concordato;
– la determinazione degli acconti;
– la cessazione del concordato preventivo;
– la decadenza dal concordato preventivo.#DISCIPLINA #CONCORDATOPREVENTIVOBIENNALE #REQUISITI #CAUSEDIESCLUSIONE #DETERMINAZIONE #REDDITOCONCORDATO #PROCEDURADIACCESSO #EFFETTI #REGIMESOSTITUTIVOOPZIONALE #ACCONTI #CESSAZIONE #DECADENZA
IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – premessa:
Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Provvedimenti attuativi e modificativi
Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati pubblicati il DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.
Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state apportate modifiche alla disciplina del concordato per quanto concerne soprattutto le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
Ambito soggettivo
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.
Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.
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