Locazioni brevi e turistiche
Emvas Nessun commento

La presente Circolare esamina la decorrenza, a partire dal 2.11.2024, dei nuovi obblighi in materia di locazioni brevi e turistiche, nonché di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, contenute nell’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145 conv. L. 15.12.2023 n. 191.
In particolare, vengono analizzati:
– l’obbligo di attribuire un Codice Identificativo Nazionale (CIN) agli immobili abitativi destinati alla locazione turistica e breve e alle strutture turistico-ricettive;
– l’obbligo di esposizione del CIN all’esterno dello stabile e di indicarlo in ogni annuncio;
– gli obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve;
– l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.

#OBBLIGHI #LOCAZIONIBREVIETURISTICHE #STRUTTUREALBERGHIERE #CODICEIDENTIFICATIVONAZIONALE #REQUISITI #SICUREZZAIMPIANTI #SEGNALAZIONECERTIFICATADIINIZIOATTIVITA’

LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE – PREMESSA:

Il 3.9.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione:
• della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);
• del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questo comporta che, ai sensi dell’art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal mede-simo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.
Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
• unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
• unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;
• strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste.

La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Dal 2.11.2024 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che deve essere attribuito:
• alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
• alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
ASSEGNAZIONE DEL CIN
In linea generale, il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo (tramite il portale accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
• i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
• per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023, illustrati al successivo § 3.

Download circolare completa 

LEGGI CIRCOLARE N. 48