La presente Circolare esamina il differimento all’1.1.2025 del termine per adeguarsi alle norme sul Codice Identificativo Nazionale (CIN) in materia di locazioni brevi, di locazioni turistiche e di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, disposto dal Ministero del Turismo con l’avviso 22.10.2024, nonché gli effetti sugli altri obblighi contenuti nell’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145 conv. L. 15.12.2023 n. 191.
In particolare, vengono analizzati:
– l’obbligo di attribuire un Codice Identificativo Nazionale (CIN) agli immobili abitativi destinati alla locazione turistica e breve e alle strutture turistico-ricettive;
– l’obbligo di esposizione del CIN all’esterno dello stabile e di indicarlo in ogni annuncio;
– gli obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve;
– l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.#CIN #LOCAZIONEIBREVI #LOCAZIONITURISTICHE #MINISTERODELTURISMO #OBBLIGHI #STRUTTURETURISTICORICETTIVE #IMMOBILIABITATIVI #ANNUNCIO #REQUISITI #SICUREZZA #IMPIANTI
LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE – PREMESSA:
L’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
• unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
• unità immobiliari destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
• strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
I nuovi obblighi riguardano:
• il Codice Identificativo Nazionale (CIN);
• gli obblighi di sicurezza;
• la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
In generale, tali obblighi si applicano dal 2.11.2024, che costituisce il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale 3.9.2024 n. 103 (parte II), dell’avviso del Ministero del Turismo che ha annunciato l’entrata in funzione:
• della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);
• del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Rinvio del termine per dotarsi del CIN
L’avviso del Ministero del Turismo 22.10.2024 ha però differito all’1.1.2025 la data entro la quale adeguarsi alle norme sul Codice Identificativo Nazionale (CIN).
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
Il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere attribuito:
• alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
• alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
ASSEGNAZIONE DEL CIN
In linea generale, il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo (tramite il portale accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
• i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
• per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023, illustrati al successivo 3.
RICODIFICAZIONE
Alcuni enti locali avevano già disciplinato i codici per identificare le locazioni. Per questo, la nuo-va disciplina prevede che, se l’unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo locale (c.d. “CIR”), l’ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) deve procedere:
• all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati, ag-giungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo ai codici preesistenti;
• alla trasmissione dei codici al Ministero del Turismo unitamente ai dati in suo possesso relati-vi alle unità immobiliari.
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