La presente Circolare analizza le novità relative al concordato preventivo biennale (CPB) e al regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022, inserite in sede di conversione in legge del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. “DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), che comprendono anche le disposizioni che erano contenute nel DL 14.11.2024 n. 167 (il quale viene espressamente abrogato, con salvezza dei relativi effetti).
In particolare, vengono esaminati gli aspetti riguardanti:
– la riapertura al 12.12.2024 del termine per aderire al concordato preventivo biennale, che conferma quanto già previsto dal DL 167/2024;
– la possibilità di accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022, collegato all’adesione al concordato preventivo biennale;
– le modifiche alla causa di esclusione/cessazione dal concordato preventivo biennale in caso di variazione della compagine sociale di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
– le modalità di versamento delle imposte sostitutive dovute per l’adesione al regime del ravvedimento, in caso di società e associazioni in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.#CONCORDATOPREVENTIVOBIENNALE #REGIME #RAVVEDIMENTO #RIAPERTURA #ADESIONE #MODIFICHE #CAUSE #ESCLUSIONE #CESSAZIONE #MODALITAì #VERSAMENTO #IMPOSTESOSTITUVE
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – PREMESSA:
In sede di conversione in legge del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. “DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), sono state introdotte diverse novità relative al concordato preventivo biennale (CPB) e al regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022.
Recepimento delle disposizioni del DL 167/2024
Nel DL 19.10.2024 n. 155 convertito sono confluite anche le disposizioni che erano contenute nel DL 14.11.2024 n. 167, in particolare quelle che avevano introdotto la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.
Il DL 14.11.2024 n. 167 viene quindi espressamente abrogato dalla legge di conversione del DL 155/2024.
Tale abrogazione non ha effetti sostanziali, tenuto conto che le disposizioni relative alla riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo sono ora contenute nel nuovo art. 7-bis del DL 155/2024 convertito e che, per espressa previsione normativa, rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del DL 167/2024.
Riapertura dei termini per aderire al Concordato preventivo Biennale
La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale, fissata al 12.12.2024, non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della riapertura del termine solo i soggetti che applicano gli ISA.
Esclusione dei soggetti in regime forfetario
Per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avrebbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).
Esclusione della revoca dal concordato preventivo biennale
La proroga non riguarda coloro che, avendo tempestivamente aderito, vorrebbero revocare la scelta fatta in precedenza.
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