La presente Circolare esamina le principali novità della L. 13.12.2024 n. 203, con la quale sono state emanate numerose disposizioni in materia fiscale, di lavoro e previdenza (c.d. “Collegato Lavoro”).
In particolare, vengono analizzati:
– la possibilità di stipulare contratti misti di lavoro dipendente e di lavoro autonomo professionale per i contribuenti in regime forfettario;
– la dichiarazione delle spese di mediazione in caso di cessione di immobili;
– la sospensione degli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne;
– le novità in materia di rateizzazione dei debiti INPS e INAIL;
– le misure in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria;
– le novità in materia di somministrazione di lavoro;
– la durata del periodo di prova nei rapporti a termine;
– la trasformazione del contratto di apprendistato;
– l’incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con l’eventuale svolgimento di attività lavorativa;
– la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente in caso di prolungata assenza ingiustificata;
– l’adozione di modalità telematiche per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro;
– la notifica delle controversie in materia contributiva;
– la semplificazione dei ricorsi INAIL.#DISPOSIZIONI #LAVORO #PREVIDENZA #CONTRATTI #LAVORODIPENDENTE #LAVOROAUTONOMOPROFESSIONALE #REGIMEFORFETTARIO #CESSIONE #IMMOBILI #SOSPENSIONE #ADEMPIMENTITRIBUTARI #GRAVIDANZA #RATEIZZAZIONE #INPS #INAIL #SICUREZZA #APPRENDISTATO
C.D. “COLLEGATO LAVORO” – premessa:
Con la L. 13.12.2024 n. 203, pubblicata sulla G.U. 28.12.2024 n. 303, sono state emanate numerose disposizioni in materia fiscale, di lavoro e previdenza (c.d. “Collegato Lavoro”).
La L. 203/2024 è entrata in vigore il 12.1.2025.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nella L. 203/2024.
Contratti misti per i contribuenti in regime forfettario
L’art. 17 della L. 203/2024 introduce una deroga alla causa di esclusione dal regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, che si verifica quando l’attività autonoma è esercitata prevalentemente a favore di propri datori di lavoro.
In base alla nuova previsione, questa condizione non deve essere verificata quando i soggetti iscritti in albi o registri, oltre a svolgere l’attività professionale, intrattengono anche un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato nei confronti di un datore di lavoro che occupi più di 250 dipendenti.
Stipulazione dei contratti
Il contratto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo d’opera professionale sono stipulati contestualmente.
Requisiti del contratto di lavoro dipendente
Il contratto di lavoro dipendente:
- è stipulato con datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati i contratti;
- prevede un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Requisiti del contratto di lavoro autonomo
Il contratto di lavoro autonomo:
- è certificato dalle commissioni di cui all’art. 76 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
- non deve determinare, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.
Domicilio professionale
I lavoratori autonomi eleggono un domicilio professionale distinto da quello del datore di lavoro.
Download circolare completa