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La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla Certificazione Unica 2025, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 17.3.2025, o il 31.3.2025 se riguarda compensi di lavoro autonomo professionale, oppure entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del modello 770/2025) se contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 17.3.2025.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della Certificazione Unica 2025;
– le novità della Certificazione Unica 2025;
– la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2025 all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della Certificazione Unica 2025 al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – premessa:

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all’anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 3.2.2025 e 13.2.2025) e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), oppure entro il 31.3.2025 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2025);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2025.

Ambito applicativo della certificazione unica 2025

La Certificazione Unica 2025 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2024 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2024;
  • le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­­to d’affari, corrisposte nel 2024, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
  • le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, as­sog­gettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i corrispettivi erogati dal condominio nel 2024 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
  • i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2024;
  • i compensi corrisposti nel 2024 ai lavoratori sportivi;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2024 a seguito di procedure di pigno­ra­mento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • le relative ritenute operate;
  • le detrazioni d’imposta effettuate;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
  • i dati assicurativi INAIL.

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