Comportamento del datore di lavoro: il lavoratore verrà inserito nell’elenco dei lavoratori che dovranno essere sorteggiati per i controlli (qualora il controllo avvenga “a campione”).
Comportamento del datore di lavoro: andrà inviata una lettera al lavoratore evidenziando le ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass e invitandolo a non venire in azienda. Inoltre, il lavoratore verrà incluso nell’elenco dei soggetti privi di Green pass, per i quali dovrà essere previsto un controllo “a tappeto” oltre che la disabilitazione dell’eventuale badge per l’accesso, fino alla presentazione di regolare certificato verde.
3. il lavoratore dichiara di possedere un certificato medico di esenzione. In questo caso, dovrà scansionarlo ed inviarlo all’Ufficio del personale.
Comportamento del datore di lavoro: dopo aver verificato la conformità del certificato medico a quanto prescritto dal Ministero della Salute, nella circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il lavoratore andrà escluso dalla lista dei soggetti da controllare, per il periodo di validità del certificato. È il caso, comunque, di inviare una lettera al lavoratore con la quale gli verranno comunicate, in maniera puntuale, le modalità di interazione che dovrà avere con gli altri soggetti presenti all’interno dell’azienda, avendo cura di rispettare le prescrizioni previste dal Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021, eventualmente riviste dal comitato di sicurezza previsto all’interno dell’azienda.
La comunicazione inviata dal lavoratore, con la quale informerà l’azienda del mancato possesso del Green pass, non comporterà ripercussioni di natura disciplinare, ma servirà per portare a conoscenza di quest’ultima la presenza o meno del lavoratore nei successivi giorni.
La richiesta di informazione è altresì legittimata da quanto previsto dall’articolo 9-octies, del decreto legge n. 52/2021 (introdotto dal decreto legge n. 139/2021), con il quale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore, preventivamente, una comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19. La comunicazione del lavoratore dovrà essere fornita con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Lista dei lavoratori da controllare
Dal 15 ottobre, in relazione alle modalità organizzative che si sarà dato il datore di lavoro, i soggetti nominati alle verifiche dovranno posizionarsi nei luoghi deputati al controllo ed effettuare le dovute verifiche. Per fare ciò, il delegato ai controlli dovrà avere con sé:
· la lista dei lavoratori da controllare, in base ai criteri previsti nel Regolamento aziendale;
· la lista dei lavoratori che hanno dichiarato di non avere un Green pass in corso di validità.
Lettera di allontanamento
Qualora durante i controlli – effettuati con il software “VerificaC19” ovvero con il software messo a disposizione dal Ministero della Salute – il soggetto incaricato del controllo dovesse appurare la mancanza di un Green pass in corso di validità, dovrà fornire al lavoratore una lettera con la quale lo informa che dovrà allontanarsi dai locali aziendali e come verranno trattate le giornate di assenza dalla prestazione lavorativa (assenza ingiustificata e mancato pagamento della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, collegato alla prestazione lavorativa non svolta).
Inoltre, dovrà comunicare l’esito del controllo all’Ufficio HR, in quale predisporrà la voce paga per i giorni di assenza ingiustificata.
Lettera di contestazione disciplinare
Se il controllo è avvenuto all’interno dei locali aziendali, e non al momento dell’accesso, per il lavoratore trovato privo di Green pass in corso di validità si potrà avviare un procedimento disciplinare, in quanto ha violato quanto disposto nel regolamento aziendale, di cui era a conoscenza.
Inoltre, il datore di lavoro potrà, eventualmente, evidenziare la violazione anche al Prefetto della provincia ove ha sede l’azienda, al fine di valutare l’applicazione della possibile sanzione prevista dal comma 9, dell’articolo 9-septies, del decreto legge n. 52/2021 (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso del Green pass).
Nuove modalità di controllo automatizzato
Con un aggiornamento al DPCM del 17 giugno 2021, il Governo ha previsto alcune modifiche alle modalità di controllo del Green pass. Queste le novità:
a) i soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno richiedere in anticipo, rispetto alla prestazione lavorativa, l’informativa sul possesso del Green pass a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all’erogazione di servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa.
b) il Ministero della salute renderà disponibili, ai datori di lavoro, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui sia previsto l’accesso ai luoghi di lavoro. Queste le funzionalità che saranno previste:
• l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), con licenza open source, che consenta di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
• per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, sarà possibile una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità;
• per i datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti, una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità;
• per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità.
c) Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio del certificato verde Covid-19.
d) Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le nuove modalità di verifica descritte al punto b), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione “VerificaC19”.