La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’incremento dell’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, mediante l’applicazione di un coefficiente del 6%, prevista dall’art. 1 co. 65 – 68 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 22.3.2023 n. 89458.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito temporale di applicazione dell’incremento;
– i soggetti interessati;
– i fabbricati agevolati;
– i fabbricati esclusi dal beneficio;
– le modalità di deduzione della maggiorazione degli ammortamenti;
– gli effetti in caso di cessione dei fabbricati.#AMMORTAMENTI #FABBRICATI #COMMERCIO
1 Premessa
L’art. 1 co. 65 – 68 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha incrementato l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, stabilendo che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei predetti settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
Con il provv. 22.3.2023 n. 89458, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le relative disposizioni attuative.
Decorrenza
L’agevolazione non ha ancora effetto sui modelli REDDITI 2023, applicandosi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro successivi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dei periodi 2023-2027).
I requisiti per la fruizione del beneficio, come saranno di seguito illustrati, devono sussistere in ciascuno di tali periodi d’imposta.
2 Soggetti interessati
La maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti riferite ai codici ATECO riepilogati nel successivo § 2.2.
In particolare, rientrano tra le imprese in esame:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (ex 55 del TUIR);
- le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e gli OICR, residenti nel territorio dello Stato;
- le snc, le sas e i soggetti a queste assimilati;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, alle quali sono attribuibili i fabbricati agevolati di cui al successivo § 3.
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