Emvas Nessun commento

Contributi a fondo perduto: come presentare la domanda

Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono l’attività di soggetti deceduti il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda, che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata. Non sarà un click day. Non sarà quindi necessario affrettarsi, al contrario, nella compilazione della domanda, dovrà essere posta la massima attenzione considerando le conseguenze sul piano sanzionatorio previste se il contributo dovesse risultare indebitamente percepito.

Read more

Emvas Nessun commento

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Circolare per la clientela n.32/2020

La presente Circolare analizza le novità previste dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, in materia di cessioni intracomunitarie, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.5.2020 n. 12.
In particolare, vengono analizzate:
– le presunzioni collegate alla prova delle cessioni intracomunitarie;
– l’esclusione delle presunzioni;
– il superamento delle presunzioni;
– la decorrenza delle nuove disposizioni dall’1.1.2020 e il coordinamento con la prassi nazionale.

Read more

Emvas Nessun commento

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – Circolari per la clientela n.31/2020

La presente Circolare riepiloga l’applicazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti cui sono applicabili gli ISA;
– la presentazione, unitamente al modello REDDITI 2020, dei modelli ISA per la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità fiscale;
– l’acquisizione di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente;
– il regime premiale previsto in relazione ai maggiori livelli di affidabilità fiscale conseguiti;
– l’utilizzo del livello di affidabilità fiscale ai fini dei controlli;
– le sanzioni previste in caso di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati.

Read more

Emvas Nessun commento

NUOVA IMU – Circolare per la clientela n.29/2020

La presente Circolare analizza la disciplina della “nuova” IMU applicabile dall’1.1.2020, a seguito della riforma operata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), con abolizione della TASI.
In particolare vengono analizzati:
– i soggetti passivi dell’IMU;
– gli immobili assoggettati a IMU;
– la determinazione della base imponibile IMU;
– le modalità di liquidazione e i termini di versamento dell’IMU;
– le modalità di determinazione della prima rata, che deve essere versata entro il 16.6.2020;
– la facoltà per i Comuni di differire il versamento della prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– gli immobili per i quali non è dovuto il versamento della prima rata, per effetto del c.d. decreto “Rilancio”.

Read more

Emvas Nessun commento

DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – Circolare per la clientela n.28/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’esclusione dei versamenti IRAP;
– l’incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24;
– le indennità per lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti;
– il contributo a fondo perduto alle imprese;
– il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e per la sanificazione;
– la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili;
– le misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione.

Read more

Emvas Nessun commento

Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione

Il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46

Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive

Il decreto stabilisce che le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Check-List REGIONE LAZIOMisure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Documentazione REGIONE LAZIO (normativa, ordinanze, indicazioni operative dell’Ufficio Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per la gestione della situazione emergenziale COVID 19.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
A tale ultimo proposito, il riferimento è ai protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020 oltre che alle linee guida emanate dall’Inail già disponibili per alcune categorie e precisamente:

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Regole per gli spostamenti

L’altra grande novità è l’abolizione delle autocertificazioni per gli spostamenti e, con esse, i limiti ancora in vigore.
A dire il vero, non si tratta di una libertà assoluta di spostamento in quanto, dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all’interno del territorio regionale (possibile anche lo spostamento dalla Città del Vaticano o da San Marino nelle regioni confinanti), fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l’attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all’altra (non solo, ma anche da e per l’estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l’emanazione di provvedimenti restrittivi.
Resta inteso che permane:
– il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
– il potere, in capo ai sindaci, di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sanzioni e controlli

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Inoltre:
– all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
– il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
– in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Emvas Nessun commento

Bando IMPRESA SICURA per il rimborso delle spese di acquisto di DPI

Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura” per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.

Vai al bando

Emvas Nessun commento

Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.27/2020

La presente Circolare analizza le novità in materia di sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, apportate in sede di conversione del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) nella L. 24.4.2020 n. 27.
In particolare, le novità riguardano:
– i soggetti che gestiscono librerie;
– i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione nella Provincia di Brescia;
– gli enti sportivi;
– il versamento delle ritenute non operate dai sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi Comuni “zona rossa”.

Read more

Emvas Nessun commento

Consegne a domicilio, modalità operative

Nate come servizio aggiuntivo che un’impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l’attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.

Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell’adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un’apposita app o agenzie esterne. Il Covid-19 ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l’unica alternativa possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all’emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell’espansione del virus.
Prima regola fondamentale è quella di munirsi di apposita documentazione. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.
Il soggetto preposto alla vendita è l’imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un’impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.
L’incaricato dovrà munirsi di apposito tesserino affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.
Durante l’emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l’utilizzo di mascherine e guanti, ma il distanziamento interpersonale: i prodotti possono essere depositati nell’androne dell’abitazione o del portone di casa, nel rispetto del “contatto minimo” (cosiddetto contact less).
Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal documento di trasporto e dallo scontrino o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l’imprenditore deve emettere la fattura, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all’obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.