Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41) viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R. con un nuovo stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Se i requisiti per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, due sono invece le importanti novità da segnalare:
- il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
- l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
- 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
- 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta pre-covid, ispirato, come si legge nella relazione illustrativa, a ragioni di equità al fine di “discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”. La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il nuovo decreto conferma dunque la linea già adottata a partire dal D.L.137/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde evitare – come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano contratti scaduti e non rinnovati a una certa data.
Peraltro a seguito delle modifiche apportate rispetto alla bozza dell’articolato, il testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne consegue pertanto che gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità.
Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia tuttavia di lasciare fuori quei contratti avviati per la prima volta nel 2020 e pertanto non agganciati a compensi percepiti nell’anno precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perché non si comprende la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Del resto ricordiamo che il bonus di marzo introdotto dal Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al bonus di marzo.
Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:
i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate;
l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell’apposita casella.