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Per i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali (sia 4.0 che ordinari) il 2022 ha portato un doppio ordine di novità.
Da una parte, dal 1° gennaio 2022 sono scattate nuove aliquote agevolative.
Dall’altra, la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2025 solo i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, prevedendo però un taglio delle percentuali agevolative dal 2023.
La Manovra non ha, invece, confermato per il triennio 2023-2025 il credito di imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0.


Beni materiali 4.0: aliquote attuali e future

Con il 2022, per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016), sono entrate in vigore le nuove aliquote agevolative previste dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati entro il 2021), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Tali misure saranno valide per gli investimenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre 2022 ed anche per quelli completati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tali misure subiranno un netto taglio dal 2023.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, infatti, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022, le aliquote agevolative saranno pari a:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Con riferimento a tale ultimo scaglione, dalla lettura della norma, sembra che il plafond di 20 milioni di euro sia riferito a tutto il periodo 1° gennaio 2023 – 30giugno 2026. Dalla relazione tecnica della legge di Bilancio 2022, invece, sembrerebbe che detto limite di 20 milioni di euro sia annuale. Sul punto si auspica un chiarimento ufficiale.

Beni immateriali 4.0: aliquote attuali e future

Per il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), nel 2022 resta confermata l’aliquota del 2021.
Pertanto: per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è pari al 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Stessa aliquota (20%), con massimale di spesa sempre a 1 milione di euro, è prevista anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La misura agevolativa diminuirà, invece, nel 2024.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta si ridurrà al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Beni ordinari non 4.0

Per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2022, il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari non 4.0, allo stato attuale, sembra destinato a uscire con la fine del 2022.
Imprese e professionisti, quindi, potranno beneficiare del bonus solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022).
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati nel 2021), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).
Crediti imposta
2022 (1)
2023 (2)
2024 (3)
2025 (4)
Beni materiali ordinari non 4.0
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
Beni immateriali ordinari non 4.0
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro
Beni materiali 4.0
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
– 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0
20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro
20% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro
15% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro
10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro
Note:
(1) Investimenti (non prenotati entro il 2021) effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(2) Investimenti (non prenotati entro il 2022) effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(3) Investimenti (non prenotati entro il 2023) effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
(4) Investimenti (non prenotati entro il 2024) effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.