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Bonus IO Lavoro: come richiederlo

 

 

“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall’ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, la cui gestione è affidata all’INPS.

In sintesi

  Sede di lavoro   Italia
  Tetto annuo   8.060 euro
  Assunzione   Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
  Data ultima di fruizione   28 febbraio 2022
  Rapporti di lavoro esclusi   Domestico, occasionale, intermittente e a termine
  De minimis   Sì
  Oltre i limiti “de minimis”   Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto

A chi spetta IO Lavoro

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:
a) di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,
b) con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell’ipotesi in cui il datore di lavori trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Stato di disoccupazione

Sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Ambito territoriale di ammissibilità

IO Lavoro spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti regioni
– Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
– nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
– nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate (complessivi 329.400.000,00 euro di cui 234.000.000,00 euro a favore delle di regioni “meno sviluppate”, 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” e 83.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione”).
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Tipologie contrattuali incentivate

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di:
· assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;
· assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Quanto spetta al datore di lavoro

IO Lavoro consiste nell’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Data ultima di fruizione

Il bonus deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:
a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);
b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
N.B. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Con riferimento alla cumulabilità dell’incentivo con lo sgravio all’occupazione giovanile, come evidenziato anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 17 febbraio, il decreto “non ha inserito il riferimento normativo aggiornato al bonus triennale da cumulare, prevedendo la cumulabilità del bonus IO Lavoro con altre due forme di incentivi”. Ma, sottolinea sempre la Fondazione Studi, “la conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019”.

Come chiederlo

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
A seguire l’INPS:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell’incentivo.

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CASSETTE DI SICUREZZA

Un servizio per la tutela dei propri beni di valore, preziosi, documenti personali e investimenti. Un servizio che si sta riscoprendo è quello delle cassette di sicurezza offerto dagli istituti bancari ma anche da società private apposite che mettono a disposizione dei caveau per il deposito di oggetti di valore (ad esempio quadri). Come detto, un servizio che si va riscoprendo anche se pare non sia mai andato in disuso visto che le stime parlano di decine di miliardi conservati nelle cassette di sicurezza, soltanto pensando al denaro contante lì custodito. Ecco un piccolo vademecum per capire di che tipo di servizio si tratti e quali sono le novità in materia.

È un contratto

La decisione di accedere ad un servizio di questo tipo si prende quando abbiamo oggetti preziosi (monete, gioielli, ecc.) ma anche documenti che preferiamo non lasciare in casa, dove è alto il rischio di furti.

Per attivare una cassetta di sicurezza solitamente ci si rivolge alla propria banca, con la quale viene stipulato un contratto vero e proprio, con clausole ben specifiche, dei diritti e dei doveri da rispettare. Il canone annuo parte in genere da € 50,00/ € 100,00 anche se può salire a seconda delle dimensioni. Alcuni istituti lo rendono gratuito per i clienti più facoltosi. Dopo la sottoscrizione del contratto, il titolare della cassetta di sicurezza ne riceve le chiavi e deposita la propria firma e quella di eventuali terzi delegati per l’accesso. Accesso che avviene in totale autonomia, con un funzionario della banca che ogni volta accerta l’identità del cliente e lo accompagna negli ambienti prepositi.

Tutti gli accessi vengono registrati, sia da parte dell’interessato che dei delegati.

Privacy, qualcosa è cambiato

Solo l’intestatario della cassetta di sicurezza ne conosce il contenuto, e lo può gestire come meglio crede. Mentre la banca è tenuta a custodire quei beni con il più alto grado di sicurezza (videosorveglianza, sistemi d’allarme, ecc.).

L’anonimato viene garantito, ma solo per quanto concerne il contenuto della cassetta di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, le leggi in materia sono cambiate proprio riguardo a questioni legate al riciclaggio di denaro o all’evasione fiscale: in un caso di accertamento, infatti, l’Agenzia delle Entrate può ottenere l’eventuale apertura della cassetta di sicurezza, oltre ovviamente ai nomi dei titolari di questo servizio. Dunque, rispetto al passato, se è rimasto elevato il grado di sicurezza di una cassetta bancaria, si è ridimensionato quello della privacy per averne una.

Sicurezza

La banca è tenuta a custodire la cassetta/deposito (e, quindi, i beni della controparte) in un ambiente dove deve essere garantito il più alto grado di sicurezza.

Inoltre, contro episodi spiacevoli in genere sottoscrive una polizza proprio per i risarcimenti in caso di ammanchi dei beni del cliente. In caso di furti o rapine, la materia giuridica spiega che si tratta di casi non fortuiti ma prevedibili, quindi la banca è tenuta al risarcimento.

 

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Approfondimento n.1/2020 – LEGGE DI BILANCIO 2020: NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

La L. 27.12.2019 n. 160 (c.d. “legge di bilancio 2020”) è stata pubblicata sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019 n. 304 ed è entrata in vigore l’1.1.2020.

Numerose disposizioni prevedono però decorrenze specifiche.

Tra le principali novità in materia di agevolazioni si segnalano:

  • l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 000,00 euro;
  • le modifiche al regime forfetario di cui alla 190/2014;
  • l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumen- tali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-

In materia di reddito di impresa e di lavoro autonomo, si evidenziano:

  • l’aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli im- mobili strumentali, con previsione di deducibilità integrale dal periodo di imposta 2022 “solare”;
  • la riapertura dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’impren- ditore individuale;
  • la riapertura della rivalutazione dei beni d’impresa;
  • il ripristino dell’ACE, dal periodo d’imposta 2019 “solare”.

Tra le altre novità in materia di imposte dirette si segnala la previsione di un’addizionale IRES del 3,5% sui redditi derivanti dalle attività in concessione nel settore dei trasporti, dal periodo di imposta 2019 “solare”.

Per quanto riguarda le imposte patrimoniali, rileva l’estensione di IVIE e IVAFE anche a persone fisiche imprenditori e lavoratori autonomi, enti non commerciali (tra cui anche i trust e le fondazioni), società semplici ed enti alle stesse equiparati.

Per quanto riguarda gli immobili, si evidenziano:

  • la proroga delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, nonché del d. “bonus mobili”;
  • l’introduzione del d. “bonus facciate”;
  • l’eliminazione della possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici (lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 000,00 euro);
  • la previsione “a regime” dell’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone

In ambito IVA e di altre imposte indirette si segnalano:

  • la sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta”;
  • l’entrata in vigore, dall’1.1.2020, della nuova “imposta sui servizi digitali”;
  • l’introduzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego e sul consumo di bevande

Da ultimo, in materia di tributi locali, va segnalata, l’abolizione, a decorrere dal 2020, della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), con riscrit- tura della disciplina dell’IMU (di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI).

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Approfondimento n.2/2019 – Fatturazione elettronica: novità

Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione, introdotte con le modifiche apportate dal DL 119/2018 all’articolo 21 del DPR 633/1972. In base alla nuova formulazione dell’articolo 21, la fattura deve riportare, oltre alla “data di emissione”, la “data di effettuazione dell’operazione”, quando questa differisce dalla data di emissione, e deve essere emessa entro dieci giorni (dodici con la conversione in legge del DL 34/2019) dalla data di effettuazione dell’operazione stessa.
Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture, i cui punti principali sono commentati di seguito.

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Approfondimento n.1/2019 – Trasmissione telematica dei corrispettivi

Negli ultimi anni le disposizioni normative riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi sono cambiate nel corso del tempo, passando da una fase opzionale a una obbligatoria per determinati settori. Di seguito i diversi passaggi (art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 successivamente modificato e vari Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate).

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Circolare di studio n.24/2019

La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la modifica della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche;
– l’indicazione nel bilancio sociale dei tempi di pagamento tra le imprese;
– le modifiche alla “Nuova Sabatini” e alle “Nuove imprese a tasso zero”;
– la concessione di agevolazioni per sostenere l’innovazione delle imprese;
– la tutela dei marchi storici e il contrasto all’Italian sounding;
– l’introduzione della Società di investimento semplice (SIS).

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Circolare di studio n.9/2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2019”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2019 o il 31.10.2019 (termine di presentazione del modello 770/2019) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2019”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2019” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2019” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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