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BILANCIO 2022 E DETERMINAZIONE DELL’IRES E DELL’IRAP

La presente Circolare riporta una lista di documentazione per la redazione del Bilancio 2022 e la determinazione dell’IRES e dell’IRAP.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i principi di valutazione delle poste di bilancio;
– le disposizioni speciali emanate a sostegno delle imprese;
– l’informativa in Nota integrativa;
– l’informativa nella Relazione sulla gestione.

#BILANCIO #IRES #IRAP

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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023

La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

#ROTTAMAZIONE #AGENZIADELLEENTRATE #STRALCIO

1 PREMESSA ROTTAMAZIONE

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

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2 BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

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OMAGGI: IL REGIME FISCALE

La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.

#OMAGGI #DEDUCIBILITA’ #DETRAIBILITA’

1 Premessa Omaggi

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 Omaggi ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.
Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

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Investimenti 4.0: comunicazione beni strumentali, formazione e ricerca 4.0 entro il 30 novembre

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in:

  • beni strumentali 4.0 
  • formazione 4.0
  • ricerca e sviluppo 4.0

le imprese devono inviare al Ministero delle imprese e del Made in Italy (già “Ministero dello Sviluppo Economico”) un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, il termine ultimo per l’invio delle relative comunicazioni è il 30 novembre 2022.

Si rammenta tuttavia, che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: modello

Il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (si tratta in particolare degli investimenti in beni materiali 4.0 Allegato A alla legge n. 232/2016 e beni immateriali 4.0 Allegato B alla legge n. 232/2016), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione beni strumentali

Credito d’imposta formazione 4.0: modello

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti delle imprese nella formazione del personalefirmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione R&D

Credito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: modello

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti in R&S e innovazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione formazione 4.0

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CREDITI D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

La presente Circolare analizza la procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, di cui all’art. 5 co. 7 – 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, alla luce dei provvedimenti attuativi emanati dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzate:
– le condizioni che consentono di aderire alla procedura di regolarizzazione;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate della richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione, entro il 30.9.2022;
– le modalità di compilazione del modello di richiesta di accesso alla procedura;
– le modalità e i termini di riversamento dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

#R&S #AGENZIADELLEENTRATE #CREDITIDIIMPOSTA

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DL 30.4.2022 N. 36 (ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR), CONV. L. 29.6.2022 N. 79

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.4.2022 n. 36, come modificato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79, contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione della fatturazione elettronica ai soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario o che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91;
– l’applicazione dal 30.6.2022 delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte;
– gli obblighi comunicativi a carico degli operatori finanziari in relazione agli strumenti di pagamento elettronico;
– le modifiche alla “lotteria degli scontrini”;
– il differimento al 31.12.2022 della stipula del rogito per beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti al 110%”;
– la comunicazione all’ENEA dei dati sugli interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”;
– il contributo a infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per produrre energie rinnovabili;
– l’ampliamento del credito d’imposta per investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
– l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi;
– gli interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro;
– l’istituzione del “Portale nazionale del sommerso”;
– la certificazione della parità di genere;
– la disciplina applicabile al contratto di logistica;
– i controlli dei gestori delle identità digitali.

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DL 21.6.2022 N. 73 (C.D. DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”)

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 21.6.2022 n. 73, con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga del termine per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e la presentazione dell’autodichiarazione;
– il differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi Intrastat;
– le modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”;
– l’estensione temporale del reverse charge nel settore elettronico ed energetico;
– la proroga della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021;
– la proroga della presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021;
– la razionalizzazione delle deduzioni IRAP per lavoro a tempo indeterminato;
– l’estensione alle micro imprese del principio di derivazione rafforzata;
– l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
– l’attestazione dei contratti a canone concordato;
– l’adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali ai nuovi scaglioni IRPEF;
– la certificazione delle attività per il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione;
– la riduzione della soglia per il monitoraggio fiscale “esterno”;
– il differimento dei termini di approvazione della modulistica dichiarativa;
– la riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF;
– le agevolazioni IVA nel settore sanitario;
– la modifica del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
– il differimento del termine di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il secondo trimestre;
– la modifica del termine di registrazione degli atti;
– la modifica del domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione finanziaria;
– l’incremento dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili;
– le misure in materia di lavoro degli stranieri.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

La presente Circolare analizza le novità in materia di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia, a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti tenuti alla comunicazione;
– i dati da comunicare;
– le modalità di trasmissione dei dati, tramite il Sistema di Interscambio e il formato della fattura elettronica;
– i termini per la trasmissione dei dati;
– il regime sanzionatorio.

#ESTEROMETRO #IVA #FATTURA #ELETTRONICA

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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – CHIARIMENTI E FAQ

La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione con riferimento all’impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato, si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”. La scelta del legislatore di inserire il nuovo obbligo all’interno della norma che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale comporta che la comunicazione obbligatoria non potrà che riguardare chi opera in qualità di imprenditore. Questo ci permette non solo di delimitare il perimetro dei soggetti obbligati, ma anche di comprendere che l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali privi della preventiva comunicazione determina, al realizzarsi delle condizioni previste, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Molto utili, per classificare le varie fattispecie, sono le FAQ pubblicate nella nota del 27.01.2022. L’INL esclude dall’obbligo della comunicazione preventiva:

  • gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
  • le aziende di vendita diretta a domicilio;
  • il procacciatore d’affari occasionale;
  • la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici;
  • i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (es.: docenti, redattori di articoli e testi);
  • gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.


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