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SUPERBONUS 110% : BREVE VANDEMECUM

Detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.

Il bonus 110% può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione si aggiunge alle vecchie aliquote ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: deve essere spalmato non su 10 anni, bensì su 5 anni. Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, non potrà fruirne la Srl che intende effettuare il cappotto dell’immobile detenuto per l’esercizio d’impresa. In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condominio;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni del condominio;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
• interventi trainanti o principali;
• interventi trainati o secondari.
Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).

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Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è una banca dati digitalizzata che consente di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono stati concessi ad un’impresa nel rispetto della normativa europea.

Consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima di presentare una nuova istanza per ottenere un beneficio erogato da un ente pubblico, costituisce per l’impresa e per il consulente un passo preliminare di fondamentale importanza, in particolare durante questo periodo di emergenza sanitaria in cui nuove agevolazioni e più moderni aiuti si mescolano a quelli già noti, con bandi che impongono condizioni restrittive, come il divieto di cumulo o di superamento di una certa soglia o il generale divieto del superamento del massimale di aiuto concedibile fissato dall’Unione europea.

Vediamo allora a cosa serve il Registro e soprattutto come fare per visualizzare e scaricare le informazioni in esso contenute.

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CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ NEL DECRETO RILANCIO

Il contratto di rete è stato ideato con la finalità di fornire alle imprese uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, sia dal punto di vista giuridico che economico. Si tratta di una forma flessibile e innovativa di aggregazione attraverso la quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza perdere la propria autonomia. Infatti, le reti non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, le imprese contraenti rimangono entità distinte e indipendenti, anche dal punto di vista tributario. L’art. 43-bis, L. 17.07.2020, n. 77 (legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) introduce una tipologia particolare di contratto di rete, vale a dire il contratto di rete con causale di solidarietà; l’obiettivo “solidale” è rappresentato nel caso specifico dalla necessità di mantenere determinati livelli occupazionali delle imprese partecipanti. L’art. 43-bis prevede infatti che, per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per mantenere i livelli occupazionali delle imprese di filiera colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento delle autorità competenti.

Gli aspetti da analizzare in relazione al contratto di rete con causale di solidarietà sono:

  • le finalità che si intendono realizzare con la rete solidale;
  • i soggetti che possono partecipare alla rete;
  • gli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire le finalità previste.

FINALITÀ DELLA RETE SOLIDALE

Tra le finalità perseguibili con il contratto di rete rientrano:

  • mantenimento dell’impiego per quei lavoratori in forza presso imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto;
  • inserimento di soggetti che hanno perso il posto di lavoro per chiusura dell’attività o per la crisi dell’impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La stipula del contratto di rete con causale di solidarietà si configura quindi come uno strumento idoneo a realizzare il mantenimento dell’occupazione alternativo agli strumenti di integrazione salariale. Tale contratto può rappresentare un’opportunità per quelle aziende che, pur trovandosi in difficoltà, cercano comunque di preservare l’occupazione a livello di filiera con modalità innovative. Lo strumento rende più agevole e flessibile l’utilizzo condiviso del personale per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende stesse della rete. Questa tipologia di contratto di rete consente inoltre i seguenti vantaggi:

  • imprese: riduzione del rischio e dei costi delle misure di licenziamento del personale;
  • Stato: riduzione dei costi degli ammortizzatori sociali.

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ

I soggetti che da un punto di vista di forma giuridica possono stipulare i contratti di rete con causale di solidarietà sono indubbiamente tutti quelli ai quali è consentito porre in essere un qualsivoglia contratto di rete:

  • imprese individuali;
  • società di persone e di capitali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa non necessariamente commerciale.

Tuttavia, il Decreto Rilancio, in aggiunta alla forma giuridica, pone altre 2 condizioni che devono sussistere affinché si possa stipulare un contratto di rete solidale:

  1. le imprese partecipanti devono appartenere a una filiera produttiva: si deve quindi trattare di un sistema di imprese integrate in senso verticale che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. In altri termini, la rete viene ad essere costituita dall’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un determinato prodotto;
  2. le imprese devono essere colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento dell’autorità competente.

In pratica, il contratto di rete con causale di solidarietà può essere posto in essere dalle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nel decreto non vengono però specificate le condizioni al sussistere delle quali un’impresa può essere considerata colpita da crisi economica. A titolo esemplificativo, un’impresa può essere considerata in crisi e può quindi essere giustificato il ricorso al contratto di rete con causale di solidarietà quando ha subito una flessione del fatturato tale da non poter consentire il mantenimento del personale in servizio.

MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI: DISTACCO E CODATORIALITÀ

Il perseguimento delle finalità per le quali è stato previsto il contratto di rete con causale di solidarietà può essere realizzato attraverso 2 istituti:

  • distacco;
  • codatorialità.

Si tratta di istituti non nuovi: il loro utilizzo era già stato previsto nell’ambito dei contratti di rete proprio per consentire la realizzazione del programma comune e condiviso per cui le reti vengono istituite. Viene da chiedersi come mai si sia resa necessaria l’introduzione del contratto di rete con causale di solidarietà per utilizzare tali strumenti. La motivazione potrebbe essere questa: la legittimazione dell’uso di questi istituti all’interno del contratto di rete richiede la presenza di un nesso con gli obiettivi indicati nel programma comune e condiviso per cui il contratto stesso è stato stipulato. Se, in mancanza di questa previsione normativa contenuta nel Decreto Rilancio, la solidarietà, ossia il mantenimento dei livelli occupazionali, non poteva essere un obiettivo del contratto di rete, è evidente che l’impiego di questi strumenti non sarebbe stato possibile.

IL DISTACCO

Attraverso l’istituto del distacco i lavoratori assunti da una delle imprese appartenenti alla rete possono essere distaccati dall’azienda titolare del rapporto di lavoro verso altri soggetti retisti. Nel contratto di rete ordinario, il distacco avviene per il raggiungimento dell’obiettivo indicato nel programma comune per cui la rete è stata costituita. La liberalizzazione del contratto tra retisti non è infatti generalizzata ma deve essere strettamente correlata alla finalità che il contratto di rete intende perseguire; a tal fine si ritiene infatti utile indicare già nel contratto di rete le tipologie di lavoratori interessati a possibili distacchi presso altri utilizzatori retisti. Nel contratto di rete con causale di solidarietà, il distacco avviene con la finalità di mantenere occupati dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o sono a rischio di perdita. Se non si fosse introdotta la possibilità di utilizzare il contratto di rete con causale di solidarietà, non sarebbe stato possibile utilizzare il distacco di lavoratori tra le aziende retiste.

ESEMPIO L’utilizzo del distacco potrebbe avvenire quando si presenta una situazione come la seguente:

– l’impresa appartenente alla filiera, titolare del rapporto di lavoro, versa in uno stato di crisi per effetto dell’emergenza economica causata dal Covid ed ha pertanto difficoltà a mantenere tale rapporto o, peggio ancora, ha cessato la propria attività;

– esiste almeno un’altra azienda appartenente alla filiera che si trova in una situazione economica migliore e che è quindi in grado di occupare il lavoratore distaccato.

LA CODATORIALITÀ

La codatorialità è una modalità di organizzazione del lavoro secondo cui una pluralità di aziende partecipanti alla rete sono titolari in maniera congiunta di uno o più rapporti di lavoro dipendente. Le regole con cui avviene la codatorialità devono essere stabilite dallo stesso contratto di rete. Nel contratto di rete con causale di solidarietà viene data la possibilità di assumere congiuntamente i lavoratori per rendere le loro prestazioni lavorative presso una pluralità di datori di lavoro appartenenti a una filiera produttiva. Il Decreto Rilancio ha disposto che debba essere emanato un decreto del Ministro del Lavoro per regolamentare la codatorialità in solidarietà. In particolare, il decreto da emanare dovrà definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata nel contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità. Il decreto dovrà essere emanato entro il 17.09.2020, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto rilancio.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO: LE DEROGHE

Di norma, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere alternativamente:

  • redatto per atto pubblico;
  • redatto per scrittura privata autenticata;
  • per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

Sussiste poi l’obbligo di iscrizione del contratto al Registro delle Imprese in cui hanno sede le imprese contraenti. In deroga alle ordinarie disposizioni, tale obbligo per il contratto di rete con causale di solidarietà viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Si introduce una forma più snella di stipula del contratto di rete, evitando il ricorso all’intervento notarile in modo tale da far risparmiare alle imprese tempi e costi.

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Consegne a domicilio, modalità operative

Nate come servizio aggiuntivo che un’impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l’attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.

Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell’adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un’apposita app o agenzie esterne. Il Covid-19 ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l’unica alternativa possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all’emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell’espansione del virus.
Prima regola fondamentale è quella di munirsi di apposita documentazione. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.
Il soggetto preposto alla vendita è l’imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un’impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.
L’incaricato dovrà munirsi di apposito tesserino affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.
Durante l’emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l’utilizzo di mascherine e guanti, ma il distanziamento interpersonale: i prodotti possono essere depositati nell’androne dell’abitazione o del portone di casa, nel rispetto del “contatto minimo” (cosiddetto contact less).
Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal documento di trasporto e dallo scontrino o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l’imprenditore deve emettere la fattura, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all’obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

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Agenzia delle Entrate, la registrazione atti per e-mail

Tra gli adempimenti sospesi dal D.L. 18/2020 rientra anche la registrazione di atti privati all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020. Nonostante sia in vigore la sospensione dell’adempimento, se comunque è necessario registrare un atto privato, è possibile farlo inviando via e-mail o PEC i seguenti documenti:

    • atto da registrare firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
    • modello 69 o RLI compilato e sottoscritto;
    • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiara di essere in possesso dell’originale dell’atto e la conformità della copia e delle immagini inviate;
    • la dichiarazione deve contenere l’impegno a depositare l’atto in originale una volta terminato l’emergenza; tale dichiarazione non è necessaria se si trasmette un atto con firma digitale;
    • copia del documento di identità del richiedente;
    • modello di versamento dei tributi dovuti per la registrazione.

Locazioni – Si ricorda che la registrazione dei contratti di locazione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’iter è precisato dall’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista online (qui il link).

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Domanda alla banca di anticipo CIG per Covid

Importo forfetario di € 1.400 su conto dedicato, con successivo rimborso Inps. L’iter della procedura e le possibili conseguenze per il datore.

  • In base alla convenzione 30.03.2020 Abi-Governo-parti sociali, il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere alla banca l’anticipazione dell’indennità che dovrebbe erogare l’Inps. Ciò consente ai dipendenti di ricevere tempestivamente l’indennità, mediante l’apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400.
  • Procedura – La procedura stabilisce la necessità dell’informazione tempestiva dell’azienda (o del lavoratore) alla banca circa l’esito della domanda di ammortizzatore sociale.
    • Dovrà essere rilasciato un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel modello SR41 (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l’anticipazione bancaria: infatti l’Inps, con la cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l’indennità a proprio carico su questo conto corrente, al fine di rimborsare l’anticipazione erogata dalla banca.
  • L’azienda – Nel caso in cui né l’Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca, l’azienda potrebbe essere considerata obbligata solidalmente con il dipendente e tenuta al versamento, nei seguenti casi:
    • se ha effettuato errate comunicazioni o ne ha omesso altre obbligatorie in base alla convenzione;
    • se la mancata autorizzazione alla Cig o all’assegno ordinario è imputabile a una sua responsabilità.
  • Bonifico – L’apertura di credito cesserà con il versamento Inps dei trattamenti, che avverrà sul conto del lavoratore tramite bonifico Sepa contraddistinto dalla parola chiave “benef/covid19”.

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Decreto legge n. 23/2020. Il vademecum dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

Scarica il documento

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Principali misure fiscali del Decreto Legge23_8_4_20

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ANTICIPAZIONE BANCARIA PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

È stata definita una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

LAVORATORI INTERESSATI

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. • Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Convenzione ABI

convenzione_anticipo_integrazione_salariali_-_corretta_min_lav_definitva-2

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Obbligo sanificazione studi e aziende per COVID-19

Protocollo secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

  • Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
  • Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
  • Conseguenze – Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.
  • Sanificazione – La circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
    • da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;
    • nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).
  • Credito d’imposta – Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall’art. 64, D.L. 18/2020.
  • Cassa integrazione – La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l’azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l’attività produttiva.