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Richiesta del pin inps semplificato

L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare una procedura semplificata per ottenere il PIN, al fine di effettuare le domande per il bonus 600 euro per le partite IVA ed i lavoratori autonomi ed il bonus baby sitter.

Con questa procedura semplificata tutti coloro che non dispongono del PIN dispositivo INPS, SPID, la Carta d’Identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi, potranno richiedere il PIN semplificato.

Vediamo, quindi, cos’è e come poter fare richiesta del PIN semplificcato.

Cos’è il PIN semplificato?

Le domande di agevolazione introdotte per l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, potranno essere fatta e basteranno i primi 8 caratteri del Pin inviato tramite sms o e-mail.

E’ chiaro che si dovrà compilare e inoltrare una richiesta di bonus 600 euro per ogni singolo richiedete.

Quindi per ogni domanda è necessario avere le credenziali personali del singolo richiedente, e pertanto chi non possiede già il PIN dell’INPS (o SPID, CNS e CIE) deve farne necessariamente richiesta per ottenerlo.

Attualmente è quindi indispensabile avere il Pin dispositivo INPS o, in alternativa, le credenziali SPID, CIE o CNS. Vediamo come fare richiesta alla luce della nuova procedura semplificata.

Come fare la richiesta del PIN INPS semplificato?

Le modalità di richiesta del Pin per il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e partita IVA e per il bonus baby sitter sono le medesime.

Il Pin INPS, infatti, potrà essere richiesto, tramite:

  • Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio Richiesta PIN;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Richiesta del PIN semplificato online

Per fare la richiesta del PIN semplificato online occorre:

  • Collegarsi al sito internet www.inps.it;
  • Cliccare sul pulsante Richiedi PIN;
  • Inserire il proprio codice fiscale;
  • Compilare il modulo con tutti i dati richiesti (è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri);
  • Cliccare AVANTI e procedere come indicato.

Una volta conclusa la procedura riceverai via e-mail o SMS un codice di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

Sono sufficienti le prime 8 cifre del Pin INPS ricevute tramite sms o e-mail per la compilazione e l’invio della domanda.

Nel caso di mancata ricezione della prima parte del Pin entro 12 ore dalla richiesta si consiglia di chiamare il Contact Center INPS.

Richiesta del PIN semplificato al numero verde INPS

Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:

  • Il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)
  • Il numero 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Anche in questo caso, sono richiesti gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono), dopodichè potrai ricevere il PIN composto da 8 cifre da usare come PIN.

Nella generalità dei casi, invece, per poter fare domanda ed ottenere le prestazioni sociali agevolate è necessario attendere il recapito della seconda parte del Pin INPS tramite Posta, con un’attesa pari a circa 15 giorni.

La possibilità di poter effettuare le domande per il bonus 600 euro e per il bonus baby sitter, tramite PIN semplificato, è stato chiarito nel Messaggio INPS n. 1381 del del 26 marzo 2020.

Richiesta del Pin ed il riconoscimento a distanza

L’INPS sta per rilasciare una nuova procedura semplificata online, che permette di ottenere il Pin completo tramite un riconoscimento a distanza, gestito dal Contact Center.

I cittadini potranno ottenere online e con un unico processo il Pin INPS, senza dover attendere l’invio tramite posta degli ulteriori 8 caratteri.

E’ necessario, attendere un successivo messaggio da parte dell’INPS per avere maggiori dettagli e la data di avvio di questo servizio.

Richiesta credenziali SPID

L’accesso ai servizi INPS online, può essere effettuata anche tramite ed è la le credenziali SPID di secondo livello.

Si tratta della chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e per ottenerle ci si può rivolgere ad uno degli Identity Provider abilitati al rilascio.

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online, tramite:

  • Aruba,
  • Infocert,
  • Intesa, Namirial,
  • Poste,
  • Register,
  • Sielte,
  • Tim.

La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) permettere di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.

Per richiederle le credenziali SPID bisognerà è necessario avere:

  • Un indirizzo e-mail;
  • Il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
  • Un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);Lla tessera sanitaria con il codice fiscale.

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INDENNITA’ 600 EURO ANCHE PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ARCHITETTI, ECC)

Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro – da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza – i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private) che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.
L’indennità – pari a euro 600 – è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
– non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

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COME RICHIEDERE L’INDENNITA’ INPS 600 EURO – ISTRUZIONI INPS

Una guida, passo passo, su come richiedere il bonus 600 euro in totale autonomia dal 01 aprile 2020.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

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COME RICHIEDERE IL BONUS INPS 600 EURO

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

Scarica il documento

DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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VOGLIO AIUTARE LE PMI A RIPARTIRE DOPO QUESTO STOP EMERGENZIALE. 

Solo per questo periodo di emergenza COVID-19 vorrei offrire GRATUITAMENTE le mie competenze a sostegno di aziende che hanno bisogno di aiuto e lo desiderano.

Per quanto possibile, date anche le richieste che riceverò, sto cercando di organizzarmi per garantire al maggior numero possibile di imprenditori un coaching sui temi:

  • GESTIONE CREDITO COMMERCIALE, GESTIONE FINANZIARIA E FINANZA AGEVOLATA:

budget, gestione della liquidità, tesoreria aziendale, rating bancario e le varie forme di accesso al credito

  • IL RISCHIO DI IMPRESA:

strategie per misurare e governare i rischi di impresa

  • COMPLIANCE AMMINISTRATIVA AZIENDALE

definire e controllare i processi amministrativo-contabili

  • BILANCIO E CONTABILITA’

capire l’impresa attraverso la lettura del bilancio e della contabilità

  • STRUMENTI DI ALLERTA DELLA CRISI DI IMPRESA (art.12 D.Lgs.14/2019):

prospettive di continuità aziendale e sostenibilità dei debiti di impresa, rendiconto finanziario e principali kpi

  • LE BASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

riclassificazioni di bilancio e principali kpi;

  • LA MARGINALITÀ:

calcolare la marginalità di un prodotto/servizio;

  • LA GESTIONE DEI FORNITORI:

scelta, performance e attività;

  • COME IMPOSTARE UN PROGETTO:

i punti essenziali di un business plan;

  • GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:

delega e formazione dei collaboratori.

Contattatemi in privato utilizzando whatsapp o telegram, memorizzerò la vostra richiesta per ulteriori aggiornamenti.

Partiamo!

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE, ALCUNI SONO OPPORTUNITÀ.

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COVID-19: Riduzione dei canoni di locazione

Saracinesche abbassate, insegne spente, porte chiuse: i tanti negozi alle prese con la serrata imposta dal coronavirus sono un’immagine preoccupante non solo come simbolo dell’emergenza sanitaria, ma anche per le ricadute economiche. La domanda riguarda il “come” e il “quando” potranno riaprire tante attività, già duramente provate dalla concorrenza del commercio elettronico. Ma c’è anche un altro aspetto rilevante: la gestione del contratto d’affitto. Infatti, tra i tanti costi fissi cui devono far fronte gli esercenti, spesso ci sono anche i canoni di locazione. Che rappresentano – al tempo stesso – una fonte di reddito per molti locatori (per lo più privati: famiglie o piccoli investitori, in un Paese a proprietà diffusa come l’Italia).

Se il negoziante è in difficoltà con i pagamenti e il proprietario gli accorda un versamento ritardato o dilazionato del canone, anche solo in via di fatto, bisogna ricordare che dovrà comunque versare le imposte sulle somme “maturate” (cioè quelle che risultano da contratto) anziché su quelle effettivamente incassate. Lo prevede l’articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

A tutela di entrambe le parti, conviene comunque tenere traccia scritta – anche solo via email – di ciò che si stabilisce, oltre all’opportunità di eseguire i pagamenti con mezzi tracciabili, così da poterli sempre documentare.

La riduzione formale del canone
Una delle poche norme “flessibili” rissale al decreto sblocca Italia del 2014 (il Dl 133) e prevede l’esenzione da bollo e imposta di registro per gli accordi con cui il locatore concede all’inquilino una riduzione del canone di locazione. Il vantaggio è che la riduzione può anche essere temporanea (allo scadere il canone torna alla misura originaria) e permette al locatore di evitare di versare le imposte su canoni non percepiti. Ad esempio, si può pattuire una riduzione per le sole mensilità di marzo e aprile, ed eventualmente rinnovarla.

Questo accordo va redatto in carta libera, è in pratica una scrittura collaterale al contratto originario, e va registrato alle Entrate con il modello 69 (purtroppo solo in forma cartacea, non telematico) entro 20 giorni dalla data di stipula. Pur senza canali telematici, si può però valutare l’opzione dell’invio del modulo compilato e firmato via Pec.

Chiusura del contratto
Il discorso cambia se una delle due parti vuole liberarsi dal contratto. In questo caso tornano in gioco le regole sulla risoluzione per mutuo consenso (se si concorda la fine del rapporto), per inadempimento o il recesso per gravi motivi. In tutte queste situazioni non è dovuta l’indennità di avviamento commerciale da parte del locatore al conduttore. Ma è sempre importante registrare la risoluzione del contratto alle Entrate per non vedersi chiedere – magari a emergenza finita – le imposte su canoni inesistenti.

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COVID-19: sanzioni penali e accessorie per i trasgressori

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, il DPCM 9 marzo 2020 estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive già previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e per altre 14 province italiane distribuite su quattro regioni.
L’11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un ulteriore decreto, destinato ad introdurre a livello nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le sanzioni penali e accessorie che verranno comminate ai trasgressori degli obblighi previsti dall’ultimo DPCM emanato l’11 marzo.

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COVID-19_sanzioni_penali_e_accessorie_per_i_trasgressori1 (1)

 

 

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COVID-19 LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

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Covid-19_le_risposte_ai_quesiti_pi_frequenti12

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È online il Portale della lotteria degli scontrini

Online dal 9 marzo 2020 il portale della lotteria degli scontrini, con tutte le informazioni utili e le modalità per ottenere il codice lotteria, necessario per partecipare al nuovo concorso da luglio 2020. Il portale si compone di un’area pubblica e di un’area riservata: nell’area pubblica – che riporta una serie di informazioni relative alla lotteria (il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi) – è possibile generare il codice lotteria; nell’area riservata – accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS – sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

È pronto il Portale della lotteria degli scontrini (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), il concorso a premi collegato al nuovo scontrino elettronico.
Dal 1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria.
Per ottenere il codice lotteria basta inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del Portale lotteria.
Tutte le regole sono state definite nel provvedimento n. 80217 del 5 marzo 2020dei Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.
In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30.000 euro ciascuno e un’estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro.
La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020.
Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese.
A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5.000 euro ciascuno.

Il Portale della lotteria

Il portale lotteria, disponibile dal 9 marzo 2020 all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it, si compone di un’area pubblica e di un’area riservata:
– l’area pubblica contiene una serie di informazioni relative alla lotteria, quali ad esempio il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi;
– nell’area pubblica, cui si accede liberamente, senza autenticazione, sarà inoltre possibile generare il codice lotteria;
Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, itablet, etc.) e mostrato all’esercente.
– nell’area riservata, accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta nazionale dei servizi), sarà possibile invece controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

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Il coronavirus mette a rischio l’adempimento dei contratti

 

L’emergenza coronavirus è destinata ad avere un impatto significativo sull’adempimento dei contratti, in quanto può generare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, renderle impossibili o eccessivamente onerose, in virtù del repentino mutamento delle condizioni a cui i contratti erano stati originariamente conclusi.

Il coronavirus, incidendo sulla salute delle persone, può determinare l’impossibilità per le stesse di proseguire l’attività produttiva; inoltre, la pandemia in corso è oggetto di provvedimenti delle autorità, che potrebbero porre limiti alla circolazione dei beni o determinare il blocco di stabilimenti (per il momento, il DPCM 11 marzo 2020, in Italia, ha sospeso solo “le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”).

Si pensi al caso del conduttore di un negozio che offre servizi alla persona, la cui attività è sospesa (come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ad esempio, per i parrucchieri), con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, o all’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti in una supply chain non possa adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura di uno stabilimento, con effetto a cascata su tutti i contraenti o, ancora, alla deviazione di rotta a cui può essere costretto un vettore.

Ponendo il caso che il contratto, stipulato anteriormente al sorgere dell’emergenza, non contenga una clausola di “forza maggiore”, che espressamente preveda la possibilità di risolverlo, rinegoziarlo o ritardare l’adempimento in caso di epidemia o pandemia (nel qual caso non si pongono particolari problemi, salvo quello dell’interpretazione della clausola stessa e della verifica della corretta allocazione del rischio tra i contraenti), possono vagliarsi i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione quando le parti non hanno previsto clausole di gestione delle sopravvenienze.

Di seguito si esamineranno gli istituti predisposti dal codice civile italiano, con la precisazione che, nei contratti internazionali, va previamente individuata la legge applicabile, che è quella per cui le parti hanno optato o, in assenza di scelta, quella individuata dalle norme di diritto internazionale privato.

Innanzitutto, può rispondere alle esigenze dei contraenti il rimedio all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c., a mente del quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”; l’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia di coronavirus potrebbe qualificarsi come avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. e condurre alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto, qualora sia dimostrato che ha reso eccessivamente costosa la prestazione di una delle parti (ad esempio, del venditore che deve reperire nuovi fornitori o del vettore costretto a effettuare una rotta più lunga e costosa rispetto a quella originariamente stabilita).

Se la prestazione, invece, è divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità della prestazione, peraltro, rientra l’eventualità che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d. “factum principis”).
Se, poi, l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità perdura e l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

A livello internazionale, poi, la forza maggiore è contemplata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l’applicazione di altra legge) che, all’art. 79, esclude la responsabilità della parte che provi che l’inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o a evitare o a superarne le conseguenze.

Per l’operatività di questi rimedi, in ogni caso, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.