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CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO

– CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO –

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.
Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
– E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici
– Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2, sono:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul traposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6) Gli uffici della pubblica amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.

7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Questo dunque l’ulteriore decreto. Vediamo allora le risposte alle principali domande, in attesa nella giornata del 12 marzo di ulteriori chiarimenti.
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Anche le nuove misure approvate l’11 saranno valide per tutta Italia e non solo per la Lombardia che le aveva richieste.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai le regole sono uguali per tutti.

– SPOSTAMENTI –

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; e poi saranno aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie che dovranno comunque garantire la distanza di un metro. Dunque si potrà uscire per fare acquisti solo in queste attività. Son contenuti nell’allegato 1 del decreto dell11 marzo. L’elenco è in fondo all’articolo
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12. Sono separato divorziato, poso andare a trovare i miei figli?
Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

– ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

1. Le aziende possono continuare la propria attività produttiva e lavorativa?
Sì, le aziende possono restare aperte ma con alcune riserve: vanno incentivati il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. Chiudono però i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. In generale le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Dovranno limitare al massimo gli spostamenti interni e contingentare gli spazi comuni
2. Quali servizi di pubblica utilità rimangono aperti?
Saranno garantiti il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Restano anche garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e gli altri servizi di pubblica utilità che però saranno fortemente ridotti con provvedimenti dei presidenti della regione. (vedi sotto).
3. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni. Saranno garantite, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.
4. Potrò andare dal parrucchiere?
No sono sospese le attività per i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.
Sono autorizzati solo:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

– TRASPORTI –

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Sì, le Regioni possono disporre la programmazione del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione di corse, garantendo i servizi minimi essenziali. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

– TEMPO LIBERO –

1. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
2. Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar, Pub e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. Da giovedì 12 marzo tutte le attività commerciali tranne negozi di generi alimentari e farmacie saranno.
2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e

università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
4. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

– CERIMONIE ED EVENTI –

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

– TURISMO –

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI, SIAMO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI CHE VERRANNO COMUNICATE NON APPENA DISPONIBILI.

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11 MARZO 2020: ITALIA QUASI BLINDATA , GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO.

A seguito delle nuove misure annunciate dal premier Conte l’11 marzo 2020 il nuovo quadro delle restrizioni è stato definito in nottata con la pubblicazione del provvedimento, che stabilisce la chiusura di gran parte delle attività di vicinato al dettaglio, come ristoranti e bar in tutta Italia, e non solo. Restaranno tuttavia aperte farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari e di prima necessità (identificati in un allegato), edicole.

LE ATTIVITA’ DI PRIMA NECESSITA’ APERTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano ferme le disposizioni sul lavoro agile

Per i lavoratori, le esigenze lavorative sono quelle normalmente connesse al rapporto di lavoro, che devono essere comprovate, quindi in qualche modo documentate. Pertanto, si dovrà certificare mediante documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che lo spostamento avviene per esigenze di lavoro, ma i lavoratori potranno anche autocertificarlo.

Quanto al ricorso al lavoro agile, rimane fermo quanto disposto dal DPCM dell’8 marzo. Rimane così invariato l’accesso “semplificato” allo smart working: i datori di lavoro presenti sull’intero territorio nazionale sono invitati ad applicare la particolare modalità di svolgimento della prestazione rappresentata dal lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), anche in assenza degli accordi individuali, pur nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni contenute nella L. 81/2017

Sul sito INAIL è scaricabile un modello di informativa per assolvere agli obblighi datoriali in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 22 della L. 81/2017, che dovrà essere inviata in via telematica ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Vai alla pagina INAIL

Si ricorda, poi, che sul sito Cliclavoro i datori di lavoro, utilizzando le credenziali del portale, potranno accedere alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, essendo stato posticipato a data da destinarsi l’accesso ai servizi on line tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) del Ministero del Lavoro.
Tra le informazioni da indicare nelle predette comunicazioni massive rientrano i dati anagrafici dell’azienda e dei lavoratori interessati, la posizione assicurativa territoriale INAIL (c.d. PAT), la voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro e la data di inizio e fine del lavoro agile.

La Circolare 5/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa un’analisi degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro previsti dallo stesso DPCM 8 MARZO 2020 (fruizione delle ferie e congedi e utilizzo del lavoro agile), con illustrazione di procedure e formulari per aiutare tutti gli operatori del mercato a gestire il rapporto di lavoro subordinato, secondo le esigenze straordinarie dettate dall’attuale emergenza sanitaria.

Sulle misure alternative datore e lavoratori devono raggiungere un accordo

In alternativa al lavoro agile, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono infine esortati a promuovere, fino – per il momento – al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020).
La fruizione del congedo o delle ferie da parte dei lavoratori costituisce, quindi, una misura alternativa rispetto allo smart working per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. Risulta evidente, dal dato testuale della disposizione, in cui è appunto utilizzato il verbo “promuovere”, che non può trattarsi di un’imposizione datoriale in quanto le parti contrattuali, quindi datore di lavoro e lavoratori, devono raggiungere sul punto un accordo.
Resta, comunque, il fatto che l’utilizzo di congedi o ferie potrebbe rappresentare un valido strumento per limitare gli spostamenti dei lavoratori per tutte le aziende in cui il ricorso al lavoro agile risulti particolarmente difficoltoso per il tipo di attività svolta o non sia comunque possibile per esigenze organizzative.

Suggerimenti operativi per la gestione del Coronavirus

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) • Il datore di lavoro che impieghi almeno un lavoratore ha la responsabilità esclusiva della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR).

• Egli è tenuto a valutare, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la previsione di un rischio biologico specifico connesso al Coronavirus.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) • Il DUVRI (art. 26, c. 3 D. Lgs. 81/2008) deve essere formalizzato nell’ambito di un contratto di appalto per lo svolgimento di specifiche attività alle quali due o più imprese cooperano.

• L’introduzione di personale esterno in condizioni di emergenza sanitaria nazionale rappresenta un fattore estremamente critico e, nei casi di appalto, occorre valutare la necessità di aggiornare il DUVRI, adottando le misure conseguenti e ricalcolando i relativi costi per la sicurezza.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI) • Il datore di lavoro deve dotarsi, in base ai rischi, di adeguate quantità di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori che vanno formati all’uso e resi disponibili ai soggetti che abbiano l’autorizzazione di accesso.

• Si deve considerare che si tratta di materiali monouso (guanti e mascherine) da indossare e togliere seguendo corrette procedure e depositare, al termine, in contenitori chiusi. Le mascherine hanno efficacia limitata nel tempo e devono essere sostituite.

CORRETTA PRASSI IGIENICA E SANIFICAZIONE • Occorre garantire una corretta igiene di ambienti e superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcol – etanolo – oppure a base di cloro all’1% – candeggina) e delle mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi, oppure con disinfettante per mani a base alcolica).

• Nelle aree accessibili agli addetti/utenti e all’interno dei locali aziendali occorre mettere a disposizione erogatori di liquido disinfettante per l’igiene.

ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE I lavoratori devono ricevere le informazioni sui rischi e le istruzioni di corretta prassi igienica. Devono essere tempestivamente informati e formati sulle procedure implementate dal datore di lavoro per prevenire il rischio, fronteggiare la diffusione del virus e gestire eventuali casi di contagio.
LIMITARE ACCESSI AZIENDALI PER LE AZIENDE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA DAL 11 MARZO Le aziende devono limitare l’accesso di soggetti esterni (clienti, fornitori, ecc.) e comunicare: o la necessità di contingentare gli accessi a quelli strettamente necessari, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti; o l’eventuale insorgenza di contagi tra il personale dipendente, informando, se necessario, le Autorità sanitarie. • Occorre rispettare la normativa sulla privacy.
TRASFERTE Salvo i casi di assoluta necessità, dovranno essere annullate tutte le trasferte e limitati gli spostamenti, privilegiando collegamenti a distanza.
SMART WORKING Si consiglia, di assegnare, quando possibile, il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working, che può essere attivato anche senza accordo preventivo col lavoratore, con obbligo di informativa scritta.
AUTORITÀ SANITARIE • I datori di lavoro devono comunicare alle Autorità sanitarie qualsiasi dato relativo ai soggetti contagiati, per consentire l’applicazione di adeguate misure di tutela della salute.

• È vietato, ai datori di lavoro, raccogliere dati sanitari dei dipendenti o del pubblico, come previsto dalla normativa sulla privacy.

 

Schemi di approccio alla gestione delle risorse umane per gli studi professionali e per le imprese

Un utile schema di approccio, nel nuovo contesto creato dal DPCM 9 marzo 2020 che Studi Professionali e Aziende dovranno affrontare, è stato elaborato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti. L’Unione propone un percorso multidisciplinare attraverso il problema della gestione delle risorse umane in questo momento di emergenza affinché si possano trovare soluzioni al presente ma nascano anche proposte per il futuro.

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Coronavirus: Obblighi e raccomandazioni per i datori di lavoro

Le norme, in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, prevedono limiti (fino al divieto) allo spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Resta confermata, per i datori di lavoro, la possibilità di applicare lo smart working con modalità semplificate per tutta la durata dell’emergenza e l’invito ad agevolare la fruizione dei congedi e delle ferie maturate dai propri lavoratori dipendenti.

Obblighi in materia di sicurezza

Il Coronavirus costituisce infatti un nuovo rischio biologico specifico. Il datore di lavoro è innanzitutto tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi presente in azienda individuando le condizioni di svolgimento dell’attività di lavoro dipendente che possono generare situazioni di pericolo per i lavoratori. La predisposizione di uno specifico piano di prevenzione e protezione costituisce piena responsabilità del datore di lavoro, che dovrà operare in collaborazione con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Anche il DUVRI, redatto per i singoli contratti di appalto, deve essere integrato qualora siano rilevati rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. Ogni datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori:
– una adeguata informativa con le disposizioni vigenti per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e sul comportamento da tenere in caso di sospetto contagio
– i Dispositivi di Protezione Individuale, quali guanti e mascherine.
I datori di lavoro sono altresì obbligati a comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione utile a gestire le attività di prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite una accurata pulizia degli spazi e delle superfici.
Misure di carattere organizzativo
Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni e l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente. Laddove possibile è opportuno ricorrere a prestazioni lavorative in smart working: tale opzione è esercitabile, fino alla fine del periodo di emergenza, presuntivamente stabilito per il 31 luglio 2020, anche senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia. È stata inoltre una modulistica semplificata, disponibile per il download nella apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro.
È inoltre necessario annullare tutte le trasferte lavorative non indispensabili, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.
Il decreto inoltre consiglia a datori di lavoro pubblici e privati di far fruire al proprio personale dipendente tutte le ferie e i permessi già maturati.
Restano invece sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Misure di sostegno al reddito
In materia di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di chiedere la CIG ordinaria o l’assegno ordinario o la CIG in deroga, quest’ultima con durata massima attualmente pari ad un mese, secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 9/2020.  Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
In attesa delle relative modalità applicative, resta anche il promesso indennizzo mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS.

 

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Coronavirus: Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini?

A partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.

Si ritiene che ci saranno (si spera a breve) interventi sul versante economico, ma, in attesa di ulteriori provvedimenti in tal senso, vale la pena riassumere cosa è previsto dal 10 marzo al 3 aprile sull’intero territorio nazionale, tenendo presente quello che è il principio di base delle nuove norme: il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Spostamenti

La prima cosa da sapere è che non c’è un divieto assoluto di spostamento, ma piuttosto sono previste forti limitazioni in tal senso.
In pratica, si devono limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Chi si trova al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi.
In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento (per i lavoratori dipendenti, può essere sufficiente mostrare la busta paga).
Il modello di autocertificazione è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno anche se, è bene ricordarlo, l’autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità la momento del controllo.
Chi presenta sintomi di febbre (temperatura superiore a 37.5°) è invitato a rimanere a casa e a contattare il medico curante, mentre i soggetti in quarantena non devono assolutamente spostarsi da casa.
Attenzione: in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.

Misure specifiche per lavoratori e datori di lavoro

Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Chiaramente, viene estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile per tutte le realtà imprenditoriali, senza alcun limite.

Attività sospese o chiuse

Sono molti i settori di attività sospesi o chiusi.
Tra le sospensioni ci sono:
– tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
– servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l’attività svolta a distanza);
– palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Restano, invece, chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.

Somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali

Per i bar e ristoranti, è prevista l’apertura dalle 6 alle 18, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell’attività in caso di violazione di tali regole.
Per le attività commerciali diverse da bar e ristoranti è prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Anche in questo caso, in caso di violazione di tali disposizioni è prevista la sospensione dell’attività.
Da segnalare che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si deve chiudere.
Le medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti) sono obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c’è l’obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti, con uguale sanzione della sospensione dell’attività per chi non rispetta le regole.
Attenzione: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono rimanere aperti, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati).

Le misure per lo sport

Un ultimo accenno va fatto al settore dello sport, sul quale è stato decisa la sospensione di tutti i campionati di calcio (quindi, si ferma anche il campionato di serie A).
Salvo quanto detto a proposito di palestre e centri sportivi, viene disposto che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

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Coronavirus, le misure per artigiani e Pmi sotto i 6 dipendenti

Si riassumono i principali ammortizzatori a disposizione per aziende artigiane e PMI, alla luce dell’emergenza Coronavirus.

  • FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) – Un apposito protocollo prevede la sospensione dal lavoro con causale “COVID 19 – CORONAVIRUS” a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno specifico verbale di accordo sindacale (qui il facsimile).
    • Requisiti – Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai.
    • Condizioni – Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore a un mese di calendario.
    • Deroghe – Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26.02.2020.
    • Importo – Ai lavoratori aspetta un’indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72.
    • Destinatari – Tutte le imprese anche con un solo dipendente, che applicano i seguenti CCNL:
      • Area Acconciatura – Estetica
      • Area Alimentari e Panificazione
      • Area Comunicazione
      • Area Chimica e Ceramica
      • Area Legno e Lapidi
      • Area Meccanica
      • Area Tessile – Moda
      • Area Pulizia
      • Area Autotrasporto.
  • Cassa integrazione in deroga – Per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, Il Dpcm 2.03.2020 ha previsto la concessione di ammortizzatori in deroga alla aziende con meno di 6 dipendenti, del settore privato compreso quello agricolo.
    • Un mese – La concessione è pari a un mese di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 23.02.2020 e in costanza di rapporto di lavoro; è prevista per lavoratori che risultino alle dipendenze dal 23.02.2020.
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Gestire il rischio d’impresa da “Coronavirus”

Quello che sta succedendo in questi giorni ha davvero dell’incredibile, un vero e proprio danno per l’economia italiana, in particolar modo per quelle piccole realtà imprenditoriali locali che ad oggi, dopo ordinanze restrittive e il panico diffuso, si ritrovano ad affrontare una vera e proprio crisi. Locali chiusi al pubblico a seguito di ordinanze, ristoranti semi deserti, aziende ad un passo dalla banca rotta! Una vera tragedia per l’economia italiana.

Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, le regioni più colpite, sono anche quelle che incidono sul 40% del PIL italiano. Il settore del turismo, che incide sul 12% del PIL globale, ha subito una stangata. Confcommercio stima una perdita complessiva di 5-7 miliardi di euro.

L’obiettivo di questo documento è fornirti, in caso di difficoltà, dei suggerimenti pratici e operativi da mettere in atto fin da subito per quanto riguarda la gestione della tua attività.

PUNTO 1: Valutazione oggettiva sulla liquidità della tua impresa

Il primo punto che dovresti approfondire per comprendere al meglio i rischi a cui è sottoposta la tua realtà imprenditoriale riguarda gli aspetti di gestione finanziaria. In particolare dovresti concentrarti sul cash flow.

Quanto hai sul conto in banca?  Se oggi i clienti dovessero smettere di servirsi da te, quanto tempo potrebbe resistere la tua azienda a livello economico, considerando i costi fissi e i costi variabili?  Conosci già qual è la soglia di fatturato minimo a cui ambire per coprire tutti i costi?

Questi sono i primi 2 conti in tasca che devi farti!

Questo è il termometro che permette di comprendere le azioni successive da intraprendere per superare efficacemente questo periodo di difficoltà. Se vedi che stai andando oltre i costi di gestione, cerca di tagliare il più possibile investimenti non strettamente necessari per far sopravvivere l’attività. Viaggi per lavoro? Sembra banale ma inizia a fare le pulci sugli hotel in cui vai a dormire. Analizza quei piccoli costi inutili che paghi pigramente ogni mese e sfrutta l’occasione per abbatterli. Se poi stai pensando a degli investimenti a lungo termine, rimanda il discorso a più avanti, quando le acque si saranno calmate.

PUNTO 2: Recupero crediti

Come prima soluzione, per ottenere maggiore cash flow, dovresti concentrarti sul recupero crediti. Quanti soldi hai fuori? Quelli sono soldi tuoi, che ti sei meritato con il tuo sudato lavoro, quindi è giusto che inizi a pretenderli dai tuoi clienti.

Grazie a questa attività, infatti, avrai a disposizione la liquidità per sostenere al meglio la situazione. Hai già una persona dedicata a questo tipo di attività?

Se non dovesse esserci, chi potrebbe dedicare del tempo a questa mansione tra le persone che attualmente compongono il tuo team e che in questo momento, a causa del business ridotto, sono inattive?

Stabilisci insieme a questa persona la quantità di tempo da investire per il recupero crediti e mettila subito in azione.

PUNTO 3: Riunione con lo staff

Anche i tuoi collaboratori potrebbero avere paura! E’ normale: in questi giorni sui giornali e in televisione non si fa altro che parlare del virus.

Ricorda che oltre agli aspetti economici, è importante preservare l’armonia e il benessere delle persone che fanno parte della tua azienda. Il capitale più importante della tua impresa, perché sono loro che fanno muovere il tuo business!

Per questo motivo è importante indire una riunione aziendale il cui focus riguarda le azioni che verranno intraprese dall’azienda per far fronte all’emergenza.

Comunica chiaramente quali sono le procedure da seguire per ridurre il rischio all’interno della struttura.

Se dovessero esserci persone con esigenze specifiche (ad esempio persone con bambini molto piccoli o genitori anziani) prendi in considerazione, se possibile, il telelavoro e lo smart working. Far continuare a lavorare persone prese dal panico potrebbe essere controproducente. Non sarebbero efficienti e rischierebbero di sfogare le loro frustrazioni sul lavoro.

Se ritieni di avere persone che rimarranno del tutto inoperose, prova a proporgli delle ferie anticipate. Nei casi peggiori, tieni in considerazione la cassa integrazione.

PUNTO 4: Rassicurare i clienti

Invia attraverso i canali di comunicazione di cui disponi (sito web, email, social, sms, etc…) una comunicazione in cui spieghi i motivi per cui le persone dovrebbero continuare a servirsi da te. In particolare, nella comunicazione, evidenzia i seguenti punti:

  • L’attività è aperta: Alcuni clienti a causa delle notizie di questi giorni, potrebbero pensare che tu sia chiuso. Sembra banale ma non lo è. Per prima cosa specifica orari di apertura e che il servizio prosegue come di consueto.
  • Ordinanza: Segnala che le ordinanze ti consentono di proseguire la tua attività e questo di per sé dovrebbe già essere una garanzia.
  • Protocolli ulteriori: Segnala che, in considerazione dell’emergenza in atto, hai preso tutte le dovute precauzioni (specifica quali sono, ad esempio “tutto il nostro personale ha fatto il tampone per il coronavirus” oppure “nel nostro locale sono presenti saponi detergenti e gel disinfettanti in tutto il locale”)
  • Esperienza e prodotto: Continua a sottolineare, sempre, la qualità del tuo prodotto o servizio. (esempio: i nostri ingredienti sono di alta qualità e a km 0, vengono trattati seguendo scrupolosamente le più rigorose norme igieniche…).

In queste comunicazioni dovresti “metterci la faccia”, ovvero esporti in prima persona come titolare e rappresentante dell’attività, in questo modo sarai tu la garanzia che tutto è sotto controllo e che non c’è davvero alcun motivo per allarmarsi o per cessare di rivolgersi alla tua azienda.

Il fatto di mostrarti  tu, psicologicamente, tranquillizzerà le persone. E’ un po’ come se stessi dicendo ad un amico “Ehi! Guarda che ci sono io! Puoi stare tranquillo!”

Raccogli delle testimonianze di clienti che continuano a servirsi da te. Condividi queste comunicazioni sui social network e su tutti i canali a disposizione.

Sui tuoi profili social inizia a diffondere immagini, grafici e testimonianze mediche autorevoli (ne avrai viste a centinaia in questi giorni) che dimostrano che il panico diffuso è ingiustificato.

Chiedi anche ai tuoi collaboratori, purché siano favorevoli, di fare lo stesso sui loro profili personali.

Ricorda che in momenti di crisi e di difficoltà è importante non abbattere i costi di comunicazione e di marketing. Alcuni concorrenti potrebbero smettere di investire sulla promozione, in questo modo se tu persisti, potrai ritagliarti nuovi spazi di mercato.

PUNTO 5: Offri uno sconto per non perdere una vendita

Studia attentamente delle strategie commerciali che ti permettano di mantenere alte le vendite, eventualmente offrendo promozioni e sconti.

Pensa soprattutto alle vendite che stai perdendo OGGI e che non hai modo di recuperare.

“Piuttosto che niente, è meglio piuttosto” dice un detto popolare. Come OSM e come esperti di marketing cerchiamo sempre di essere cauti nel consigliare ai clienti di attuare delle promozioni. Al contempo, in un momento di forte difficoltà, è meglio probabilmente aumentare le vendite, avendo meno margine di guadagno, che perdere del tutto il fatturato.

Alcuni esempi:

  • Hai un ristorante? Se sai che non avrai nessuno stasera proponi uno sconto sui tuoi canali a disposizione.
  • Hai un’agenzia di viaggi? Proponi dei pacchetti in offerta per l’estate a fronte di un pagamento anticipato.
  • Hai della merce in scadenza? Vendila oggi a prezzo in super offerta invece di perdere tutto. Lo stesso discorso vale per le rimanenze di magazzino accantonate in un angolino. Cerca di sbarazzartene subito. “Pochi, sporchi, ma subito” cita un detto parlando degli incassi. A volte è proprio così

PUNTO 6: Vendi adesso per il futuro

Se per qualsiasi motivo, la tua azienda subisce un calo dei clienti o delle richieste, cerca di trovare dei modi per riprogrammare la vendita o per anticipare le vendite future. Tutti i commerciali che adesso sono bloccati con le vendite, dovessero trovarsi inoperosi, potrebbero iniziare a lavorare e a vendere iniziative, prodotti e progetti previsti per il futuro. Cerca di far entrare adesso in cassa dei soldi per dei prodotti/servizi che fornirai in futuro!Ancora meglio, poi, se riesci a vendere dei prodotti/servizi su cui hai un alto margine di guadagno!

Alcuni esempi:

  • Hai un’azienda che si occupa di allestimenti fieristici? Metti subito i commerciali al lavoro per vendere servizi relativi alle prossime iniziative previste, con pagamento anticipato
  • Hai in previsione il lancio di un nuovo prodotto? Mettilo in prevendita offrendo, per chi paga in anticipo, un incentivo di acquisto (servizio in omaggio, uno sconto, una personalizzazione, un prodotto aggiuntivo incluso)

PUNTO 7: Gestire le disdette e le rinunce

Se qualche cliente intende rinunciare a un acquisto già effettuato o programmato, invece di perdere l’intero importo, offri uno sconto speciale per fargli cambiare idea o riprogramma l’erogazione del servizio o la consegna del prodotto offrendo un voucher di spesa dello stesso importo o leggermente superiore da utilizzare in un altro periodo.

L’obiettivo è non far uscire dei soldi che hai già in cassa.

Ad esempio:

  • Hai un hotel? Se un cliente ti chiama per disdire una prenotazione già pagata, invece di perderla proponi un servizio aggiuntivo (es: la colazione se non era inclusa) oppure invece di restituire l’importo, offrigli un voucher. Se il cliente ha diritto al rimborso e insiste per averlo, ovviamente restituisci l’intero importo. La peggior cosa è il passaparola negativo.

PUNTO 8: Gestione dei fornitori

Se vedi che nonostante gli sforzi, le vendite continuano a diminuire, i clienti sono sempre meno e l’azienda fa fatica a raggiungere il punto di pareggio, anticipa le difficoltà e contatta i tuoi fornitori per rinegoziare gli accordi di pagamento.

Piuttosto che tentennare e farti chiamare dalla loro amministrazione chiama tu. Fai capire la situazione e prometti che pagherai, ma hai la necessità di dilazionare i pagamenti. Se, ad esempio, hai un pagamento a 30 giorni chiedi che venga suddiviso in 3 tranche, 30,60 e 90 giorni. Tasta tu, in ogni caso, il polso della situazione e cerca di comprendere quale potrebbe essere l’accordo migliore che potresti strappare. Ricordati sempre, comunque, che dall’altra parte c’è una persona come te, che potrebbe avere i tuoi stessi problemi.

Non prendere in giro chi ti trovi davanti, Sii franco ma risoluto. Ma soprattutto fai di tutto per rispettare i pagamenti rinegoziati, in questo modo non intaccherai la fiducia che il fornitore ripone in te. Non c’è niente di peggio che chiedere di posticipare un pagamento e poi non onorare la propria parola.

PUNTO 9: Ripensa il tuo business

“Dietro ogni difficoltà si nasconde il seme dell’opportunità”. Lo sappiamo, leggere questa frase, in questo momento complesso, potrebbe farti storcere la bocca. La verità però è questa: da questa lezione bisogna trarre un insegnamento e cercare di trovare il lato positivo anche nella disgrazia.

 

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Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato ieri, 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate.

La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato DL 34/2019.
In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:
– l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
– la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
– il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Le novità introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella giornata di ieri e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.
Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.
Nelle istruzioni del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).

La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.

Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del DL 34/2019 non introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile. D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale.

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provv_96911 pdf

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Corrispettivi giornalieri telematici per forfettari

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 21.02.2020, ha ricordato che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ricorre anche per i forfettari (art. 1, c. da 54 a 89, L. 190/2014), salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate.
I forfettari sono interessati alla procedura transitoria del 1° semestre 2020; in pratica, i corrispettivi possono ancora essere certificati secondo le vecchie modalità (ricevuta o scontrino fiscale) a condizione di trasmettere per via telematica all’Agenzia il totale dei corrispettivi di ciascuna giornata in cui è svolta l’attività.
La circolare specifica che il credito d’imposta per registratori di cassa è immediatamente utilizzabile dai contribuenti forfettari nella quantificazione del contributo concesso, tenendo in considerazione l’Iva non detratta; nel caso di acquisto a rate del registratore telematico, si dovrà tenere conto solo di quanto effettivamente pagato.

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Circolare 3 corrispettivi 21_02_20

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Bonus IO Lavoro: come richiederlo

 

 

“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall’ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, la cui gestione è affidata all’INPS.

In sintesi

  Sede di lavoro   Italia
  Tetto annuo   8.060 euro
  Assunzione   Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
  Data ultima di fruizione   28 febbraio 2022
  Rapporti di lavoro esclusi   Domestico, occasionale, intermittente e a termine
  De minimis   Sì
  Oltre i limiti “de minimis”   Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto

A chi spetta IO Lavoro

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:
a) di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,
b) con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell’ipotesi in cui il datore di lavori trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Stato di disoccupazione

Sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Ambito territoriale di ammissibilità

IO Lavoro spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti regioni
– Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
– nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
– nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate (complessivi 329.400.000,00 euro di cui 234.000.000,00 euro a favore delle di regioni “meno sviluppate”, 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” e 83.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione”).
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Tipologie contrattuali incentivate

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di:
· assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;
· assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Quanto spetta al datore di lavoro

IO Lavoro consiste nell’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Data ultima di fruizione

Il bonus deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:
a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);
b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
N.B. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Con riferimento alla cumulabilità dell’incentivo con lo sgravio all’occupazione giovanile, come evidenziato anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 17 febbraio, il decreto “non ha inserito il riferimento normativo aggiornato al bonus triennale da cumulare, prevedendo la cumulabilità del bonus IO Lavoro con altre due forme di incentivi”. Ma, sottolinea sempre la Fondazione Studi, “la conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019”.

Come chiederlo

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
A seguire l’INPS:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell’incentivo.

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CASSETTE DI SICUREZZA

Un servizio per la tutela dei propri beni di valore, preziosi, documenti personali e investimenti. Un servizio che si sta riscoprendo è quello delle cassette di sicurezza offerto dagli istituti bancari ma anche da società private apposite che mettono a disposizione dei caveau per il deposito di oggetti di valore (ad esempio quadri). Come detto, un servizio che si va riscoprendo anche se pare non sia mai andato in disuso visto che le stime parlano di decine di miliardi conservati nelle cassette di sicurezza, soltanto pensando al denaro contante lì custodito. Ecco un piccolo vademecum per capire di che tipo di servizio si tratti e quali sono le novità in materia.

È un contratto

La decisione di accedere ad un servizio di questo tipo si prende quando abbiamo oggetti preziosi (monete, gioielli, ecc.) ma anche documenti che preferiamo non lasciare in casa, dove è alto il rischio di furti.

Per attivare una cassetta di sicurezza solitamente ci si rivolge alla propria banca, con la quale viene stipulato un contratto vero e proprio, con clausole ben specifiche, dei diritti e dei doveri da rispettare. Il canone annuo parte in genere da € 50,00/ € 100,00 anche se può salire a seconda delle dimensioni. Alcuni istituti lo rendono gratuito per i clienti più facoltosi. Dopo la sottoscrizione del contratto, il titolare della cassetta di sicurezza ne riceve le chiavi e deposita la propria firma e quella di eventuali terzi delegati per l’accesso. Accesso che avviene in totale autonomia, con un funzionario della banca che ogni volta accerta l’identità del cliente e lo accompagna negli ambienti prepositi.

Tutti gli accessi vengono registrati, sia da parte dell’interessato che dei delegati.

Privacy, qualcosa è cambiato

Solo l’intestatario della cassetta di sicurezza ne conosce il contenuto, e lo può gestire come meglio crede. Mentre la banca è tenuta a custodire quei beni con il più alto grado di sicurezza (videosorveglianza, sistemi d’allarme, ecc.).

L’anonimato viene garantito, ma solo per quanto concerne il contenuto della cassetta di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, le leggi in materia sono cambiate proprio riguardo a questioni legate al riciclaggio di denaro o all’evasione fiscale: in un caso di accertamento, infatti, l’Agenzia delle Entrate può ottenere l’eventuale apertura della cassetta di sicurezza, oltre ovviamente ai nomi dei titolari di questo servizio. Dunque, rispetto al passato, se è rimasto elevato il grado di sicurezza di una cassetta bancaria, si è ridimensionato quello della privacy per averne una.

Sicurezza

La banca è tenuta a custodire la cassetta/deposito (e, quindi, i beni della controparte) in un ambiente dove deve essere garantito il più alto grado di sicurezza.

Inoltre, contro episodi spiacevoli in genere sottoscrive una polizza proprio per i risarcimenti in caso di ammanchi dei beni del cliente. In caso di furti o rapine, la materia giuridica spiega che si tratta di casi non fortuiti ma prevedibili, quindi la banca è tenuta al risarcimento.