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L’attesa è essa stessa il decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 16 marzo il DL recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia (c.d. decreto “cura Italia”).

Il provvedimento non è stato pubblicato sulla G.U. n. 68.

Nell’attesa vi condividiamo il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 di ieri 16 marzo con le anticipazioni delle principali misure approvate.

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VOGLIO AIUTARE LE PMI A RIPARTIRE DOPO QUESTO STOP EMERGENZIALE. 

Solo per questo periodo di emergenza COVID-19 vorrei offrire GRATUITAMENTE le mie competenze a sostegno di aziende che hanno bisogno di aiuto e lo desiderano.

Per quanto possibile, date anche le richieste che riceverò, sto cercando di organizzarmi per garantire al maggior numero possibile di imprenditori un coaching sui temi:

  • GESTIONE CREDITO COMMERCIALE, GESTIONE FINANZIARIA E FINANZA AGEVOLATA:

budget, gestione della liquidità, tesoreria aziendale, rating bancario e le varie forme di accesso al credito

  • IL RISCHIO DI IMPRESA:

strategie per misurare e governare i rischi di impresa

  • COMPLIANCE AMMINISTRATIVA AZIENDALE

definire e controllare i processi amministrativo-contabili

  • BILANCIO E CONTABILITA’

capire l’impresa attraverso la lettura del bilancio e della contabilità

  • STRUMENTI DI ALLERTA DELLA CRISI DI IMPRESA (art.12 D.Lgs.14/2019):

prospettive di continuità aziendale e sostenibilità dei debiti di impresa, rendiconto finanziario e principali kpi

  • LE BASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

riclassificazioni di bilancio e principali kpi;

  • LA MARGINALITÀ:

calcolare la marginalità di un prodotto/servizio;

  • LA GESTIONE DEI FORNITORI:

scelta, performance e attività;

  • COME IMPOSTARE UN PROGETTO:

i punti essenziali di un business plan;

  • GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:

delega e formazione dei collaboratori.

Contattatemi in privato utilizzando whatsapp o telegram, memorizzerò la vostra richiesta per ulteriori aggiornamenti.

Partiamo!

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE, ALCUNI SONO OPPORTUNITÀ.

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CGIL, CISL, UIL: sottoscritto con il Governo il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

COMUNICATO STAMPA UNITARIO CGIL, CISL, UIL

Roma, 14 marzo – Questa mattina, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
È un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva.
L’accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta.
Sappiamo che il momento è difficile e sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno agire e contribuire, con la responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare, nell’adeguare l’organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese.
Importante è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo.

(fonte: www.cgil.it)

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protocollo_condiviso

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SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER COVID-19: GESTIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO RT

Tra le misure prese per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, con l’art. 1, DPCM 11.3.2020 è stato disposto che:

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie …
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

L’art. 2 del citato Decreto prevede che le disposizioni sopra riportate producono effetto nel periodo 12.3 – 25.3.2020.

Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:

  • l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
  • il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alle Specifiche tecniche vigenti dell’agenzia delle entrate, è previsto che:

nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

Specifiche-tecn-CorrTelem-20.12.19-def

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Niente retribuzione per i dipendenti di esercizi commerciali obbligati alla chiusura

La questione deve essere trattata distinguendo due diverse tipologie di esercizi commerciali, a seconda che la chiusura sia obbligatoria o frutto di una scelta imprenditoriale.

  • Per le attività la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un DPCM, come ad esempio un bar, un parrucchiere, un cinema, un teatro od una sala giochi, non vi sono dubbi sul fatto che i dipendenti possano essere sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino a quando perdurerà il divieto imposto dall’autorità. La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. Analoghe considerazioni valgono per quegli esercizi che, anche nel periodo in cui era ancora possibile la loro apertura, non erano nelle condizioni oggettive di rispettare la distanza minima di un metro tra gli avventori, come ad esempio il caso di un piccolo bar, predisposto a rendere solo il servizio al banco. Anche in questo caso, evidentemente, la chiusura discenderebbe da condizioni oggettive che non consentono la prosecuzione dell’attività fino a quando perdureranno i divieti introdotti dal Governo.
  • Un discorso diverso vale, invece, per quegli esercizi commerciali che hanno chiuso o chiuderanno per scelta, dettata evidentemente da una situazione che rende assolutamente antieconomico proseguire nell’attività fino a quando perdureranno le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per contenere il contagio del virus COVID-19.
    In questo caso, infatti, occorre stabilire se la sospensione unilaterale disposta dal datore di lavoro sia giustificata e come tale lo esoneri dall’obbligazione retributiva.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esprimersi, affermando anche di recente che la sospensione è legittima soltanto quando non sia imputabile al datore di lavoro, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferita a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 14419/2019). Sempre secondo la Corte in questi casi non è necessario che il dipendente “sospeso” provi di aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un’ipotesi di “mora credendi”, il dipendente conserva il diritto alla retribuzione.

Le caratteristiche della situazione che si è venuta a creare in questi giorni, che non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato, visto il carattere eccezionale degli avvenimenti che stiamo vivendo, rende discutibile che la sospensione possa essere considerata imputabile al datore di lavoro e che, di conseguenza, il lavoratore mantenga il diritto alla retribuzione quando la chiusura dell’esercizio commerciale sia frutto di una scelta non imposta dai provvedimenti dell’autorità di cui si è detto.

Le incertezze sulle conseguenze della temporanea interruzione dell’attività sul piano retributivo, destinate a riguardare un numero di lavoratori in progressivo aumento, nel protrarsi dell’attuale situazione, rendono a maggior ragione necessario che l’intervento in tema di ammortizzatori sociali che il Governo si appresta ad approvare sia di ampia portata, così da garantire a tutti i lavoratori dipendenti il mantenimento di un reddito.

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In arrivo il Decreto salva-economia da € 25 miliardi.

E’ atteso il pacchetto governativo di misure economiche da € 25 miliardi.

  • Decreto salva-economia – Con il placet di Bruxelles, il Governo sta studiando una moratoria per i prestiti alle imprese (comprese partite Iva) e alle famiglie e un pacchetto a sostegno dei settori coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per i quali si ipotizza un’esenzione parziale da tasse e contributi:
      • congedo straordinario di 12 giorni (che potrebbe diventare di 15) per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati (forse anche per i lavoratori autonomi) con figli con età fino a 12 anni (non ci saranno limiti per figli con disabilità), retribuito al 30% dello stipendio. L’alternativa potrebbe essere un voucher baby sitter del valore di 600 euro;
      • integrazione dei sussidi a favore dei lavoratori stagionali;
      • ammortizzatori sociali tramite un iter veloce e semplificato; possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga anche per le microimprese con massimo 5 dipendenti, con valore retroattivo fino al 23.02.2020 e una durata di almeno 60 giorni;
      • sistema di garanzia del valore di 2 miliardi affidate al Fondo di garanza per le Pmi al fine di consentire la moratoria sui prestiti alle Pmi e sui mutui per l’acquisto della prima casa.
  • Ammortizzatori – Prima del ricorso agli ammortizzatori sociali, si ricordano le consuete raccomandazioni:
    • ricorso allo smart working;
    • fruizione di ferie già maturate (per le ferie in corso di maturazione si fa riferimento al Ccnl e comunque non è ammesso il potere unilaterale del datore di lavoro) in caso di chiusura totale o parziale dell’attività;
    • variazioni di orario.

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Moratoria Mutui (Accordo ABI) : aggiornata e rafforzata all’intero territorio!

Operativa la moratoria ABI sui mutui alle imprese per affrontare l’emergenza Coronavirus: istruttorie brevi, condizioni migliorative.

Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum all’accordo per il credito già operativo. Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla durata residua dell’ammortamento.

L’addendum promuove procedure di istruttoria veloci e  condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese.

Moratoria mutui 2020

Nel dettaglio, è prevista l’estensione della misura “Imprese in ripresa 2.0” ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020. Possono utilizzarlo le aziende danneggiate per cause connesse al Coronavirus. Sono due le operazioni possibili.

  • Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno: applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare). Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

L’ABI annuncia di aver informato tutte le banche aderenti affinché applichino l’accordo con le regole sopra esposte, parliamo del 90% degli istituto di credito del Paese, con una presenza capillare sul territorio.

Infine, l’accordo contiene una serie di richieste al Governo, in attesa del nuovo decreto del Governo con le misure specifiche per imprese e famiglie in difficoltà.

  • Incentivi pubblici per le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, in particolare accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo termine e mitigazione perdite economiche.
  • Fondo Garanzia PMI: aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di moratoria.
  • Disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle imprese.

L’accordo è stato sottoscritto da Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Link ABI

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10-03- In tutta Italia è già operativa la moratoria aggiornata e rafforzata

 

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Pacchetto web a supporto delle zone rosse

Imprese, associazioni e privati hanno messo a disposizione servizi web gratuiti per chi si trova nella “zona rossa” (attualmente i soli Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020, ma sono in corso dialoghi per ampliarlo all’attuale “zona rossa allargata” a Lombardia e 14 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche), aderendo all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione.

Qui il link per il pacchetto cui aderiscono decine dei principali player del settore: per esempio, Eolo offre un mese di connettività gratis, Amazon Web Services un pacchetto crediti con canale di assistenza AWS, Vodafone azzera i giga e minuti, ecc.

Alcuni servizi sono disponibili sul sito dei promotori, altri sono accessibili gratuitamente con SPID oppure forniti automaticamente (sospensione giga e minuti nelle zone rosse).

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Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

La diffusione in Italia del Coronavirus ha portato il Governo ad assumere, nelle ultime settimane, molteplici provvedimenti emergenziali. A prescindere dagli interventi di natura più strettamente tecnico-sanitaria, ordinanze, decreti legge e decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno previsto, per i datori di lavoro, nuovi obblighi di natura molto diversa tra loro. Sono dieci le regole principali che aziende e professionisti devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, utenti o visitatori e nei confronti delle Autorità sanitarie (e non solo).

1. Aggiornamento del Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR è il documento obbligatorio che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione contenuta nel documento, deve essere attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro, che non può delegare questa attività (o, meglio, la responsabilità. Alla luce dell’emergenza Covid-19, ogni datore di lavoro che impieghi almeno 1 dipendente, dovrà valutare, in collaborazione con il “Medico Competente” e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’esistenza del rischio biologico specifico, legato al Coronavirus.
2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del medesimo D. Lgs. 81/08, il DUVRI va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto. Non è un documento legato ad una azienda ma ad una “attività” per il cui svolgimento cooperano due o più imprese che lo devono elaborare in coordinamento, definendo quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno di quella complessivamente contrattualizzata In particolare, la redazione del DUVRI non sarebbe sempre obbligatoria, ma ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 26 del D. Lgs. 81/08, lo diviene se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. E, quindi, è obbligatorio in un momento di emergenza sanitaria nazionale, ovviamente nei soli casi di appalto esterno o, comunque, di collaborazione con fornitori esterni all’organizzazione del datore di lavoro.
3. Distribuzione Dispositivi di Prevenzione e Protezione Individuale (DPI)
In relazione alla specifica tipologia di attività esercitata, ogni datore di lavoro dovrà dotarsi di adeguate quantità di DPI da fornire ai propri dipendenti e, se del caso, a pubblico/utenza/fornitori che abbiano titolo per accedere ai locali aziendali o a parte di essi. Quanto alla specifica emergenza Covid-19, nel computo dei quantitativi dovrà tenersi nel debito conto del fatto che – nello specifico – si tratta quasi esclusivamente di materiali monouso (come guanti e mascherini) e, quindi, soggetto a rapido consumo.
4. Collaborazione con le Autorità Sanitarie
Tutti i datori di lavoro devono prestare la massima collaborazione con le Autorità preposte. Nel dettaglio, i datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al fine di verificarne la diffusione e consentire, al contempo, adeguate misure di profilassi. Al riguardo, tuttavia, è fatto assoluto divieto, ai datori di lavoro, di operare raccolte di dati sanitari, sia dei dipendenti che con riferimento a pubblico/utenza, posto l’assoluto divieto previsto, in tal senso dalla normativa di tutela dei dati personali (GDPR). Solo le Autorità pubbliche preposte, sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell’interessato.
5. Misure di disinfezione
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.
6. Informazione
I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro in ordine alle disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio. In caso di accessibilità da parte di pubblico/utenza, le medesime informazioni – o, meglio, quelle, specifiche relative alle regole da seguire durante la permanenza nei locali aziendali – devono essere fornite anche a tali ultimi soggetti in maniera chiara e visibile (p. es. mediante affissione delle informative predisposte dalle Autorità Sanitarie).
7. Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (almeno) fino al 3 aprile 2020, deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale eventualmente programmata. Tale misura si aggiunge alla sospensione di qualsiasi forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici.
8. Limitazione degli accessi alle sedi aziendali
Le aziende – fatti salvi i livelli essenziali di servizio per le amministrazioni ed i servizi pubblici – devono limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc.) e comunicare espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti e/o collaboratori) la necessità di: a) limitare, per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili; b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, indipendentemente dall’effettivo accesso dello stesso alla sede, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità sanitaria. Il tutto, nei limiti e nel rispetto del GDPR (come chiarito dal comunicato stampa del Garante della privacy del 2 marzo 2020).
9. Attivazione dello smart working
Il DPCM 4 marzo 2020 dà la possibilità (e le indicazioni del Ministero della salute “consigliano”) di assegnare – in ogni caso in cui sia possibile – il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working. A tal fine il citato DPCM consente ai datori di lavoro – su tutto il territorio nazionale – di adibire i dipendenti allo smart working senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia (artt. 18-23 L. 81/17). Si prevede tuttavia, l’obbligo di rispettare i “principi” della predetta legislazione e che tale deroga – allo stato – sia operativa solo entro il limite temporale del periodo di emergenza sanitaria (ad oggi fissato al 31 luglio 2020). Inoltre, a tal fine è stata predisposta – in forza del DPCM 4 marzo 2020 – una modulistica semplificata telematica, compilabile accedendo al sito del Ministero del Lavoro, all’indirizzo IP: https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/.
10. Annullamento delle trasferte lavorative
A meno di assoluta indispensabilità e fermi restando i limiti all’accesso (ed all’uscita) dalla zona rossa, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative, privilegiando soluzioni telematiche di riunione. Al riguardo si consideri, ad esempio, che lOrganismo rappresentativo dell’avvocatura italiana ha deliberato che gli avvocati si asterranno dalla partecipazione alle udienze (almeno) nel periodo tra il 6 ed il 20 marzo 2020.
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CONSIGLI PRATICI SETTORE HOSPITALITY: CORONAVIRUS

Stiamo vivendo tutti un periodo particolare, è innegabile.
La parola d’ordine tuttavia non può diventare “abbiamo un problema”, piuttosto “dobbiamo reagire”. Fermarsi a fare il conto del fatturato perso, abbassare tutte le tariffe, essere stringenti nelle cancellazioni che ci arrivano, non ci aiuta a vivere in modo costruttivo il momento. Abbiamo vissuto altri momenti difficili, altre situazioni complesse e da tutte siamo riemersi, il mercato si è ripreso, la domanda è ripartita. Mettiamo in campo delle azioni per tranquillizzare i nostri ospiti, far percepire la nostra calma e una parvenza di normalità: mettiamoli nelle condizioni di avere fiducia che tutto si sistemerà.
Per rispondere alle tante richieste, domande e pareri che abbiamo tutti noi ricevuto, abbiamo stilato una piccola lista di consigli suddivisi per aree tematiche per aiutarvi a superare questo delicato e difficile momento.

Dopo ogni temporale, ritorna sempre il sereno!

STAFF:

  • Concentrare l’attenzione del nostro personale sui dettagli della nostra offerta spesso trascurati per mancanza di tempo (es: sito internet, manutenzioni, camere, …)
  • Prendere coscienza della situazione e organizzare la forza lavoro e i servizi
    in maniera adeguata sfruttando tutte le ipotesi contrattuali (es: part time, orari, rimodulazione di funzioni).
  • Avviare percorsi di formazione per il vostro staff di front-line sulla vendita e sull’accoglienza, sfruttando anche soluzioni e piattaforme di e-learning (come ad esempio welevel.academy).
  • Evitare di dare un cattivo servizio ai pochi clienti che sono presenti in albergo. Essere onesti, corretti e soprattutto trasparenti con i clienti.
  • Approfittare del momento per rivedere le vostre procedure, snellire il servizio.

MARKETING

  • Interrompere o ridurre fortemente il budget per le campagne Pay Per Click. Va evitato il più possibile il rischio di spendere in click da parte di clienti che vogliono cancellare le prenotazioni. Monitorare quotidianamente le performance delle campagne e, se il tasso di conversione dovesse scendere sotto i valori medi del periodo, stopparle o ridurre fortemente il budget.
  •  Non cedere alla tentazione di comunicare, con gli ospiti o potenziali clienti, con un tono disperato o provocando la sensazione di pericolo insita nelle persone. In questo senso non fare mai riferimenti espliciti in nessuna comunicazione al “coronavirus”, a “pandemia”, “emergenza” e parole con una forte accezione negativa e non condividere sui propri canali social comunicazioni simili che creano solo collegamenti mentali negativi.
  • Piuttosto comunicare chiaramente sui social la garanzia di sicurezza igienica e i trattamenti di sanificazione degli ambienti in cui gli ospiti soggiorneranno (es. trattamenti con ozono).
  • Rassicurare sulla sicurezza e tranquillità della situazione tramite email tutti coloro che hanno prenotato.
  • Inserire testimonianze (meglio se in formato video, o anche recensioni testuali da Google, TripAdvisor, etc..) sul sito, sui social e nelle email. Le recensioni più sono recenti e meglio è. Ciò comunica incosciamente che l’albergo è perfettamente aperto, sicuro e non c’è alcuna emergenza in corso – e ciò viene detto dalla reale voce degli ospiti che ci stanno dormendo. Non è necessario che tutte le recensioni siano estremamente positive, l’importante è che siano recenti.
  • Raccontare l’hotel sui social in tempo reale, con foto, video, live, etc… meglio se con personale sorridente e clienti nelle aree comuni, in modo da trasmettere l’idea che l’albergo è perfettamente aperto e con alti standard di sicurezza.

REVENUE & PRICING:

  • Durante il verificarsi di una variabile distorsiva grave, come quella determinata dal Coronavirus, la domanda subisce una repentina e totale contrazione e diventa anelastica. La leva “tariffa” è totalmente ininfluente, quindi non vanno assolutamente fatte revisioni dei prezzi a ribasso. Occorre piuttosto lavorare bene sulle booking window lunghe tenendo sotto controllo il pick up che sarà molto più sotto data rispetto agli anni precedenti. Anche in questo caso NON va effettuato un ribasso tariffario con la paura che anche la parte centrale della stagione possa andar male.
  • Altrettanto inefficace sarà puntare sulle tariffe non rimborsabili, con l’obiettivo di invogliare il cliente a prenotare in situazioni di incertezza. Occorre invece utilizzare politiche di cancellazioni flessibili e allettanti. O piuttosto negoziare con le OTA un periodo di revisione delle commissioni e chiudere sui portali promozioni “scellerate”.
  • Proporre a chi vuole cancellare, e ha prepagato, un Voucher da spendere in futuro quando vuole. In questo momento i clienti sono attenti soprattutto
    a quelle che sono le politiche di cancellazione come paracadute per non perdere i soldi di una prenotazione che fanno in questi giorni o hanno già fatto. Allora, offrire tariffe senza caparre o garanzie, lasciando ai clienti la libertà di cancellare, è un modo per rassicurarli e metterli nelle condizioni di prenotare. Al contrario non offrire sconti di “disperazione” a coloro che chiamano o scrivono per cancellare.
  • Proporre pacchetti sul sito web con offerte speciali al fine di allungare il soggiorno medio per aumento occupazione e fatturato.
  • Per la gestione corretta del set dei dati storici andrà creata una reportistica dettagliata delle cancellazioni, identificando quelle da COVID19 e comparandole con i normali tassi di cancellazione del periodo.