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PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

La presente Circolare analizza le novità del DM 27.12.2022 riguardanti:
– il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2024 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
– l’introduzione, anche per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023, dell’invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

#DICHIARAZIONE #REDDITI #TESSERA #SANITARIA #PRECOMPILAZIONE

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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023

La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

#ROTTAMAZIONE #AGENZIADELLEENTRATE #STRALCIO

1 PREMESSA ROTTAMAZIONE

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

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2 BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

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DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI NOVITA’

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) nella L. 13.1.2023 n. 6.
In particolare, vengono analizzate:
– le ulteriori modifiche alla disciplina di cessione dei crediti d’imposta derivanti da detrazioni “edilizie”;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca;
– la garanzia SACE per i finanziamenti a imprese che realizzano interventi con il “superbonus”;
– i limiti alla distribuzione degli utili per le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

#DECRETO #AIUTI #QUARTER #AGENZIADELLEENTARTE

1 DECRETO AIUTI-QUARTER – PREMESSA

Con il DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023
n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

2 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI “EDILIZIE” – ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA DECRETO AIUTI-QUARTER

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

  • Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:
    in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:
    – una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    – tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    – una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
  • in caso di opzione per la cessione del credito:
    – una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    – tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    – una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

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DL 29.12.2022 N. 198 (C.D. “MILLEPROROGHE”)

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”).
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’ulteriore proroga al 30.6.2023 della presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021;
– la sterilizzazione delle perdite 2022;
– l’estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti;
– l’ulteriore proroga del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie;
– l’ulteriore differimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il Sistema tessera sanitaria;
– la proroga al 2024 del contributo per le colonnine di ricarica;
– la proroga per le ONLUS delle precedenti modalità di accesso al cinque per mille dell’IRPEF;
– la proroga della decorrenza per la riforma dello sport;
– la proroga degli adempimenti per i Fondi di solidarietà;
– le proroghe per l’effettuazione dei versamenti sospesi nel Comune di Lampedusa e Linosa.

#MILLEPROROGHE #MEF #AGENZIADELLEENTRATE #PROROGHE #SPORT #BILANCIO #ONLUS

1 PREMESSA MILLEPROROGHE

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numero-se proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 198/2022.

Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 – ULTERIORE PROROGA AL 30.6.2023

L’art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:
• agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
• alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.

Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe.

In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto an-che per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta da versare.
Enti non commerciali
La proroga al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali.

Per tali contribuenti, a differenza di quanto prescritto per gli altri soggetti passivi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni anno, a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta. Pertanto, tali soggetti dovranno necessariamente as-solvere, entro il 30.6.2023, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU:
• per l’anno 2021 (dichiarazione IMU 2022);
• e per l’anno 2022 (dichiarazione IMU 2023).

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LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 29.12.2022 N. 197)

La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197), in vigore dall’1.1.2023.

#LEGGEDIBILANCIO #MEF #AGENZIADELLEENTRATE

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bi-lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg¬ge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.

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TASSO DI INTERESSE LEGALE

La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi dell’aumento dall’1,25% al 5% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2023, stabilito con il DM 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292).
In particolare, l’aumento del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

#TASSO #INTERESSE #LEGALE

1 Aumento al 5% del tasso di interesse legale

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

2 Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

3 Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

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OMAGGI: IL REGIME FISCALE

La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.

#OMAGGI #DEDUCIBILITA’ #DETRAIBILITA’

1 Premessa Omaggi

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 Omaggi ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.
Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

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Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, catering, organizzatori di feste e gestori di piscine

La presente Circolare analizza la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. ristorazione, organizzazione di feste e gestione di piscine), di cui all’art. 1-ter co. 2-bis del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, al DM 30.12.2021 (come modificato dal DM 19.8.2022) e al provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle apposite istanze per accedere al contributo;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#CORONAVIRUS #FONDOPERDUTO #RISTORANTI

Premessa contributo a fondo perduto

L’art. 1-ter co. 2-bis del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, inserito dall’art. 3 co. 2 lett. b) del DL 27.1.2022 n. 4, conv. L. 28.3.2022 n. 25, ha previsto un contributo a fondo perduto a fa­vore delle imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati da specifici codici ATECO.

Con il DM 30.12.2021 (come modificato dal DM 19.8.2022) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342 sono stati determinati il contenuto informativo, le mo­dalità e i termini di presentazione dell’istanza da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che:

  • hanno la sede legale od operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese;
  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno subito una riduzione dei ricavi del 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite dal 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;
  • svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.

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DECRETO LEGGE 18.11.2022 N. 176 (C.D. DECRETO “AIUTI-QUATER”)

La presente Circolare analizza le principali novità del DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), contenente ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– le modifiche al c.d. “superbonus del 110%”;
– la proroga per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
– la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette di energia elettrica e gas, con la previsione di apposite garanzie della SACE;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– l’ulteriore incremento per il 2022 del limite di non imponibilità dei fringe benefit;
– l’applicazione dell’esenzione della seconda rata 2022 dell’IMU dovuta per gli immobili utilizzati nel settore dello spettacolo;
– la proroga dell’effettuazione dei versamenti sospesi nel settore dello sport;
– il credito d’imposta per l’adeguamento nel 2023 degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
– la concessione di contributi alle attività di trasporto di persone e di merci, agli enti che gestiscono impianti sportivi e piscine e agli enti che prestano servizi in favore di anziani;
– l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di contributi a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi.

#DECRETO #AIUTI #QUARTER

Premessa decreto “aiuti-quarter”

Con il DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 176/2022.

Il DL 176/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Modifiche al c.d. “superbonus del 110%”

L’art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:

  • la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
  • il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. “villette” fruendo dell’aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
  • l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette” con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
  • la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’A­gen­zia delle Entrate entro il 31.10.2022.

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