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DECRETO LEGGE 23.9.2022 N. 144 (C.D. DECRETO “AIUTI-TER”)

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DECRETO LEGGE 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto “Aiuti-ter”) nella L. 17.11.2022 n. 175.
In particolare, vengono analizzate:
– le proroghe dei termini per regolarizzare i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati;
– l’estensione della certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– la modifica dei contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
– le modifiche all’indennità una tantum di 150,00 euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato;
– le modifiche in materia di garanzie sui mutui per l’acquisto della casa di abitazione.

#DECRETO #AIUTI #TER

Premessa decreto legge aiuti-ter

Con il DECRETO LEGGE 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”).

Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, pre­ve­­­dendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022.

Regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e svi­lup­po indebitamente compensati – PROROGA DEI TERMINI

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:

  • presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
  • riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita com­pensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

La presente Circolare analizza il contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, previsto dall’art. 18 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, e dal DM 9.9.2022.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di concessione del contributo;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#FONDO #PERDUTO #UCRAINA

Premessa

L’art. 18 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Con il DM 9.9.2022 del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fornite le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione del contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:

  • realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’ap­prov­vigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo tri­mestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% ri­spetto all’analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

La presente Circolare analizza l’obbligo di presentazione della dichiarazione attestante gli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate dal 7.11.2022 al 21.11.2022 ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per le imprese operanti nel settore della ristorazione.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#FONDO #PERDUTO #RISTORAZIONE

Premessa

L’art. 1 co. 17-bis del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione, al fine di sostenerne la ripresa e la continuità delle attività.

Con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 5.7.2022 n. 155) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2022 n. 406608 sono stati determinati il contenuto, le mo­dalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione attestante gli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese:

  • risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti per i settori del wedding, dell’in­trat­tenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e di hotel, ristoranti e catering (c.d. “HO.RE.CA”), di cui all’art. 1-ter 1 del DL 73/2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM 30.12.2021;
  • che svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.
Codice ATECO Descrizione
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

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NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU/IMPI

La presente Circolare analizza il nuovo modello di dichiarazione ai fini IMU e IMPI, approvato, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, dal DM 29.7.2022.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU/IMPI;
– le situazioni che determinano l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/IMPI;
– la presentazione della dichiarazione IMU in relazione all’abitazione principale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209;
– le modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPI;
– i termini di presentazione della dichiarazione IMU/IMPI.

#IMU #IMPI #DICHIARAZIONE

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AUTODICHIARAZIONE PER I MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO PER L’EMERGENZA COVID

La presente Circolare analizza la possibilità di presentare l’autodichiarazione per la verifica del rispetto dei massimali degli aiuti di Stato per l’emergenza COVID, in scadenza il 30.11.2022, con una modalità di compilazione semplificata.
In particolare, vengono analizzati:
– le condizioni per beneficiare della compilazione semplificata;
– le esclusioni dalla semplificazione;
– l’obbligo di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” del modello REDDITI 2022.

#AIUTI #COVID #SEMPLIFICAZIONE

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RIFERIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU

La presente Circolare analizza la sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale, laddove si richiedeva la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile adibito ad abitazione principale non solo da parte del possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.
In particolare, vengono analizzati:
– le disposizioni che si sono succedute in materia di disciplina IMU per l’abitazione principale;
– l’intervento della Corte Costituzionale e le motivazioni di incostituzionalità;
– gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale ai fini dell’applicazione dell’esenzione/agevolazione IMU per l’abitazione principale;
– gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sulle annualità pregresse, ai fini dei contenziosi pendenti e del rimborso delle somme indebitamente versate.

#IMU #ABITAZIONEPRINCIPALE #CONIUGE

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CORREZIONE DEGLI ERRORI ED APPLICAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” PER LE COMUNICAZIONI DI OPZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI”

La presente Circolare analizza i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 in relazione:
– alla correzione degli errori e all’applicazione della “remissione in bonis” con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo ad interventi “edilizi”;
– alla responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni “edilizie”;
– agli interventi agevolati con il superbonus al 110% effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

#EDILIZI #RISTRUTTURAZIONI #CREDITODIIMPOSTA

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DL 23.9.2022 N. 144 (C.D. DECRETO “AIUTI-TER”)

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto “Aiuti-ter”), contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga e il rafforzamento dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022;
– la proroga e l’ampliamento del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole e della pesca;
– le garanzie alle imprese per i finanziamenti relativi al pagamento delle bollette energetiche;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– la concessione di contributi alle attività di trasporto di persone e di merci, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ad altri enti non commerciali e agli istituti di patronato;
– la proroga del termine per presentare la domanda di regolarizzazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato;
– la previsione di un’ulteriore indennità una tantum di 150,00 euro ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di lavoratori;
– l’incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi e i professionisti;
– gli interventi in materia di delocalizzazione o di cessazione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi;
– le agevolazioni fiscali nel contesto dell’housing universitario;
– la modifica della disciplina relativa alle navi iscritte al registro internazionale.

#ENERGIA #AIUTI #IVA

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DL 9.8.2022 N. 115 (C.D. DECRETO “AIUTI-BIS”) CONV. L. 21.9.2022 N. 142

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), contenente misure urgenti in materia di energia, politiche sociali e industriali, come modificato in sede di conversione nella L. 21.9.2022 n. 142.
In particolare, vengono analizzati:
– la modifica del regime di responsabilità solidale del cessionario in relazione alla cessione dei crediti derivanti da “detrazioni edilizie”;
– la proroga dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– la proroga del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole e della pesca;
– la proroga della riduzione dell’IVA sul gas;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– la previsione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi;
– l’incremento per il 2022 del limite di non imponibilità dei fringe benefit, estendendolo alle somme riconosciute per il pagamento delle bollette;
– l’incremento dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti;
– l’estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200,00 euro;
– l’incremento dei fondi per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi e dei professionisti;
– le proroghe in materia di “lavoro agile”;
– l’anticipazione parziale della rivalutazione delle pensioni;
– le modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni;
– le modifiche al regime sanzionatorio relativo al versamento del contributo straordinario per le imprese del settore energetico;
– le semplificazioni per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.

#AIUTI #IVA #DETRAZIONI

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Bonus 200 euro per autonomi e professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 19 agosto 2022 vengono definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum: dai requisiti soggettivi e reddituali richiesti ai beneficiari, alle modalità di presentazione della domanda. L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Chi può richiederlo

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:
– lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;
– reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;
– che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.
– non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati.

Presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione.
N.B. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Caratteristiche del bonus

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Fattispecie
Spettanza del bonus 200 euro
Iscrizione a INPS e altri enti previdenziali
Sì, erogato da INPS
Reddito netto IRPEF 2021 > 35.000
No
Iscrizione alla previdenza post 18 maggio 2022
No