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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE – Circolare per la clientela n.47/2019


VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

La presente Circolare analizza la disciplina relativa al nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’efficacia temporale del nuovo obbligo;
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni; la prima scadenza è stabilita al 31.10.2019;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Ambito di applicazione

L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti pas­sivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:

  • beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
  • ovvero beni oggetto di importazioni.

Ambito soggettivo

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi:

  • residenti nel territorio dello Stato;
  • non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Nozione di soggetto passivo

Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

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CESSIONE DELLA DETRAZIONE – Circolare per la clientela n.46/2019

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “SISMABONUS” ED “ECOBONUS”
Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico 

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a fa­vo­re di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

  • gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e al­l’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:
  • gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della do­cumen­ta­zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patri­monio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della sud­detta documentazione;
  • gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis – 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che com­pete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell’80% (che a loro volta aumentano al 75% o all’85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);
  • gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

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VOUCHER INNOVAZIONE 2019 – Circolare per la clientela n.45/2019



VOUCHER INNOVAZIONE 2019

L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un con­tributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

SOGGETTI beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipenden­te­mente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione pri­ma­ria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
  • hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Re­gistro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Rete d’imprese

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

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SETTORE AGRICOLO – Circolare per la clientela n.44/2019

SETTORE AGRICOLO

La presente Circolare analizza l’incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi, effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, stabilita dal DM 27.8.2019 (pubblicato sulla G.U. 4.9.2019 n. 207).
Le nuove percentuali si applicano con effetto retroattivo dall’1.1.2019.

Quadro normativo

Il DM 27.8.2019 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale ha stabilito che, a partire dal 2019, le percentuali di compensazione IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, nel rispetto del limite massimo di spesa di un milione di euro annui, mediante decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La norma, pertanto, pur fissando un limite massimo di spesa annuo e pur demandando la de­ter­minazione della misura delle percentuali a successivi decreti ministeriali da adottarsi di anno in anno, prevede un aumento “a regime” delle percentuali di compensazione IVA in argomento.

Ambito applicativo

Il decreto in esame innalza al 6% le percentuali di compensazione relative alle cessioni dei prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispet­tiva­mente:

  • alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
  • al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

 

Per i prodotti sopra elencati, la percentuale di compensazione era fissata nella misura del 2% dall’art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Si sottolinea che la percentuale del 2% continua ad applicarsi ai prodotti di cui al n. 44) della sud­detta Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgros­sato, in quanto tali beni non sono menzionati dal DM 27.8.2019.

Effetti dell’innalzamento delle percentuali

La misura introdotta dall’art. 1 co. 662 della L. 145/2018 ha lo scopo di agevolare gli operatori del settore che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 co. 1 del DPR 633/72.

Si ricorda, infatti, che le percentuali di compensazione consentono ai produttori agricoli che si avvalgono del regime in parola di determinare in via forfetaria l’ammontare della detrazione IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72.

Tali soggetti applicano l’IVA mediante le aliquote normalmente previste, ma determinano l’am­mon­tare della detrazione in modo forfetario applicando alla base imponibile delle specifiche cessioni le percentuali di compensazione stabilite per i singoli prodotti agricoli. Di conseguenza, quanto più le percentuali di compensazione si avvicinano all’aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto mag­giore è il beneficio per il produttore agricolo.

Pertanto, l’innalzamento delle percentuali disposto dal DM 27.8.2019 ha l’effetto di aumentare la misura della detrazione IVA forfetaria spettante ai produttori agricoli che effettuano cessioni di legno e legna da ardere, rendendo più vantaggiosa l’adozione del regime IVA speciale in luogo di quello ordinario.

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INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019 – Circolare di studio n.43/2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla concessione di un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni, di cui all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari dell’agevolazione;
– gli investimenti agevolabili;
– la misura dell’agevolazione;
– le modalità e i termini di presentazione dei modelli per accedere all’agevolazione; in relazione al 2019, la comunicazione per l’accesso deve essere presentata dal 1° al 31.10.2019;
– l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto.

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

L’agevolazione si applica indipendentemente:

  • dalla natura giuridica assunta;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

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Circolare di studio n. 42/2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla possibilità di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box, in alternativa alla procedura di ruling, alla luce del relativo provvedimento attuativo.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta;
– le modalità di esercizio dell’opzione;
– l’utilizzo del Patent box in caso di esercizio dell’opzione;
– la documentazione richiesta;
– la comunicazione del possesso della documentazione.

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Circolare di studio n. 41/2019

La presente Circolare analizza la disciplina del credito d’imposta riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, introdotto dall’art. 1 co. 806 – 809 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), alla luce del relativo provvedimento attuativo.In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande;
– la procedura di riconoscimento dell’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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Circolare di studio n. 40/2019

La presente Circolare analizza, sulla base dei chiarimenti del Garante della privacy, il ruolo assunto dal professionista che:
– da un lato, tratta i dati personali dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche);
– dall’altro, tratta i dati personali dei dipendenti dei propri clienti, in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale affidati all’esterno dal datore di lavoro.

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Circolare di studio n. 39/2019

La presente Circolare analizza la disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., a seguito delle modifiche apportate:
– dal DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, entrate in vigore il 16.3.2019;
– dal DL 18.4.2019 n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, entrata in vigore il 18.6.2019.
In particolare, vengono analizzati:
– i nuovi limiti previsti;
– i casi dei controllori già nominati;
– l’eventuale necessità di adeguamenti statutari.

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Circolare di studio n. 38/2019

La presente Circolare analizza la riapertura della definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. “saldo e stralcio”), di cui all’art. 1 co. 184 – 198 della L. 30.12.2018 n. 145, disposta dal DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti destinatari della definizione;
– l’ambito oggettivo di applicazione della definizione;
– gli effetti della definizione;
– la presentazione della domanda per beneficiare della riapertura, che scade il 31.7.2019;
– il versamento delle somme dovute per la definizione;
– la conversione della domanda nella “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 3 del DL 119/2018.

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