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Estesa ai lavoratori autonomi la sospensione dei mutui prima casa

Aggiunta una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione ed eliminata la condizione legata al reddito Isee.

L’art. 54 D.L. 17.03.2020, n. 18, per un periodo di 9 mesi (vale a dire dal 17.03.2020) e in deroga all’ordinaria disciplina del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini), estende le misure anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino, secondo le ordinarie procedure degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e tale data, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus.
È con l’art. 2 della legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007, c. 475 e seguenti) che viene istituito il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’art. 26 D.L. 9/2020 è intervenuto sulla disciplina del fondo (nuova lettera c-bis) al comma 479) consentendo di richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo nell’ulteriore caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Il fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Sospensione – La sospensione può essere chiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi, o quando sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Scarica il modulo al seguente link

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Richiesta del pin inps semplificato

L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare una procedura semplificata per ottenere il PIN, al fine di effettuare le domande per il bonus 600 euro per le partite IVA ed i lavoratori autonomi ed il bonus baby sitter.

Con questa procedura semplificata tutti coloro che non dispongono del PIN dispositivo INPS, SPID, la Carta d’Identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi, potranno richiedere il PIN semplificato.

Vediamo, quindi, cos’è e come poter fare richiesta del PIN semplificcato.

Cos’è il PIN semplificato?

Le domande di agevolazione introdotte per l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, potranno essere fatta e basteranno i primi 8 caratteri del Pin inviato tramite sms o e-mail.

E’ chiaro che si dovrà compilare e inoltrare una richiesta di bonus 600 euro per ogni singolo richiedete.

Quindi per ogni domanda è necessario avere le credenziali personali del singolo richiedente, e pertanto chi non possiede già il PIN dell’INPS (o SPID, CNS e CIE) deve farne necessariamente richiesta per ottenerlo.

Attualmente è quindi indispensabile avere il Pin dispositivo INPS o, in alternativa, le credenziali SPID, CIE o CNS. Vediamo come fare richiesta alla luce della nuova procedura semplificata.

Come fare la richiesta del PIN INPS semplificato?

Le modalità di richiesta del Pin per il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e partita IVA e per il bonus baby sitter sono le medesime.

Il Pin INPS, infatti, potrà essere richiesto, tramite:

  • Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio Richiesta PIN;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Richiesta del PIN semplificato online

Per fare la richiesta del PIN semplificato online occorre:

  • Collegarsi al sito internet www.inps.it;
  • Cliccare sul pulsante Richiedi PIN;
  • Inserire il proprio codice fiscale;
  • Compilare il modulo con tutti i dati richiesti (è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri);
  • Cliccare AVANTI e procedere come indicato.

Una volta conclusa la procedura riceverai via e-mail o SMS un codice di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

Sono sufficienti le prime 8 cifre del Pin INPS ricevute tramite sms o e-mail per la compilazione e l’invio della domanda.

Nel caso di mancata ricezione della prima parte del Pin entro 12 ore dalla richiesta si consiglia di chiamare il Contact Center INPS.

Richiesta del PIN semplificato al numero verde INPS

Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:

  • Il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)
  • Il numero 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Anche in questo caso, sono richiesti gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono), dopodichè potrai ricevere il PIN composto da 8 cifre da usare come PIN.

Nella generalità dei casi, invece, per poter fare domanda ed ottenere le prestazioni sociali agevolate è necessario attendere il recapito della seconda parte del Pin INPS tramite Posta, con un’attesa pari a circa 15 giorni.

La possibilità di poter effettuare le domande per il bonus 600 euro e per il bonus baby sitter, tramite PIN semplificato, è stato chiarito nel Messaggio INPS n. 1381 del del 26 marzo 2020.

Richiesta del Pin ed il riconoscimento a distanza

L’INPS sta per rilasciare una nuova procedura semplificata online, che permette di ottenere il Pin completo tramite un riconoscimento a distanza, gestito dal Contact Center.

I cittadini potranno ottenere online e con un unico processo il Pin INPS, senza dover attendere l’invio tramite posta degli ulteriori 8 caratteri.

E’ necessario, attendere un successivo messaggio da parte dell’INPS per avere maggiori dettagli e la data di avvio di questo servizio.

Richiesta credenziali SPID

L’accesso ai servizi INPS online, può essere effettuata anche tramite ed è la le credenziali SPID di secondo livello.

Si tratta della chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e per ottenerle ci si può rivolgere ad uno degli Identity Provider abilitati al rilascio.

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online, tramite:

  • Aruba,
  • Infocert,
  • Intesa, Namirial,
  • Poste,
  • Register,
  • Sielte,
  • Tim.

La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) permettere di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.

Per richiederle le credenziali SPID bisognerà è necessario avere:

  • Un indirizzo e-mail;
  • Il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
  • Un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);Lla tessera sanitaria con il codice fiscale.

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INDENNITA’ 600 EURO ANCHE PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ARCHITETTI, ECC)

Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro – da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza – i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private) che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.
L’indennità – pari a euro 600 – è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
– non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.19/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’individuazione dei codici ATECO delle attività rientranti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza;
– la sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore.

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COME RICHIEDERE L’INDENNITA’ INPS 600 EURO – ISTRUZIONI INPS

Una guida, passo passo, su come richiedere il bonus 600 euro in totale autonomia dal 01 aprile 2020.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

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COME RICHIEDERE IL BONUS INPS 600 EURO

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.18/2020

La presente Circolare analizza le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la moratoria sui finanziamenti, mutui e canoni di leasing per le micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi;
– il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
– l’accesso al Fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti;
– gli incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale;
– il contributo per l’installazione di divisori per taxi e NCC;
– le misure per il settore agricolo e della pesca;
– l’indennità di 600,00 euro ai collaboratori sportivi;
– la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo.

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€ 600 alle partite Iva, prime istruzioni Inps

  • Il messaggio Inps 26.03.2020, n. 1381, fornisce le prime istruzioni per accedere alle misure Covid-19 disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
  • L’accesso ai servizi web è consentito in modalità semplificata per le seguenti domande legate all’emergenza coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
    • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co..co.co;
    • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
    • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
    • indennità lavoratori del settore agricolo;
    • indennità lavoratori dello spettacolo;
    • bonus per i servizi di baby-sitting.

VAI ALLE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

  • PIN – La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
  • La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
    • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
    • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
  • Restano salve le tipologie di accesso ordinarie:
    • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
      SPID di livello 2 o superiore;
      Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
      Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.17/2020

La presente Circolare analizza le ulteriori misure di carattere fiscale contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la concessione di un premio ai dipendenti che lavorano nella propria sede nel mese di marzo 2020;
– il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
– il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi;
– le modifiche al credito d’imposta per investimenti pubblicitari e per le edicole;
– la trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d’imposta;
– le agevolazioni fiscali per favorire le erogazioni liberali;
– il rinvio di termini per gli enti del Terzo settore.

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