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CGIL, CISL, UIL: sottoscritto con il Governo il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

COMUNICATO STAMPA UNITARIO CGIL, CISL, UIL

Roma, 14 marzo – Questa mattina, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
È un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva.
L’accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta.
Sappiamo che il momento è difficile e sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno agire e contribuire, con la responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare, nell’adeguare l’organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese.
Importante è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo.

(fonte: www.cgil.it)

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COVID-19: Riduzione dei canoni di locazione

Saracinesche abbassate, insegne spente, porte chiuse: i tanti negozi alle prese con la serrata imposta dal coronavirus sono un’immagine preoccupante non solo come simbolo dell’emergenza sanitaria, ma anche per le ricadute economiche. La domanda riguarda il “come” e il “quando” potranno riaprire tante attività, già duramente provate dalla concorrenza del commercio elettronico. Ma c’è anche un altro aspetto rilevante: la gestione del contratto d’affitto. Infatti, tra i tanti costi fissi cui devono far fronte gli esercenti, spesso ci sono anche i canoni di locazione. Che rappresentano – al tempo stesso – una fonte di reddito per molti locatori (per lo più privati: famiglie o piccoli investitori, in un Paese a proprietà diffusa come l’Italia).

Se il negoziante è in difficoltà con i pagamenti e il proprietario gli accorda un versamento ritardato o dilazionato del canone, anche solo in via di fatto, bisogna ricordare che dovrà comunque versare le imposte sulle somme “maturate” (cioè quelle che risultano da contratto) anziché su quelle effettivamente incassate. Lo prevede l’articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

A tutela di entrambe le parti, conviene comunque tenere traccia scritta – anche solo via email – di ciò che si stabilisce, oltre all’opportunità di eseguire i pagamenti con mezzi tracciabili, così da poterli sempre documentare.

La riduzione formale del canone
Una delle poche norme “flessibili” rissale al decreto sblocca Italia del 2014 (il Dl 133) e prevede l’esenzione da bollo e imposta di registro per gli accordi con cui il locatore concede all’inquilino una riduzione del canone di locazione. Il vantaggio è che la riduzione può anche essere temporanea (allo scadere il canone torna alla misura originaria) e permette al locatore di evitare di versare le imposte su canoni non percepiti. Ad esempio, si può pattuire una riduzione per le sole mensilità di marzo e aprile, ed eventualmente rinnovarla.

Questo accordo va redatto in carta libera, è in pratica una scrittura collaterale al contratto originario, e va registrato alle Entrate con il modello 69 (purtroppo solo in forma cartacea, non telematico) entro 20 giorni dalla data di stipula. Pur senza canali telematici, si può però valutare l’opzione dell’invio del modulo compilato e firmato via Pec.

Chiusura del contratto
Il discorso cambia se una delle due parti vuole liberarsi dal contratto. In questo caso tornano in gioco le regole sulla risoluzione per mutuo consenso (se si concorda la fine del rapporto), per inadempimento o il recesso per gravi motivi. In tutte queste situazioni non è dovuta l’indennità di avviamento commerciale da parte del locatore al conduttore. Ma è sempre importante registrare la risoluzione del contratto alle Entrate per non vedersi chiedere – magari a emergenza finita – le imposte su canoni inesistenti.

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COVID-19: sanzioni penali e accessorie per i trasgressori

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, il DPCM 9 marzo 2020 estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive già previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e per altre 14 province italiane distribuite su quattro regioni.
L’11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un ulteriore decreto, destinato ad introdurre a livello nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le sanzioni penali e accessorie che verranno comminate ai trasgressori degli obblighi previsti dall’ultimo DPCM emanato l’11 marzo.

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COVID-19 LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

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SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER COVID-19: GESTIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO RT

Tra le misure prese per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, con l’art. 1, DPCM 11.3.2020 è stato disposto che:

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie …
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

L’art. 2 del citato Decreto prevede che le disposizioni sopra riportate producono effetto nel periodo 12.3 – 25.3.2020.

Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:

  • l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
  • il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alle Specifiche tecniche vigenti dell’agenzia delle entrate, è previsto che:

nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

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Il coronavirus mette a rischio l’adempimento dei contratti

 

L’emergenza coronavirus è destinata ad avere un impatto significativo sull’adempimento dei contratti, in quanto può generare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, renderle impossibili o eccessivamente onerose, in virtù del repentino mutamento delle condizioni a cui i contratti erano stati originariamente conclusi.

Il coronavirus, incidendo sulla salute delle persone, può determinare l’impossibilità per le stesse di proseguire l’attività produttiva; inoltre, la pandemia in corso è oggetto di provvedimenti delle autorità, che potrebbero porre limiti alla circolazione dei beni o determinare il blocco di stabilimenti (per il momento, il DPCM 11 marzo 2020, in Italia, ha sospeso solo “le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”).

Si pensi al caso del conduttore di un negozio che offre servizi alla persona, la cui attività è sospesa (come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ad esempio, per i parrucchieri), con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, o all’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti in una supply chain non possa adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura di uno stabilimento, con effetto a cascata su tutti i contraenti o, ancora, alla deviazione di rotta a cui può essere costretto un vettore.

Ponendo il caso che il contratto, stipulato anteriormente al sorgere dell’emergenza, non contenga una clausola di “forza maggiore”, che espressamente preveda la possibilità di risolverlo, rinegoziarlo o ritardare l’adempimento in caso di epidemia o pandemia (nel qual caso non si pongono particolari problemi, salvo quello dell’interpretazione della clausola stessa e della verifica della corretta allocazione del rischio tra i contraenti), possono vagliarsi i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione quando le parti non hanno previsto clausole di gestione delle sopravvenienze.

Di seguito si esamineranno gli istituti predisposti dal codice civile italiano, con la precisazione che, nei contratti internazionali, va previamente individuata la legge applicabile, che è quella per cui le parti hanno optato o, in assenza di scelta, quella individuata dalle norme di diritto internazionale privato.

Innanzitutto, può rispondere alle esigenze dei contraenti il rimedio all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c., a mente del quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”; l’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia di coronavirus potrebbe qualificarsi come avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. e condurre alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto, qualora sia dimostrato che ha reso eccessivamente costosa la prestazione di una delle parti (ad esempio, del venditore che deve reperire nuovi fornitori o del vettore costretto a effettuare una rotta più lunga e costosa rispetto a quella originariamente stabilita).

Se la prestazione, invece, è divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità della prestazione, peraltro, rientra l’eventualità che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d. “factum principis”).
Se, poi, l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità perdura e l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

A livello internazionale, poi, la forza maggiore è contemplata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l’applicazione di altra legge) che, all’art. 79, esclude la responsabilità della parte che provi che l’inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o a evitare o a superarne le conseguenze.

Per l’operatività di questi rimedi, in ogni caso, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.

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Niente retribuzione per i dipendenti di esercizi commerciali obbligati alla chiusura

La questione deve essere trattata distinguendo due diverse tipologie di esercizi commerciali, a seconda che la chiusura sia obbligatoria o frutto di una scelta imprenditoriale.

  • Per le attività la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un DPCM, come ad esempio un bar, un parrucchiere, un cinema, un teatro od una sala giochi, non vi sono dubbi sul fatto che i dipendenti possano essere sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino a quando perdurerà il divieto imposto dall’autorità. La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. Analoghe considerazioni valgono per quegli esercizi che, anche nel periodo in cui era ancora possibile la loro apertura, non erano nelle condizioni oggettive di rispettare la distanza minima di un metro tra gli avventori, come ad esempio il caso di un piccolo bar, predisposto a rendere solo il servizio al banco. Anche in questo caso, evidentemente, la chiusura discenderebbe da condizioni oggettive che non consentono la prosecuzione dell’attività fino a quando perdureranno i divieti introdotti dal Governo.
  • Un discorso diverso vale, invece, per quegli esercizi commerciali che hanno chiuso o chiuderanno per scelta, dettata evidentemente da una situazione che rende assolutamente antieconomico proseguire nell’attività fino a quando perdureranno le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per contenere il contagio del virus COVID-19.
    In questo caso, infatti, occorre stabilire se la sospensione unilaterale disposta dal datore di lavoro sia giustificata e come tale lo esoneri dall’obbligazione retributiva.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esprimersi, affermando anche di recente che la sospensione è legittima soltanto quando non sia imputabile al datore di lavoro, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferita a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 14419/2019). Sempre secondo la Corte in questi casi non è necessario che il dipendente “sospeso” provi di aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un’ipotesi di “mora credendi”, il dipendente conserva il diritto alla retribuzione.

Le caratteristiche della situazione che si è venuta a creare in questi giorni, che non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato, visto il carattere eccezionale degli avvenimenti che stiamo vivendo, rende discutibile che la sospensione possa essere considerata imputabile al datore di lavoro e che, di conseguenza, il lavoratore mantenga il diritto alla retribuzione quando la chiusura dell’esercizio commerciale sia frutto di una scelta non imposta dai provvedimenti dell’autorità di cui si è detto.

Le incertezze sulle conseguenze della temporanea interruzione dell’attività sul piano retributivo, destinate a riguardare un numero di lavoratori in progressivo aumento, nel protrarsi dell’attuale situazione, rendono a maggior ragione necessario che l’intervento in tema di ammortizzatori sociali che il Governo si appresta ad approvare sia di ampia portata, così da garantire a tutti i lavoratori dipendenti il mantenimento di un reddito.

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REGIONE LAZIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LO SMART WORKING

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus la Regione Lazio ha messo a bando 2 Ml per smart working

La Regione Lazio ha messo a bando 2 milioni di euro per incentivare lo smart working, modalità di lavoro compatibile con le direttive del DPCM 9/03 per contenere la diffusione delle infezioni da coronavirus.

Questa misura consentirebbe ad alcuni tipi di impresa di continuare ad operare in sicurezza, riducendo l’impatto economico delle misure disposte dal governo.

Cos’è lo Smart Working?

Lo smart working non è semplicemente un “lavorare da casa”. Essendo una modalità che sempre più sta prendendo piede nelle PMI italiane e non, grazie soprattutto agli effetti “benefici” sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, si è resa necessaria la definizione di un quadro normativo per la regolamentazione di diritti/doveri di aziende e lavoratori.

I principi che animano lo smart working sono quelli della flessibilità e della personalizzazione svincolati da limiti temporali o spaziali, organizzando il lavoro per obiettivi piuttosto per prestazione oraria.

Il cosiddetto “telelavoro” è solo una delle modalità con cui questo nuovo paradigma lavorativo viene impiegato. È però proprio questa caratteristica, a renderlo necessario in un contesto di emergenza epidemiologica, assicurando il flusso di lavoro in condizioni di isolamento personale, e quindi limitando a zero i contatti e gli spostamenti di migliaia di persone.

In questo senso, lo smart working a “distanza”, poggia le sue fondamenta su alcune tecnologie digitali e su best practices consolidate a livello organizzativo.

Chi può accedere al contributo?

Possono fare domanda le imprese iscritte nelle Camere di Commercio di competenza, oppure soggetti in possesso di partita IVA non iscritti in Camera di Commercio che soddisfino i seguenti requisiti:

  • Sede operativa nel Lazio
  • Avere almeno 2 dipendenti
  • Non essere già in possesso di un piano di smart working
  • Risultare in regola rispetto alla verifica contributiva
  • Risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
  • Non rientrare nei campi di esclusione (pesca, acquacultura e produzione agricola primaria)
  • Non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o situazioni equivalenti secondo la normativa.

Quali sono le spese ammissibili?

Gli interventi ammessi si dividono in due categorie:

  • AZIONE A: servizi di consulenza e formazione per la formulazione e regolamentazione di un piano di smart working aziendale
  • AZIONE B: acuisto di strumenti tecnologici funzionali allo smart working

L’attività di formazione può essere svolta dagli stessi soggetti proponenti, o da un Organismo accreditato in ATI/ATS con i soggetti proponenti.

Esistono delle limitazioni nel numero di ore di formazione ammesse al contributo, variabili in base al numero dei dipendenti.

Per quanto riguarda l’AZIONE B, ovvero l’acquisto di strumenti tecnologici, sarà possibile ammettere tra le spese:

  • Hardware
    • Notebook
    • Smartphone
    • Accessori
  • Software specifico per lo smart working

Destinatari

Potranno beneficiare degli interventi i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, con contratto di apprendistato, o i soci-lavoratori di cooperative.

Sono esclusi: tirocinanti, collaboratori d’impresa, lavoratori con contratto di somministrazione o con contratto di lavoro intermittente, i titolari d’impresa e i componenti dei CDA.

Il contributo

Il contributo per le singole imprese è diviso nelle due AZIONI secondo la seguente tabella:

Numero di dipendenti Importo totale Di cui per AZIONE A Di cui per AZIONE B
Da 2 a 10 dipendenti € 7.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00
Da 11 a 20 dipendenti € 10.500,00 € 7.000,00 € 3.500,00
Da 21 a 30 dipendenti € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00
Oltre i 30 dipendenti € 22.500,00 € 15.000,00 € 7.500,00

Le azioni dovranno essere realizzate entro 9 mesi dalla data di comunicazione di avvio attività.

Come e quando fare domanda

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:30 del 12 marzo 2020 fino ad esaurimento risorse, con la modalità “on demand” ed assegnazione in base al punteggio raggiunto.

L’avviso pubblico del bando al seguente link

La documentazione da caricare nel formulario è:

  • domanda di ammissione a finanziamento, prodotta dal sistema come da allegato A 01, da stampare, firmare e allegare;
  • dichiarazioni redatte sui modelli Allegato A 02a e 02b, prodotte dal sistema, da stampare, firmare e allegare (nel caso di ATI/ATS il modello Allegato A 02b deve essere compilato da tutti i componenti mandanti dell’associazione);
  • dichiarazione aiuti “de minimis”, come da Allegato A 03, da stampare, firmare e allegare (e relativi allegati I e II);
  • atto di costituzione dell’ATS o ATI, laddove già costituita, nel caso di soggetto associato ovvero dichiarazione di intenti di tutti i soggetti che si presentano in forma associata nel caso di soggetto associato, in sostituzione dell’atto di costituzione, qualora questa non sia stata ancora formalizzata. La dichiarazione di intenti deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti coinvolti (Allegato A 04).
  • atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, prodotto dal sistema, da stampare, firmare e allegare;
  • formulario di presentazione della Proposta da compilare on line (un esempio dei dati richiesti è riportato nell’allegato C);
  • scheda finanziaria di progetto, da compilare on line (esempio nell’Allegato D);
  • documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente o, in caso di ATS o ATI di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei soggetti costituendi l’associazione;
  • eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti facenti parte dell’ATI o ATS;

EMVAS continua a fornire la propria consulenza proprio con gli strumenti dello smart working, quindi non esitare a contattarci se hai bisogno di aiuto nella presentazione del tuo progetto.

Oltre il Coronavirus

Lo smart working, strumento necessario in questo difficile periodo per le PMI, può essere letto anche in chiave di investimento futuro.

Numerosi studi sull’argomento dimostrano infatti un incremento della produttività dei lavoratori in smart working, uno dei quali, dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, quantifica questo dato in un incremento del 15% per lavoratore.

Questo incentivo regionale potrà quindi essere utile a studiare e pianificare la propria politica di smart working e testarne l’efficacia in vista di una più ampia adozione di queste “intelligenti” modalità di lavoro.

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CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO

– CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO –

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.
Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
– E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici
– Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2, sono:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul traposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6) Gli uffici della pubblica amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.

7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Questo dunque l’ulteriore decreto. Vediamo allora le risposte alle principali domande, in attesa nella giornata del 12 marzo di ulteriori chiarimenti.
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Anche le nuove misure approvate l’11 saranno valide per tutta Italia e non solo per la Lombardia che le aveva richieste.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai le regole sono uguali per tutti.

– SPOSTAMENTI –

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; e poi saranno aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie che dovranno comunque garantire la distanza di un metro. Dunque si potrà uscire per fare acquisti solo in queste attività. Son contenuti nell’allegato 1 del decreto dell11 marzo. L’elenco è in fondo all’articolo
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12. Sono separato divorziato, poso andare a trovare i miei figli?
Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

– ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

1. Le aziende possono continuare la propria attività produttiva e lavorativa?
Sì, le aziende possono restare aperte ma con alcune riserve: vanno incentivati il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. Chiudono però i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. In generale le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Dovranno limitare al massimo gli spostamenti interni e contingentare gli spazi comuni
2. Quali servizi di pubblica utilità rimangono aperti?
Saranno garantiti il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Restano anche garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e gli altri servizi di pubblica utilità che però saranno fortemente ridotti con provvedimenti dei presidenti della regione. (vedi sotto).
3. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni. Saranno garantite, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.
4. Potrò andare dal parrucchiere?
No sono sospese le attività per i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.
Sono autorizzati solo:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

– TRASPORTI –

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Sì, le Regioni possono disporre la programmazione del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione di corse, garantendo i servizi minimi essenziali. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

– TEMPO LIBERO –

1. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
2. Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar, Pub e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. Da giovedì 12 marzo tutte le attività commerciali tranne negozi di generi alimentari e farmacie saranno.
2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e

università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
4. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

– CERIMONIE ED EVENTI –

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

– TURISMO –

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI, SIAMO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI CHE VERRANNO COMUNICATE NON APPENA DISPONIBILI.

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11 MARZO 2020: ITALIA QUASI BLINDATA , GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO.

A seguito delle nuove misure annunciate dal premier Conte l’11 marzo 2020 il nuovo quadro delle restrizioni è stato definito in nottata con la pubblicazione del provvedimento, che stabilisce la chiusura di gran parte delle attività di vicinato al dettaglio, come ristoranti e bar in tutta Italia, e non solo. Restaranno tuttavia aperte farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari e di prima necessità (identificati in un allegato), edicole.

LE ATTIVITA’ DI PRIMA NECESSITA’ APERTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano ferme le disposizioni sul lavoro agile

Per i lavoratori, le esigenze lavorative sono quelle normalmente connesse al rapporto di lavoro, che devono essere comprovate, quindi in qualche modo documentate. Pertanto, si dovrà certificare mediante documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che lo spostamento avviene per esigenze di lavoro, ma i lavoratori potranno anche autocertificarlo.

Quanto al ricorso al lavoro agile, rimane fermo quanto disposto dal DPCM dell’8 marzo. Rimane così invariato l’accesso “semplificato” allo smart working: i datori di lavoro presenti sull’intero territorio nazionale sono invitati ad applicare la particolare modalità di svolgimento della prestazione rappresentata dal lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), anche in assenza degli accordi individuali, pur nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni contenute nella L. 81/2017

Sul sito INAIL è scaricabile un modello di informativa per assolvere agli obblighi datoriali in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 22 della L. 81/2017, che dovrà essere inviata in via telematica ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Vai alla pagina INAIL

Si ricorda, poi, che sul sito Cliclavoro i datori di lavoro, utilizzando le credenziali del portale, potranno accedere alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, essendo stato posticipato a data da destinarsi l’accesso ai servizi on line tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) del Ministero del Lavoro.
Tra le informazioni da indicare nelle predette comunicazioni massive rientrano i dati anagrafici dell’azienda e dei lavoratori interessati, la posizione assicurativa territoriale INAIL (c.d. PAT), la voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro e la data di inizio e fine del lavoro agile.

La Circolare 5/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa un’analisi degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro previsti dallo stesso DPCM 8 MARZO 2020 (fruizione delle ferie e congedi e utilizzo del lavoro agile), con illustrazione di procedure e formulari per aiutare tutti gli operatori del mercato a gestire il rapporto di lavoro subordinato, secondo le esigenze straordinarie dettate dall’attuale emergenza sanitaria.

Sulle misure alternative datore e lavoratori devono raggiungere un accordo

In alternativa al lavoro agile, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono infine esortati a promuovere, fino – per il momento – al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020).
La fruizione del congedo o delle ferie da parte dei lavoratori costituisce, quindi, una misura alternativa rispetto allo smart working per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. Risulta evidente, dal dato testuale della disposizione, in cui è appunto utilizzato il verbo “promuovere”, che non può trattarsi di un’imposizione datoriale in quanto le parti contrattuali, quindi datore di lavoro e lavoratori, devono raggiungere sul punto un accordo.
Resta, comunque, il fatto che l’utilizzo di congedi o ferie potrebbe rappresentare un valido strumento per limitare gli spostamenti dei lavoratori per tutte le aziende in cui il ricorso al lavoro agile risulti particolarmente difficoltoso per il tipo di attività svolta o non sia comunque possibile per esigenze organizzative.

Suggerimenti operativi per la gestione del Coronavirus

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) • Il datore di lavoro che impieghi almeno un lavoratore ha la responsabilità esclusiva della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR).

• Egli è tenuto a valutare, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la previsione di un rischio biologico specifico connesso al Coronavirus.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) • Il DUVRI (art. 26, c. 3 D. Lgs. 81/2008) deve essere formalizzato nell’ambito di un contratto di appalto per lo svolgimento di specifiche attività alle quali due o più imprese cooperano.

• L’introduzione di personale esterno in condizioni di emergenza sanitaria nazionale rappresenta un fattore estremamente critico e, nei casi di appalto, occorre valutare la necessità di aggiornare il DUVRI, adottando le misure conseguenti e ricalcolando i relativi costi per la sicurezza.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI) • Il datore di lavoro deve dotarsi, in base ai rischi, di adeguate quantità di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori che vanno formati all’uso e resi disponibili ai soggetti che abbiano l’autorizzazione di accesso.

• Si deve considerare che si tratta di materiali monouso (guanti e mascherine) da indossare e togliere seguendo corrette procedure e depositare, al termine, in contenitori chiusi. Le mascherine hanno efficacia limitata nel tempo e devono essere sostituite.

CORRETTA PRASSI IGIENICA E SANIFICAZIONE • Occorre garantire una corretta igiene di ambienti e superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcol – etanolo – oppure a base di cloro all’1% – candeggina) e delle mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi, oppure con disinfettante per mani a base alcolica).

• Nelle aree accessibili agli addetti/utenti e all’interno dei locali aziendali occorre mettere a disposizione erogatori di liquido disinfettante per l’igiene.

ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE I lavoratori devono ricevere le informazioni sui rischi e le istruzioni di corretta prassi igienica. Devono essere tempestivamente informati e formati sulle procedure implementate dal datore di lavoro per prevenire il rischio, fronteggiare la diffusione del virus e gestire eventuali casi di contagio.
LIMITARE ACCESSI AZIENDALI PER LE AZIENDE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA DAL 11 MARZO Le aziende devono limitare l’accesso di soggetti esterni (clienti, fornitori, ecc.) e comunicare: o la necessità di contingentare gli accessi a quelli strettamente necessari, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti; o l’eventuale insorgenza di contagi tra il personale dipendente, informando, se necessario, le Autorità sanitarie. • Occorre rispettare la normativa sulla privacy.
TRASFERTE Salvo i casi di assoluta necessità, dovranno essere annullate tutte le trasferte e limitati gli spostamenti, privilegiando collegamenti a distanza.
SMART WORKING Si consiglia, di assegnare, quando possibile, il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working, che può essere attivato anche senza accordo preventivo col lavoratore, con obbligo di informativa scritta.
AUTORITÀ SANITARIE • I datori di lavoro devono comunicare alle Autorità sanitarie qualsiasi dato relativo ai soggetti contagiati, per consentire l’applicazione di adeguate misure di tutela della salute.

• È vietato, ai datori di lavoro, raccogliere dati sanitari dei dipendenti o del pubblico, come previsto dalla normativa sulla privacy.

 

Schemi di approccio alla gestione delle risorse umane per gli studi professionali e per le imprese

Un utile schema di approccio, nel nuovo contesto creato dal DPCM 9 marzo 2020 che Studi Professionali e Aziende dovranno affrontare, è stato elaborato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti. L’Unione propone un percorso multidisciplinare attraverso il problema della gestione delle risorse umane in questo momento di emergenza affinché si possano trovare soluzioni al presente ma nascano anche proposte per il futuro.

Scarica il documento

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